Avvalimento: non è possibile ricorrere all’istituto se il certificato di omologazione attesta l’impiego di un componente fabbricato da terzi
21 Febbraio 2024
La società ricorrente, avendo partecipato a una procedura di gara bandita da F. N. s.p.a. per l'affidamento di un appalto di fornitura, domandava l'annullamento dell'aggiudicazione, sul presupposto che l'aggiudicataria avesse reso una falsa dichiarazione concernente il mancato ricorso all'istituto dell'avvalimento. Secondo la ricorrente, infatti, la circostanza che l'aggiudicataria si sarebbe avvalsa, ai fini della fornitura, di un componente fabbricato da terzi – come risultava dal certificato di omologazione – avrebbe comportato il ricorso, da parte di quest'ultima, all'istituto dell'avvalimento, contrariamente a quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla gara. Non condividendo tale impostazione, il Collegio ha preliminarmente ricordato che la S.A. utilizza un particolare sistema di qualificazione per la scelta dei fornitori, consistente nella preventiva analisi dei prodotti che gli aspiranti contraenti intendono offrire nelle future procedure di aggiudicazione, e nel successivo rilascio, ricorrendone i presupposti, di un certificato di omologazione attestante il possesso dei requisiti di qualità richiesti. Nel caso di specie, peraltro, la documentazione di gara consentiva la partecipazione anche di soggetti non muniti dei certificati di omologazione, a condizione però che si avvalessero di operatori muniti dei suddetti certificati e ne rendessero apposita dichiarazione. Ora, posto che l'aggiudicataria era in possesso, rispetto al prodotto offerto, di un valido certificato di omologazione nel quale si dava atto dell'impiego di un componente fabbricato da terzi, il Collegio ha escluso il ricorso all'avvalimento, sul rilievo dirimente che la stessa risultava debitamente qualificata per la fornitura dello specifico prodotto oggetto di omologazione. |