Decreto Legge - 18/10/2012 - n. 179 art. 29 bis - Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative (A)1Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative (A)1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative , purché l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio2. 1-bis. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 20253. 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese4. 3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali , salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale5.
--------------- (A) In riferimento alle detrazioni per investimenti in start-up e Pmi innovative - Ipotesi di decadenza - di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 13 luglio 2023, n. 390. [1] Articolo inserito dall'articolo 38, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. [2] Comma modificato dall'articolo 31, comma 2, lettera a), della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. [3] Comma inserito dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. [4] Comma modificato dall'articolo 31, comma 2, lettera c), della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. [5] Comma modificato dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. InquadramentoPer il commento vedi sub art. 31. Potrebbe interessarti |