Ricorso per cassazione: è improcedibile in assenza di copia autentica della sentenza notificata che rigetta il reclamo contro la dichiarazione del fallimento?

26 Febbraio 2024

Oggetto della questione è l'operatività del termine "lungo" di impugnazione alla luce della discplina stabilita dall'art. 18, commmi 13 e 14 della legge fallimentare  (Regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267), in deroga alla previsione "generale" degli artt. 325-327 c.p.c.

Massima

Il ricorrente per cassazione contro la sentenza reietta del reclamo avverso dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena d'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto.

Il caso

Il ricorrente proponeva ricorso per la cassazione - ai sensi della legge fallimentare (Regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267) art. 18 commi 13 e 14 - contro la sentenza di rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza di dichiarazione del fallimento emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 7 aprile 2020.

Unitamente al ricorso, notificato in data 2 settembre 2020, non è stato prodotto il provvedimento impugnato e la relata di notificazione (che non risultava in ogni caso essere entrato nella disponibilità della Corte a seguito di produzione del controricorrente o acquisizione del fascicolo d'uffici) e non è stata dedotta la mancata notificazione o comunicazione della sentenza di rigetto da parte della cancelleria.

La Corte di cassazione ha dichiarato pertanto l'improcedibilità del ricorso.

La questione

La Corte di cassazione deve verificare officiosamente la tempestività del ricorso per cassazione rispetto al termine “lungo” di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza ed al termine “breve” di sessanta giorni che decorre dalla notificazione della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 325-327 c.p.c.

Se il ricorrente non produce la sentenza impugnata notificata, la Corte, anche in mancanza di specifica deduzione, presume l'applicabilità del diritto di impugnazione nel termine “lungo” per mancata notificazione della sentenza impugnata.

Tuttavia, qualora in seguito ad eccezione del controricorrente ovvero ad acquisizione del fascicolo d'ufficio emerga invece che la sentenza impugnata era stata notificata, la Suprema Corte, a prescindere dall'effettiva tempestività della proposizione del ricorso dichiara improcedibile il ricorso.

Parimenti se il ricorrente deduce l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata mancando di produrre la copia autentica della sentenza unitamente alla relazione di notifica la Corte di cassazione dichiara il ricorso improcedibile.

È onere quindi del ricorrente permettere alla Corte di verificare il rispetto del termine “lungo”, producendo copia autentica della sentenza impugnata con certificazione della data di pubblicazione, ovvero il termine “breve”, con la produzione della sentenza munita della relazione di notifica.

Ai sensi dell'art. 18, commi 13 e 14, della legge fallimentare (Regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267) la sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria ed il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

In deroga quindi agli artt. 325-327 c.p.c., per evidenti ragioni di celerità della formazione del giudicato della decisione adottata, la decorrenza o meno del termine “breve” ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, non è rimessa alla discrezionalità della parte vittoriosa ma è prevista per legge a seguito della notificazione che la cancelleria è obbligata ad effettuare.

Il termine “lungo” è applicabile, in ogni caso, qualora la cancelleria, per patologico svolgimento della procedura, non provveda a notificare la sentenza.

La pronuncia in commento mira a chiarire se in caso di omessa produzione della sentenza impugnata munita di relazione di notifica e mancata deduzione dell'inesistenza della notificazione della sentenza ad opera della cancelleria, in considerazione della disciplina derogatoria applicabile in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza sul reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento, la Corte di cassazione debba dichiarare l'improcedibilità del ricorso oppure possa presumere l'esercizio da parte del ricorrente del diritto di impugnazione entro il termine “lungo” per mancata notificazione del provvedimento da parte della cancelleria.

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in commento, la Corte ribadisce che è onere del ricorrente dimostrare la tempestività, avuto riguardo al termine di trenta giorni, dell'impugnazione del ricorso per cassazione avverso sentenza sul reclamo contro la sentenza di fallimento, attraverso la produzione della copia della sentenza notificata.

La mancata produzione della sentenza notificata non può operare quale manifestazione della volontà del ricorrente di accedere al termine “lungo”, in quanto si presume che l'ufficio (i.e. la cancelleria) abbia, in ossequio alle disposizioni di legge, effettuato la notificazione della sentenza.

Il ricorrente quindi, per accedere al termine “lungo” di impugnazione, deve dedurre specificamente la mancata notificazione-comunicazione della sentenza impugnata, senza essere assoggettato, in ogni caso, all'onere della prova di un fatto negativo ovverosia della mancata notificazione-comunicazione della sentenza impugnata.

La mancata produzione della sentenza impugnata munita di relazione di notificazione e l'omessa specifica deduzione della mancata notificazione, da parte della cancelleria, della sentenza impugnata determinano, quindi, in tema di impugnazione della sentenza che decide sul reclamo contro la sentenza di fallimento, l'improcedibilità del ricorso per cassazione. 

L'improcedibilità non può essere dichiarata (si v. Cass., 10 luglio 2020, n. 14839, in tema di protezione internazionale), qualora il ricorso superi la c.d. prova di resistenza, in quanto notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ovvero il provvedimento impugnato munito di relazione di notifica risulti nella disponibilità della Corte perché prodotto dal controricorrente o acquisito a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Osservazioni

L’orientamento espresso dalla sentenza in commento, seppure coerente dal punto di vista teorico e sistematico, pare penalizzare eccessivamente il ricorrente che abbia omesso di dedurre la mancata notificazione della sentenza impugnata ad opera della cancelleria.

Nonostante la decorrenza del termine breve in materia di impugnazione della sentenza che decide il reclamo contro la dichiarazione di fallimento derivi dalla notificazione, prevista per legge, della cancelleria e non sia rimessa quindi alla discrezionalità delle parti, una tutela più ampia del diritto di difesa potrebbe far ritenere applicabile anche alle fattispecie in commento la presunzione di applicabilità del termine “lungo” per mancata notificazione-comunicazione della sentenza impugnata.