Digital Services Act: divenuto pienamente efficace su tutto il territorio dell’UE il nuovo Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali

La Redazione
27 Febbraio 2024

Il 17 febbraio 2024 è divenuto pienamente efficace, su tutto il territorio dell'UE, il Digital Services Act. Il nuovo Regolamento europeo sui servizi digitali stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno europeo, regolamentando le attività di intermediari e piattaforme online al fine di armonizzare la disciplina della prestazione dei servizi online. L'obiettivo del Regolamento è creare un ambiente digitale sicuro e affidabile che tuteli i diritti fondamentali dei consumatori UE, promuovendo l'innovazione, la crescita e la competitività attraverso norme volte a riequilibrare il ruolo degli utenti, delle piattaforme e delle autorità pubbliche, nonché istituendo, a livello nazionale, meccanismi di risoluzione di eventuali controversie facilmente accessibili agli utenti.

Il 17 febbraio 2024 è divenuto pienamente efficace, su tutto il territorio dell'Unione Europea, il Digital Services Act: il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 in tema di mercato unico dei servizi digitali. Il regolamento modifica la Direttiva 2000/31/CE in tema di servizi digitali.

In precedenza, a partire dalla fine di agosto del 2023, la disciplina introdotta dal Digital Services Act (DSA) aveva trovato applicazione solo parzialmente, avendo riguardato unicamente le piattaforme di dimensioni molto estese (con oltre 45 milioni di utenti nell'UE), c.d. VLOPs (Very Large Online Platforms) e i motori di ricerca online molto grandi, c.d. VLOSEs (Very large online search engines). Dal 17 febbraio la normativa sui servizi digitali si applica a tutte le piattaforme a cui accedono gli utenti nell'Unione Europea.

Il nuovo Regolamento disciplina l'attività di intermediari e piattaforme online (mercati online, social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, app store e piattaforme online per viaggi e alloggi) al fine dichiarato di armonizzare in tutto il mercato interno europeo la disciplina concernente la prestazione dei servizi online. Si vuole cioè realizzare, mediante una disciplina normativa chiara ed equilibrata delle attività online, un ambiente digitale sicuro, prevedibile ed affidabile in modo da consentire ai cittadini dell'Unione di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e, più in particolare, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.

Accanto alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori il Regolamento intende promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività facilitando, fra l'altro, l'espansione delle piattaforme più piccole, delle p.m.i. e delle startup.

A tal fine il Regolamento prevede norme finalizzate a riequilibrare il ruolo degli utenti, delle piattaforme e delle autorità pubbliche imponendo, nei confronti di tutti gli intermediari online che prestano i loro servizi nel mercato unico, con sede o meno nell'UE, regole per i loro servizi di intermediazione online, utilizzati quotidianamente da milioni di cittadini europei. In particolare, gli obblighi posti a carico dei diversi operatori online sono graduati in relazione al loro ruolo e alle loro dimensioni. Le microimprese e le piccole imprese hanno obblighi proporzionati alla loro capacità e alle loro dimensioni, rimanendo nel contempo responsabili. Inoltre, anche se dovessero registrare una forte crescita, le microimprese e le piccole imprese potranno beneficiare di un'esenzione mirata da una serie di obblighi durante un periodo transitorio di 12 mesi.

Una specifica attenzione è dedicata: a contrastare la diffusione di contenuti illegali, in particolare dotando i consumatori di strumenti idonei ad individuare e segnalare tali contenuti; a proteggere i minori, prevedendo un divieto assoluto di utilizzare, nei loro confronti, metodi di profilazione o utilizzazione di dati personali; a fornire ai consumatori informazioni relative alla pubblicità che ricevono, vietando in particolare la pubblicità mirata basata su una selezione dei consumatori realizzata mediante l'utilizzazione di dati sensibili come le convinzioni politiche o religiose o le preferenze sessuali.

Inoltre, viene reso più facile per il consumatore opporsi a tali comportamenti. In particolare verranno istituiti, a livello nazionale, meccanismi di risoluzione di eventuali controversie facilmente accessibili agli utenti.

Infine, allo scopo di aiutare la Commissione Europea a monitorare e far rispettare le nuove regole è previsto il coinvolgimento delle competenti autorità degli Stati membri – per l'Italia, l'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni) – che dovranno collaborare con la Commissione nell'assicurare, nel territorio di competenza, il rispetto delle norme europee da parte delle piattaforme. Insieme alla Commissione le suddette autorità costituiranno un comitato consultivo finalizzato ad assicurare la coerente applicazione della nuova normativa e a verificare che gli stessi diritti siano garantiti a tutti i consumatori nell'ambito dell'Unione Europea.

Vale la pena di segnalare in proposito che nell'aprile 2023 la Commissione ha istituito lo European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT), con sede in Siviglia, al quale è stato affidato il compito di supportare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nell'attività di monitoraggio del rispetto della nuova normativa.