Concessioni balneari: la cessione ex art. 49 c. nav. senza indennizzo di opere non amovibili alla scadenza della concessione demaniale non viola l’art. 49 TFUE
19 Febbraio 2024
L'Avv. Gen. della Corte di giustizia Tamara Capeta, nelle sue conclusioni dell'8 febbraio 2024, ha affermato l'art. 49 del codice della navigazione, che alla scadenza della concessione comporta la cessione allo Stato senza indennizzo delle opere non amovibili costruite nell'area demaniale marittima in concessione, non rappresenta una restrizione al diritto di stabilimento vietata dall'art. 49 TFUE se la durata della concessione è sufficiente per l'ammortamento dell'investimento da parte del concessionario. Ciò vale anche nel caso in cui lo stesso concessionario si aggiudichi la nuova concessione sulla medesima area. In subordine, ove una norma nazionale quale il citato art. 49 del codice della navigazione fosse qualificata come restrizione non discriminatoria al diritto di stabilimento, tale restrizione non sarebbe vietata dall'art. 49 TFUE, nei limiti in cui sia proporzionata ai legittimi obiettivi di salvaguardia della proprietà pubblica e della finanza pubblica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Per l'Avv. Gen., l'art. 49 cod. nav. stabilisce, in primo luogo, la possibilità di un indennizzo economico nell'atto di concessione. Pertanto, se il periodo di concessione dovesse rivelarsi insufficiente per produrre un ritorno sull'investimento, è possibile concordare con lo Stato un certo indennizzo. In secondo luogo, l'assenza di un indennizzo economico per le opere non amovibili cedute deve essere valutata alla luce della possibilità del Comune di obbligare il concessionario a riportare, a proprie spese, il demanio pubblico alle condizioni originarie. Riferimenti normativi |