L’affidamento dei minori ai servizi sociali tra ingerenza nella vita privata della famiglia e legittimità costituzionale della sua disciplina
20 Febbraio 2024
Massima Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, volta a contestare – relativamente alle disposizioni concernenti l'affido dei minori ai servizi sociali - la violazione delle citate previsioni all'art. 111 Cost. primo e secondo comma in relazione all'art. 6 della CEDU nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, oltre che la conformità della sua disciplina ai parametri rivenienti da decisioni del giudice sovranazionale. Peraltro, tale ultimo rilievo non appare affatto consentito nella formulazione della questione che ci occupa poiché la stessa può essere proposta solo con riferimento a norme di legge. Il caso Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, il ricorrente chiedeva la modifica delle pattuizioni intercorse con la ex moglie nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita proposto in sede di divorzio, con particolare riferimento a quelle afferenti alla figlia minore generata dalla coppia. Più nello specifico il ricorrente nell'atto introduttivo del procedimento - premettendo l'esistenza di una elevata conflittualità tra le parti, dovuta, a suo dire, ai comportamenti ostruzionistici e prevaricatori tenuti dalla sua ex moglie – esponeva che, a differenza di quanto previsto dalle parti, la minore si era trasferita a vivere con lui a seguito dell'ennesimo litigio con la madre e che all'incirca due mesi dopo detto trasferimento, quest'ultima, approfittando di una visita presso i nonni materni, aveva sottratto la minore, riportandola a vivere presso di sé e impedendole qualsivoglia frequentazione con il padre. Per tale ragione, il ricorrente chiedeva il collocamento della minore presso la sua abitazione e la modifica delle statuizioni concernenti la determinazione del contributo al mantenimento della stessa; in via istruttoria chiedeva ammettersi CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare finalizzata ad indagare le capacità genitoriale di ciascun componente in riferimento alle esigenze della figlia. Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo il rigetto delle avverse pretese e formulando, a sua volta, istanza di affidamento super – esclusivo della minore o in subordine quello esclusivo, la conferma del suo collocamento presso di sé, oltre alla rivisitazione dell'importo dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della minore. A fondamento di quanto addotto, la resistente evidenziava l'inidoneità del padre a svolgere le funzioni genitoriali e, quindi, ad ottenere il collocamento della figlia in considerazione della sua personalità violenta, come attestato dagli episodi di maltrattamenti di cui lei asseriva di essere rimasta vittima, e, comunque, in conseguenza del suo atteggiamento conflittuale e ostruzionistico, manifestatosi su ogni decisione della vita della minore, come da ultimo accaduto in relazione alla scelta della scuola cui iscrivere la figlia, ostacolato dall'ex marito pur in assenza di specifiche motivazioni. Al procedimento partecipava anche il curatore speciale del minore appositamente nominato dal Tribunale in ragione della complessa situazione familiare. Quest'ultima nel costituirsi in giudizio esprimeva le proprie preoccupazioni per il benessere psico-fisico della minore a casa dell'elevata conflittualità dei genitori, incapaci di riuscire a individuare, nell'interesse della figlia, soluzioni di compromesso. Il Tribunale adito ammetteva CTU sul nucleo familiare, procedendo, altresì, all'ascolto della minore a seguito dei quali, a parziale modifica delle condizioni di negoziazione assistita intervenute tra le parti e per quanto qui di interesse, limitava per due anni l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori con correlativa attribuzione dei relativi poteri decisori e di indirizzo ai Servizi Sociali del Comune di Milano, individuato quale ente affidatario, e collocazione della minore presso la madre. Al contempo, il Tribunale disponeva l'onere per i predetti Servizi Sociali di attivare il monitoraggio del nucleo familiare, facilitare le visite della minore presso il padre, pur prevedendo – in mancanza di accordo delle parti – un calendario minimo di incontri, attivare un percorso di presa in carico psicologica della minore anche attraverso il coinvolgimento di un centro per i disturbi alimentari, e attivare un percorso di supporto alla genitorialità. Avverso il menzionato provvedimento la madre della minore proponeva reclamo dinanzi la competente Corte territoriale, censurando le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU e, comunque, contestando le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della citata pronuncia, ed insistendo nella richiesta di affido super esclusivo o quantomeno esclusivo della figlia per le ragioni già evidenziate in primo grado. In subordine, per l'ipotesi di conferma ai servizi sociali, la reclamante sollevava questione di legittimità costituzionale dell'impianto normativo afferente alla disciplina concernente l'affido ai servizi sociali per violazione dell'art. 111 Cost, primo e secondo comma, in relazione all'art. 6 CEDU nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU nonché alle statuizioni contenute nella sentenza I.M. c. Italia n. 25426/20 § 127 del 10 novembre 2022 che derivando da una fonte sovranazionale, ha valenza di norma interposta. Più nello specifico, ad avviso della reclamante l'illegittimità costituzionale dell'affido ai servizi sociali, troverebbe la sua ragion d'essere nel superamento del limite imposto dall'art. 8 CEDU che vieta qualsivoglia ingerenza nella vita familiare che, invece, tale tipologia di affido realizzerebbe appieno. Si costituiva in giudizio anche in questo procedimento, la curatrice speciale della minore al fine di supportare la fondatezza della decisione di primo grado, ritenuta corrispondente all'interesse della stessa e, comunque, basata su idonea e corretta motivazione, assunta all'esito di un puntuale e approfondito esame delle risultanze dell'espletata CTU. Per la curatrice della minore, infatti, l'indagine peritale, aveva evidenziato l'esistenza di una relazione disfunzionale tra la minore e i suoi genitori che giustificava il ricorso, ai sensi dell'art. 333 c.c., all'adozione del provvedimento di affido assunto in primo grado. La Corte di Appello di Milano all'esito di una compiuta disamina della questione sottoposta al suo esame, perveniva al rigetto sia la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla reclamante poiché ritenuta inammissibile, che in via generale della proposta impugnazione, confermando il provvedimento reso in primo grado. La questione La pronuncia in commento si occupa della particolare questione dell'affido ai servizi sociali che per effetto della riforma Cartabia ha ottenuto un impulso rilevante, e della legittimità costituzionale della relativa disciplina, aspetto messo in dubbio dalla reclamante in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 111 Cost, primo e secondo comma, in relazione all'art. 6 CEDU nonché all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU oltre che all'orientamento giurisprudenziale dalla giurisprudenza sovranazionale. Le soluzioni giuridiche L'aspetto di rilievo che appare necessario esaminare è relativo alla questione di legittimità costituzionale sollevata nel procedimento in esame in relazione alla disciplina dell'affido dei minori ai servizi sociali. Nel decidere la sollevata questione, la Corte di Appello non ha potuto non rilevare quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale relativamente alle modalità per la formulazione della indicata questione di legittimità, puntualizzando che le indagini che il giudice deve compiere riguardano innanzitutto il requisito della pregiudizialità della questione rispetto al caso da decidere, oltre che la non manifestata infondatezza della stessa, da intendersi quale rilevanza della disciplina contestata ai fini del processo. In relazione alle riferite precisazioni, la Corte territoriale evidenzia la necessità di evitare rilievi formulati in via ipotetica o afferenti a norme cui il giudice non intende far applicazione nella risoluzione della controversia sottoposta al suo esame (Corte cost. n. 227/1994). Ebbene ad avviso dei giudici di appello i principi innanzi espressi collidono in maniera evidente con le modalità con cui la questione di legittimità costituzionale è stata formulata in quanto proposta in via subordinata, così da apparire incompatibile con il meccanismo processuale che si innesta per effetto dell'eventuale remissione alla Corte Costituzionale. Discutibile ad avviso della Corte territoriale è, inoltre, la modalità di prospettazione della indicata questione di legittimità costituzionale sia per la estrema genericità della sua formulazione, in quanto non indica quale o quali le norme impugnate, oltre che nella parte in cui la reclamante l'ha posta in relazione a paramenti derivanti da decisioni, sia pure di organi sovranazionali, rispetto ai quali la norma interna appare, a suo dire, in contrasto, trattandosi di un aspetto che va risolto, in via preliminare, con l'ausilio della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte cost. n. 75/2021; Corte cost. n. 227/2010; Corte cost. 216/2014). Per le innanzi indicate questioni la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della sollevata questione e nel merito confermato il provvedimento impugnato sia relativamente alla limitazione della responsabilità genitoriale che in relazione all'affido della minore all'ente, considerata la tipologia di affidamento che - stante l'elevata conflittualità esistente tra i coniugi, che di fatto costituisce un concreto ostacolo all'esercizio della responsabilità genitoriale - appare quella più idonea a tutelare gli interessi della predetta. Il tutto anche al fine di consentire ai genitori di poter intraprendere un serio percorso volto a superare gli aspetti disfunzionali riscontrati in entrambi i componenti della coppia genitoriale. Tale conflittualità di comune origine, inoltre, è stata posta dalla Corte a fondamento del rigetto della richiesta di affido esclusivo come formulata dalla reclamante. Osservazioni Il tema dell’affidamento dei minori ai servizi sociali continua a ingenerare problemi e dubbi interpretativi che nel caso in esame hanno addirittura portato a sollevare questione di legittimità costituzionale delle previsioni normative che ne costituiscono la sua disciplina. Purtroppo le modalità attraverso cui la citata questione è stata sollevata non hanno consentito alla Corte territoriale di poter procedere al suo esame, ciò non esclude, tuttavia, che la questione potrà essere ripresentata per il futuro, trattandosi di una modalità di affido che è da sempre collegata da un certo disfavore delle parti poiché considerata oltremodo invasiva. |