Autovelox e privacy: il parere del Garante Privacy sullo schema di decreto interministeriale
22 Febbraio 2024
Le immagini che riprendono i conducenti con il piede pesante non possono essere inviate al domicilio del trasgressore ma l'interessato ha sempre possibilità di avere accesso ai fotogrammi e ai suoi dati personali nel rispetto della riservatezza dei terzi. In caso di ripresa frontale dell'eccesso di velocità andranno sempre oscurati tutti gli occupanti del veicolo mentre arriveranno indicazioni più precise per i privati che svolgono attività complementari e sarà necessario valutare bene tutti i rischi privacy del trattamento. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il parere rilasciato l'11 gennaio 2024 sullo schema di decreto interministeriale relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo del 16 dicembre 1992, n. 285. Il Ministero dei trasporti il 14 dicembre 2023 ha trasmesso al Garante lo schema del nuovo decreto autovelox redatto di concerto con il Viminale che potrà essere emanato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della citata legge n. 120, per ridefinire le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza dell'eccesso di velocità. Secondo l'estensore del parere, lo schema del provvedimento in corso di approvazione prevede «nuove modalità di collocazione e d'uso dei dispositivi, postazioni di controllo e sistemi di misurazione della velocità dei veicoli, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285, che si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione che a quelli già esistenti (articolo 1)». Inoltre, «il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione da cui dipende l'organo di polizia stradale che procede all'accertamento (articolo 2)». Poi la bozza di documento specifica «le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo e le modalità di utilizzazione delle postazioni fisse o mobili (articoli 3 e 4)». E infine «i dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità sono impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali; a tal fine il titolare del trattamento assicura, in particolare, che siano rispettati i principi di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento e che l'affidamento di specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi (responsabili del trattamento), avvenga previo accordo da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (articolo 5)». Nell'allegato al provvedimento in corso di approvazione sono indicate le nuove modalità di uso dei dispositivi e attività complementari che il Garante sintetizza specificando in particolare che sarà «possibile affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, garantendo, in ogni caso, che sia stipulato un accordo sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con il soggetto incaricato di effettuare le predette attività, e che i dipendenti operino in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento; il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, conformemente agli articoli 5, par. art 1, lett. f), 24, 25 e 32 del Regolamento; le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione della violazioni; l'accesso alla documentazione fotografica o dei video deve essere reso disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e sul diritto di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 12 e 15 del Regolamento, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli; non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispostivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo se l'apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo». Interessanti, infine, le considerazioni del Garante sull'adeguamento del provvedimento ai principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. Specifica infatti il parere centrale che nello schema di decreto sono stati correttamente valorizzati «la puntualizzazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per l'accertamento dell'eccesso di velocità; la necessità di regolare i rapporti con i soggetti terzi, affidatari di attività complementari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento; la necessità di adottare misure tecniche e organizzative al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza e di responsabilizzazione (articoli 5, parr. 1, lett. f) e 2, 24, 25 e 32 del Regolamento); la precisazione che i dispositivi e sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, par. 1, lett. c), del Regolamento; la previsione che le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, nel rispetto del principio di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b), del Regolamento; la definizione dei tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento; la previsione che nella conservazione delle risultanze fotografiche o video devono essere adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, par. 1, lettera f), del Regolamento; la precisazione che è consentito l'impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo». (Fonte: Diritto e Giustizia) |