Codice Civile art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati 1Istigazione alla corruzione tra privati 1 [I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. [II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.2
[1] Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. [2] Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. Il testo del comma era il seguente: «Si procede a querela della persona offesa.» InquadramentoPer il commento vedi sub art. 2636. |