Formazione delle “categorie” di creditori degli ADR

23 Febbraio 2024

L'art. 61 CCII, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, fa uso del termine "categoria". Ci si chiede allora se, ai fini della formazione delle diverse "categorie" in tali accordi, possa farsi riferimento ai criteri previsti dalla legge in tema di formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo.

Ai fini della formazione delle “categorie” negli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, può farsi riferimento ai criteri previsti dalla legge in tema di formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo?

Sì. Si è del parere che i criteri per la formazione delle diverse categorie di crediti negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa siano gli stessi previsti dalla legge per la formazione delle classi nel concordato.

La suddivisione in classi ovvero in categorie di creditori è istituto di origine statunitense e prevede la classificazione del ceto creditorio in classi che, avendo un diverso interesse alla soluzione proposta dal debitore, hanno anche un diverso atteggiamento di fronte alle soluzioni che prevedono la continuità rispetto a quelle di carattere puramente liquidatorio. Proprio il diverso atteggiamento nei confronti della soluzione proposta dal debitore motiva l'esistenza di classi o categorie di creditori formate secondo criteri di omogeneità per posizione giuridica e per interessi economici coinvolti. Dai creditori appartenenti alla stessa classe si attende infatti una certa uniformità di giudizio nei confronti della proposta di risanamento presentata dal debitore.

Il CCII ha esteso a tutti i creditori la procedura prevista dall'art. 182-septies della l. fall., che comprendeva soltanto gli istituti finanziari e che era stata introdotta per evitare che istituti portatori di crediti di modesta entità potessero opporsi ad operazioni di ristrutturazione concordate con la maggioranza dei creditori finanziari portando all'insuccesso di operazioni di ristrutturazione.

La Relazione Illustrativa al CCII spiega che l'estensione può riguardare solo i creditori appartenenti alla medesima classe che abbiano quindi posizione giuridica ed interessi economici omogenei. La Relazione peraltro utilizza il termine “classe “di creditori, il che porta a pensare che sia utilizzato come sinonimo di “categoria”.

In ogni caso si è del parere che, se la suddivisione in categorie negli accordi o in classi nel concordato risponde all'esigenza comune ai due istituti di riconoscere diversi atteggiamenti dei creditori nei confronti delle soluzioni della crisi che prevedano la continuità aziendale, i criteri per la loro formazione debbano essere i medesimi, ovvero che le classi-categorie debbano essere costituite secondo omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici coinvolti.