Libera circolazione: il diniego di un secondo documento di espatrio a un cittadino solo perché domiciliato in altro Stato membro è discriminatorio per il diritto UE

La Redazione
26 Febbraio 2024

La CGUE (24 febbraio 2024, C-491/21) ha affermato che il diniego di rilascio di una carta d'identità quale documento valido per l'espatrio, in aggiunta a un passaporto, per il solo motivo che il richiedente è domiciliato all'estero costituisce una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE nei confronti dei cittadini domiciliati in altro Stato membro. Nel caso di specie, la normativa rumena nel disporre tale diniego ha creato una disparità di trattamento tra i cittadini domiciliati all'estero e quelli domiciliati in Romania. La CGUE ha chiarito che, sebbene gli Stati membri non siano obbligati a rilasciare due documenti validi per l'espatrio, ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, questi non possono trattare in modo discriminatorio coloro che esercitano il diritto di libera circolazione senza una giustificazione fondata su considerazioni oggettive di interesse generale.

Dal 2014, un avvocato rumeno è domiciliato in Francia ed esercita le sue attività professionali sia in Francia che in Romania. Nel 2017, egli ha chiesto alle autorità rumene di rilasciargli una carta di identità, semplice o elettronica, quale documento valido per l'espatrio che gli permetta di spostarsi in Francia. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che egli è domiciliato all'estero.

Investita di tale controversia, la Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza del 22 febbraio 2024, la Corte dichiara che il diniego di rilascio di una carta d'identità per il solo motivo che la persona interessata non è domiciliata in Romania costituisce una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini rumeni domiciliati in un altro Stato membro.

Infatti, la normativa rumena stabilisce una disparità di trattamento tra i cittadini rumeni domiciliati all'estero e quelli che sono domiciliati in Romania. I primi hanno solamente il passaporto quale documento valido per l'espatrio, mentre i secondi possono avere la carta d'identità e il passaporto.

Il diritto dell'Unione, in particolare la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non obbliga gli Stati membri a rilasciare due documenti che possano valere come documenti validi per l'espatrio per i loro cittadini. Tuttavia, esso non consente loro di trattare in modo meno favorevole coloro che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e soggiorno all'interno dell'Unione, senza una giustificazione fondata su considerazioni oggettive di interesse generale.

Una tale normativa non può essere giustificata né dalla necessità di conferire valore probatorio all'indirizzo del domicilio indicato sulla carta d'identità, né dall'efficacia dell'identificazione e della verifica di tale indirizzo da parte dell'amministrazione nazionale competente.