Rating ESG: raggiunto l’accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE sui criteri che regolano le attività di rating ambientale, sociale e di governance

La Redazione
26 Febbraio 2024

Il 5 febbraio 2024, il Consiglio e Parlamento UE hanno raggiunto un'intesa provvisoria – in attesa della formalizzazione del testo definitivo da parte del Parlamento - sui criteri che disciplinano le attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), sulla base di una proposta già formulata precedentemente dalla Commissione UE. Con l'accordo – che mira ad aumentare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili - si è voluto introdurre un regime agevolato, facoltativo e transitorio, per i piccoli fornitori di rating al fine di ridurre l'impatto subito dai costi derivanti dai nuovi obblighi. Inoltre, nell'accordo viene chiarito l'ambito di applicazione del regolamento e la possibilità di fornire dei rating distinti per i fattori E, S e G (ambientali, sociali e di governance).

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo provvisorio in merito alla proposta di regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che mira a consolidare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.

I rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'esposizione ai rischi per la sostenibilità e l'impatto sulla società e sull'ambiente. I rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.

Le nuove norme sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG migliorando la trasparenza e l'integrità delle attività dei fornitori di rating ESG e prevenendo potenziali conflitti di interessi.

In base alle nuove norme, i fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare gli obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.

Elementi principali dell'accordo provvisorio

Il Consiglio e il Parlamento hanno chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esclusioni applicabili. L'accordo precisa, inoltre, l'ambito di applicazione territoriale del regolamento, stabilendo cosa si intende per "operanti nell'UE".

Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che, se i partecipanti ai mercati finanziari o i consulenti finanziari divulgano rating ESG nell'ambito delle loro comunicazioni di marketing, includeranno sul loro sito web informazioni sulle metodologie utilizzate in tali rating ESG. Ciò è stato stabilito mediante una modifica del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'accordo chiarisce che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e in materia di diritti umani e di governance. L'accordo prevede la possibilità di fornire rating distinti per i fattori E, S e G (ambientali, sociali e di governance). Tuttavia, ove sia fornito un rating unico, occorre rendere esplicita la ponderazione dei fattori E, S e G.

I fornitori di rating ESG stabiliti nell'UE dovranno ottenere un'autorizzazione dall'ESMA. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'UE che desiderano operare nell'UE dovranno ottenere l'avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell'UE, un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza in relazione al paese di origine e a seguito di un dialogo tra l'ESMA e l'autorità competente del paese terzo interessato.

Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto un regime di registrazione semplificato, temporaneo e facoltativo di tre anni per le imprese e i gruppi di piccole dimensioni che forniscono rating ESG. I piccoli fornitori di rating ESG che scelgono il regime semplificato beneficeranno di contributi per le attività di vigilanza proporzionati alla portata della vigilanza dell'ESMA. Dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e di governance, nonché obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti. Saranno inoltre soggetti al potere dell'ESMA di richiedere informazioni e di condurre indagini e ispezioni in loco. Al momento dell'uscita dal regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno rispettare tutte le disposizioni del regolamento, comprese le prescrizioni in materia di governance e di contributi per le attività di vigilanza.

Per i piccoli fornitori di rating ESG, l'accordo prevede inoltre che, se le condizioni sono soddisfatte, l'ESMA possa decidere di esentare un fornitore di rating ESG da alcuni requisiti, ma solo in casi debitamente giustificati e sulla base della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività del fornitore di rating ESG nonché della natura e della gamma dei rating ESG emessi.

L'accordo introduce, in linea di principio, una separazione delle attività commerciali, con la possibilità per i fornitori di rating ESG di non predisporre di un soggetto giuridico distinto per determinate attività, a condizione che vi sia una chiara separazione tra le attività e che siano messe in atto misure per evitare potenziali conflitti di interesse. Tuttavia, tale deroga non si applicherebbe ai fornitori di rating ESG che svolgono attività di consulenza, attività di audit e attività di rating del credito. I fornitori di rating ESG possono tuttavia elaborare indici di riferimento se l'ESMA ritiene che siano state adottate misure sufficienti per affrontare i conflitti di interesse.

Prossime tappe

L'accordo politico provvisorio è soggetto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento prima di passare alla procedura d'adozione formale. Il regolamento si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

Contesto

Il 13 giugno 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle attività di rating ESG. Le norme proposte riguardano:

  • l'autorizzazione dei fornitori terzi di rating e punteggi ESG e la vigilanza sugli stessi da parte dell'ESMA
  • la separazione delle attività ai fini della prevenzione e della gestione dei conflitti di interesse
  • requisiti organizzativi proporzionati e basati su principi
  • obblighi minimi di trasparenza nei confronti del pubblico per le metodologie di rating e gli obiettivi dei rating e informazioni più dettagliate per gli abbonati e le imprese valutate
  • la trasparenza delle commissioni e l'obbligo di garantire che le commissioni addebitate siano eque, ragionevoli e non discriminatorie
  • la possibilità per i fornitori di paesi terzi di operare sul mercato dell'UE in caso di equivalenza, avallo o riconoscimento.