Notifica a mezzo PEC: è valida se effettuata presso la sede secondaria della società?
28 Febbraio 2024
La Corte d'appello di Messina dichiarava improcedibile l'atto di appello perchè la notifica telematica era stata effettuata presso un indirizzo corrispondente alla sede secondaria e non principale della società destinataria. L'appellante ricorreva in Cassazione adducendo come l'atto fosse stato notificato all'indirizzo digitale risultante dai registri INI-PEC e che a nulla rilevasse la sua corrispondenza a una sede secondaria. Inoltre, denunziava la violazione dell'art. 348 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) poichè l'atto può essere dichiarato improcedibile solo nel caso di inesistenza della notifica e non in casi come quello di specie, in può configurarsi al massimo come nullità, sanabile per rinnovazione. Secondo la Suprema Corte i motivi sono fondati e il ricorso deve essere accolto, considerando che la notifica è pacificamente avvenuta all'indirizzo risultante nel registro pubblico INI-PEC, ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 che stabilisce: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Il combinato disposto degli artt. 6 e 6-bis del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) ha stabilito l'istituzione del pubblico elenco per le società denominato Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) presso il Ministero per lo sviluppo economico, secondo il principio di elettività della domiciliazione, avente lo scopo di garantire il perfezionamento della notifica telematica presso un indirizzo accessibile e a garanzia del soggetto passivo destinatario (cfr. sull'obbligo delle imprese di munirsi di un indirizzo PEC e di curarne il corretto funzionamento, Cass. n. 13917 del 2016 e Cass. n.6866 del 2022). La Corte d'appello avrebbe dovuto, quindi, accertarsi dell'effettivo perfezionamento della notifica e nessun rilievo assume l'errata indicazione della sede fisica secondaria al posto della sede legale della società. Specifica anche come l'obbligo di notifica (a pena di nullità) in formato “.eml” o “.msg” dell'atto, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna e all'inserimento dei dati identificativi nel file “datiAtto.xml”, abbia lo scopo di consentirne la verifica della disponibilità informatica presso il destinatario e il raggiungimento dello scopo legale della notifica, con conseguente garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. Infine, la Corte evidenzia che, una volta acquisita a processo la sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, è onere del destinatario dimostrare la mancata effettiva ricezione della notifica, tramite prova di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici. |