Registrazione marchi DOP: non è necessario verificare la conformità del metodo di ottenimento descritto nella domanda a una norma nazionale di produzione preesistente

La Redazione
26 Febbraio 2024

Il Trib. UE (21 febbraio 2024, T-361/21) ha respinto il ricorso proposto da una società cipriota e altri per l'annullamento della registrazione della denominazione «Halloumi» come DOP, confermando la legittimità del marchio UE. Il Tribunale ha sottolineato che la Commissione non è tenuta a verificare la conformità del metodo di ottenimento del prodotto con normative nazionali preesistenti e ha respinto gli argomenti secondo cui, nel caso di specie, la Commissione avrebbe omesso di rilevare l'esistenza di errori manifesti nella descrizione del prodotto e dell'ambiente geografico di origine. Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'annullamento di un atto adottato dalle autorità dello Stato membro interessato nella fase nazionale del procedimento di registrazione, intervenuto dopo la registrazione della denominazione, non comporta automaticamente la nullità di una registrazione effettuata dalla Commissione.

Nell'aprile 2021, su richiesta delle autorità cipriote, la Commissione europea ha registrato come denominazione di origine protetta (DOP) la denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». L'halloumi è un formaggio cipriota con odore e sapore caratteristici. È fabbricato con latte di pecora o di capra, o una miscela di entrambi, con o senza latte vaccino. Ha la proprietà di non fondere ad alta temperatura.

Una società cipriota e altri chiedono al Tribunale dell'UE di annullare il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, sulla registrazione della denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» come DOP.

Con la sentenza, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.

Esso rileva che, nell'esaminare se la registrazione come DOP soddisfi il diritto dell'Unione, la Commissione non è tenuta a verificare se il metodo di ottenimento del prodotto, descritto nella domanda di registrazione, sia conforme ad una norma di produzione nazionale preesistente. In ogni caso, la domanda di registrazione per il formaggio halloumi non è in contrasto con la norma di produzione nazionale preesistente di cui trattasi nel caso di specie. Il Tribunale sottolinea che tale norma non esclude che la proporzione di latte caprino o di pecora o della loro miscela in tale formaggio sia superiore alla proporzione di latte vaccino.

Il Tribunale respinge, poi, gli argomenti secondo cui la Commissione avrebbe omesso di rilevare l'esistenza di errori manifesti per quanto riguarda la descrizione del nesso tra la qualità o le caratteristiche del prodotto in questione e il suo ambiente geografico di origine. In aggiunta, il Tribunale respinge l'argomento secondo cui la Commissione non avrebbe svolto un'analisi adeguata del mercato della produzione dell'halloumi e della situazione delle imprese che commercializzano tale prodotto.

Infine, il Tribunale rileva che l'annullamento da parte di un giudice nazionale di un atto adottato dalle autorità dello Stato membro interessato nell'ambito della fase nazionale del procedimento di registrazione, intervenuto dopo la registrazione della denominazione, sebbene debba indurre la Commissione a stabilire le conseguenze da trarre da un tale annullamento, non comporta ipso iure la nullità dell'atto di registrazione adottato dalla Commissione.