Codice Civile art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati 1

Rosa Pezzullo

Istigazione alla corruzione tra privati 1

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra  utilità  non  dovuti  agli amministratori, ai direttori generali,  ai  dirigenti  preposti  alla redazione  dei  documenti  contabili  societari,  ai  sindaci  e   ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività  lavorativa  con  l'esercizio  di  funzioni   direttive, affinché compia od ometta  un  atto  in  violazione  degli  obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di  fedeltà,  soggiace, qualora  l'offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  alla  pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica  agli  amministratori,  ai direttori  generali,  ai  dirigenti  preposti  alla   redazione   dei documenti contabili  societari,  ai  sindaci  e  ai  liquidatori,  di società o enti privati, nonché  a  chi  svolge  in  essi  attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o  degli  obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.2

 

 

[2] Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019. Il testo del comma era il seguente: «Si procede a querela della persona offesa.»

Inquadramento

Per il commento vedi sub art. 2636.

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