Procedimento disciplinare dei magistrati contabili: impugnabilità del P.G. della Corte dei conti delle decisioni disciplinari del Consiglio di Presidenza davanti al G.A.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
27 Febbraio 2024

Il Procuratore generale della Corte dei conti è legittimato a ricorrere contro la deliberazione del Consiglio di presidenza, in quanto egli è titolare dell'azione disciplinare per i magistrati contabili e gode di una posizione qualificata e differenziata rispetto all'esito del procedimento disciplinare, del quale egli è parte promotrice, in funzione di alterità rispetto allo stesso Consiglio di Presidenza.

Il Procuratore generale della Corte dei conti avviava un procedimento disciplinare nei confronti del Presidente di Sezione della Corte dei conti per la contestazione dello svolgimento di attività commerciale collegata allo svolgimento di corsi di preparazione a concorsi pubblici .

Il Consiglio di Presidenza proscioglieva il Presidente di Sezione per insussistenza degli elementi costitutivi dell'addebito disciplinare.

Il Procuratore generale della Corte dei conti proponeva, quindi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento di proscioglimento.

A seguito dell'opposizione, e alla conseguente richiesta di trasposizione, proposta dal Consiglio di Presidenza e dall'incolpato, il Procuratore generale della Corte dei conti trasponeva il ricorso in sede giurisdizionale avanti al TAR del Lazio.

Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo il Procuratore generale della Corte di conti non legittimato al giudizio «perché egli “ partecipa ” al procedimento disciplinare in quanto membro di diritto del Consiglio di presidenza (art. 10, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 117) e non quale titolare di una qualche posizione giuridica sostanziale».

Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore generale della Corte dei conti.

Il Collegio ha chiarito che, al pari del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (sebbene membro di diritto del CSM), anche il Procuratore generale della Corte dei conti (sebbene membro di diritto del Consiglio di Presidenza), in quanto Procuratore, è titolare dell' azione disciplinare (obbligatoria) e, proprio poiché parte pubblica del processo disciplinare, è altresì estraneo all'organo deliberativo, non partecipando né alle sedute istruttorie del Commissione per gli accertamenti istruttori né alle sedute deliberative del Consiglio di Presidenza.

Invero, il Procuratore generale è l'organo titolare dell'azione disciplinare per i magistrati contabili e gode di una posizione qualificata e differenziata rispetto all'esito del procedimento disciplinare, del quale egli è parte promotrice, con la propria istanza di punizione rivolta al Consiglio, in funzione di alterità rispetto allo stesso Consiglio di Presidenza, in quanto persegue l'interesse pubblico alla sanzione di comportamenti disciplinarmente scorretti.

Il Procuratore generale della Corte dei conti, dunque, è titolare di una piena legittimazione ad impugnare le decisioni dell'organo di autogoverno in materia disciplinare avanti al giudice amministrativo . Egli, infatti, costituisce parte pubblica del procedimento disciplinare, chiamata a garantire il perseguimento dei comportamenti che si pongono contro lo statuto deontologico della magistratura contabile, e non può definirsi o ritenersi membro dell'organo deliberativo

Il Collegio, infine, evidenzia che l'esito del giudizio disciplinare riguardante i magistrati amministrativi e contabili costituisce oggetto di un provvedimento amministrativo con la conseguente applicazione di tutte le regole e i principî sanciti dalla l. n. 241/1990, mentre il procedimento disciplinare riguardante i magistrati ordinari assume natura giurisdizionale dinanzi alla sezione disciplinare del CSM, con conseguenziale assoggettamento al regime delle relative impugnazioni.

Per quanto innanzi esposto, il Collegio ha affermato l' ammissibilità del ricorso straordinario in origine proposto dal Procuratore Generale della Corte dei conti e poi trasposto, in seguito ad opposizione, in sede giurisdizionale, erroneamente negata dal primo giudice, con la conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata.

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