Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione può registrare parzialmente una proposta se incoraggia la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE

La Redazione
29 Febbraio 2024

Con sentenza del 22 febbraio 2024, C-54/22 P la CGUE, in seguito al rigetto dell'impugnazione della Romania, ha deciso di registrare parzialmente la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali». La Commissione può infatti registrare parzialmente una ICE al fine di incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione.

Il 18 giugno 2013 è stata presentata alla Commissione europea la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» (Proposta presentata in conformità all'art. 11, § 4, TUE e al reg. (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini).

Tale proposta era diretta a concedere, nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea, un'attenzione particolare alle regioni le cui caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche differiscono da quelle delle regioni circostanti. Con essa si reclamava, in particolare, che tali regioni godessero delle stesse opportunità di accesso ai diversi fondi dell'Unione.

Con decisione del 25 luglio 2013 (Decisione C(2013) 4975 final della Commissione recante rigetto della registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»), la Commissione ha respinto la registrazione della proposta di ICE con la motivazione che essa esulava dalla sua competenza a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione. Il ricorso di annullamento proposto dagli organizzatori di tale ICE dinanzi al Tribunale dell'Unione europea è stato respinto (Trib. UE, 10 maggio 2016, Izsák e Dabis/Commissione, T-529/13). Adita in sede d'impugnazione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione (CGUE, 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, C-420/16 P).

Il 30 aprile 2019, la Commissione ha adottato una nuova decisione che ha registrato parzialmente (Decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019) la proposta di ICE in questione. Il ricorso della Romania contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale con una sentenza emessa nel 2021 (Trib. UE, 10 novembre 2021, Romania/Commissione, T-495/19). La Romania ha chiesto allora alla Corte di annullare tale sentenza, ritenendo che il Tribunale avesse interpretato in modo errato il margine discrezionale di cui la Commissione dispone nella registrazione delle proposte di ICE.

La Corte respinge l'impugnazione della Romania e conferma così la parziale registrazione della proposta di ICE. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Romania, il Tribunale non ha obbligato la Commissione a esaminare se la proposta di ICE trovi un fondamento in una qualsiasi delle disposizioni dei trattati, incluse quelle non esplicitamente menzionate dagli organizzatori. In ogni caso, la Commissione ha giustificato la registrazione della proposta basandosi su disposizioni in essa specificate.

La Corte constata che, anche se il regolamento relativo all'ICE nella sua versione applicabile al momento della registrazione della presente proposta d'ICE (Art. 4, § 2, lett. b), reg.  n. 211/2011) non prevedeva espressamente la possibilità per la Commissione di registrare parzialmente una proposta d'ICE, tale regolamento è diretto a incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e a rendere l'Unione più accessibile, cosicché la Commissione è tenuta ad agevolare l'accesso all'ICE. Ne consegue che essa, come ha fatto nel caso di specie, può effettuare una registrazione parziale di una proposta di ICE.