La convivenza prematrimoniale incide sull’assegno divorzile

22 Febbraio 2024

La questione concerne il rilievo da dare alla durata del rapporto di convivenza, anteriore alla celebrazione delle nozze, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Massima

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi in cui il matrimonio sia stato preceduto da una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i caratteri di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, qualora vi sia una relazione di continuità tra la fase “

di fatto” di quell’unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno. È necessario verificare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

Il caso

La vicenda giunta all'attenzione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione ha ad oggetto un divorzio. Nella specie si trattava di una coppia che dopo 7 anni di convivenza, arricchiti dalla nascita di un figlio, aveva deciso di contrarre matrimonio. Il rapporto però, dopo ulteriori 7 anni, si era sgretolato.

In primo grado era stato stabilito un assegno a carico del marito e a beneficio della moglie di 1600 euro, nonché un assegno sempre a carico dell'uomo per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente di 700 euro. Tali condizioni venivano riformate dalla Corte d'appello che portava entrambi gli assegni a 400 euro. I giudici nello specifico rilevavano che la signora, priva di redditi da lavoro, non aveva esercitato attività lavorativa né prima né dopo le nozze soprattutto a motivo dell'agiatezza che proveniva dalla sua famiglia d'origine. Non risultava inoltre dagli atti che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi professionalmente. Tali considerazioni riguardavano il periodo di durata legale del matrimonio. All'epoca delle nozze la signora aveva infatti già da tempo smesso di lavorare.

Avverso la pronuncia della Corte d'Appello la donna propone ricorso per Cassazione. Ritenuta la questione posta dal ricorso di massima di particolare importanza a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2, la controversia veniva assegnata alle Sezioni unite per la sua soluzione.

La questione

La questione concerne il rilievo da dare alla durata del rapporto di convivenza, anteriore alla celebrazione delle nozze, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Le soluzioni giuridiche

Le Sezioni unite con una lunga e articolata motivazione forniscono un'interpretazione evolutiva della questione. La Corte analizza innanzitutto lo stato della legislazione e l'evoluzione giurisprudenziale sottolineando tra l'altro come sussista nell'ordinamento una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza. Il primo è infatti un modello c.d. “istituzionale”, mentre la convivenza di fatto, è un modello “familiare non a struttura istituzionale”.

Nonostante ciò, precisa la sentenza in esame, convivenza e matrimonio sono comunque entrambi modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale.

In questo contesto si inserisce l'assegno divorzile che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa perequativa che tiene conto, tra gli altri aspetti, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. Ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno infatti è necessario accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione del ruolo svolto all'interno della famiglia, “in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge”.

Ed è proprio sul sacrificio che uno dei due coniugi fa a beneficio della famiglia, sulle scelte condivise, sull'organizzazione del ménage quotidiano che la Corte si sofferma.

Non ha senso che tali aspetti, si afferma, considerati dalla giurisprudenza fondanti il principio compensativo perequativo alla base dell'assegno di divorzio, vadano tenuti in considerazione solamente per il periodo di durata legale del matrimonio.

La legge sul divorzio, continuano i giudici di legittimità, risalente al 1970, non si sofferma sull'ipotesi in cui la coppia passi da una condizione di convivenza al matrimonio, ma ciò in ragione del fatto che al momento in cui detta legge è stata promulgata la convivenza prematrimoniale non era socialmente diffusa come ai giorni nostri. Attualmente invece si tratta di un fenomeno sempre più radicato. Per motivi economici, di insicurezza o di costume è sempre più frequente che una coppia costituisca una famiglia, spesso con dei figli, formalizzando l'unione con un vincolo matrimoniale solo in un secondo momento, a volte anche dopo molti anni.

 A ciò si aggiunga, come precisato dall'ordinanza interlocutoria della stessa Corte, “un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali” (Cass. 30671/2022).

Non può dunque escludersi, conclude la Cassazione, che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo, (nella specie si trattava di 7 anni), abbia “consolidato” una divisione dei ruoli domestici capace di creare “scompensi” destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sull'eventuale crisi coniugale.

È  anzi, si sottolinea, proprio la scelta della coppia di dare una maggiore stabilità alla convivenza attraverso un vincolo matrimoniale che rende giuridicamente rilevante quel modello di vita, ossia una libera convivenza, adottato nel periodo precedente al matrimonio.

Pertanto precisa la Cassazione non si tratta, di introdurre una, non consentita, “anticipazione” dell'insorgenza dei fatti costitutivi dell'assegno divorzile, ma di permettere che il giudice, nella verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della solidarietà post coniugale, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale, quando vi è una continuità tra la fase precedente e quella successiva alla celebrazione delle nozze.

A riprova di tali considerazioni le Sezioni unite ricordano il rilievo che viene dato alla convivenza prematrimoniale dall'interpretazione giurisprudenziale in materia di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge. È noto infatti che la quantificazione della quota spettante al coniuge divorziato e di quella spettante al coniuge superstite va fatta, secondo la legge, tenendo conto fondamentalmente della “durata del matrimonio” (art. 9 l. 898/1970). Peraltro l'orientamento giurisprudenziale consolidato sostiene che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. 41960/2021).

Il periodo di convivenza che precede il matrimonio pertanto, conclude la Corte va computato ai fini della determinazione dell'assegno divorzile quando tale convivenza ha i caratteri di stabilità e continuità, ed è caratterizzata da un progetto di vita comune, dal quale discendono anche reciproche contribuzioni economiche. È però necessario che vi sia, si precisa, una continuità tra la fase “di fatto” di quell'unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, nonché scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole.

Osservazioni

La sentenza in esame di fronte alla mutata realtà sociale, come spesso accade nella materia del diritto di famiglia interviene fornendo un'interpretazione della legge non immaginata dal Legislatore, che attribuisce alla convivenza prematrimoniale un'importanza decisiva ai fini del calcolo dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.

La finalità è quella di tutelare quel coniuge che per amore e per cura della famiglia rinuncia un po' a sé stesso anche in assenza di un vincolo giuridico.

In tal senso in dottrina si afferma che la convivenza prematrimoniale “non è affatto una convivenza come tutte le altre” ma “scrutata retrospettivamente essa quasi muta sostanza e partecipa della natura del matrimonio che l'ha seguita” (Olivero, Assegno di divorzio e convivenza prematrimoniale: attendendo le Sezioni unite, in Giur. it., 2023, 33 ss.).

Dello stesso tenore è anche un altro intervento della Cassazione di pochi giorni successivo a quello in esame, relativo non a un matrimonio ma a un'unione civile, in cui si stabilisce che in caso di divorzio, nella durata del rapporto, ai fini del riconoscimento dell'assegno a chi non ha mezzi adeguati, va considerato anche il periodo di convivenza di fatto che ha preceduto l'unione (Cass. 27 dicembre 2023, n. 35969).

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