Videosorveglianza urbana: se il Garante ordina la consegna dei filmati meglio essere tempestivi

26 Febbraio 2024

Il Comune che inciampa ripetutamente nella limitazione arbitraria del diritto d’accesso ai filmati degli utenti ripresi dalle telecamere stradali incorre in una raffica di sanzioni. Aggravate dal fatto che lo stesso titolare del trattamento non risponda tempestivamente alle richieste dell’Autorità.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 24 gennaio 2024, n. 33.

Un Comune salernitano era già stato sanzionato per aver attivato un impianto di videosorveglianza irregolare limitando anche l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alle immagini catturate dalle telecamere. Con il medesimo provvedimento del 20 ottobre 2022 il Garante aveva ordinato al Comune di rilasciare le immagini richieste e di fornire un riscontro puntuale all'interessato.

A seguito del silenzio del municipio l'Autorità ha avviato una nuova istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa. Sia per non aver provveduto alla consegna delle immagini di videosorveglianza che per non aver fornito adeguato riscontro alle richieste dell'Autorità.

Nel caso di specie, specifica infatti il Collegio, «il Comune ha omesso di fornire all'autorità, ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del regolamento e 157 del codice, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento n. 341 del data 20 ottobre 2022, ovvero entro il 7 dicembre 2022, un riscontro adeguatamente documentato in merito alle iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto ordinatogli o all'eventuale sussistenza di motivi in fatto o in diritto ostativi alla possibilità di accogliere la richiesta dell'interessato di ottenere copia dei propri dati personali o alla circostanza che lo stesso avesse già provveduto a fornire riscontro alla richiesta in questione. (…) Soltanto a seguito di un'ulteriore richiesta d'informazioni dell'Autorità il comune ha fornito un primo insufficiente riscontro in data 16 gennaio 2023, per poi informare in maniera compiuta l'autorità in merito alle azioni intraprese per conformarsi alle prescrizioni in questione in data 15 febbraio 2023, ovvero settanta giorni dopo il termine impartito dall'autorità, avendo, pertanto, l'ente agito in violazione dell'art. 157 del codice».

Per quanto riguarda la consegna dei filmati, prosegue il Collegio, «premesso che il Comune, alla data del 16 gennaio 2023, si era limitato ad avviare delle interlocuzioni preliminari con un proprio fornitore, al fine di verificare la reperibilità delle immagini ritraenti il reclamante, risulta accertato che, come emerge dal verbale della polizia locale prodotto in atti, soltanto in data 14 febbraio 2023 lo stesso ha provveduto ad adempiere a quanto prescrittogli dall'Autorità ai sensi degli artt. 12, parr. 1 e 3, 15, parr. 1 e 3, e 58, par. 2, lett. c), del Regolamento con un ritardo di sessantanove giorni rispetto al termine impartitogli, avendo, pertanto, l'ente agito in violazione di un ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c), del regolamento».

In buona sostanza il Comune ha provveduto sia a consegnare copia del filmato che a rispondere all'Autorità ma il ritardo accumulato nell'adempimento ha determinato l'applicazione da parte del Garante di una ulteriore pesante sanzione amministrativa pecuniaria.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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