Ottemperanza c.d. “di chiarimenti”: al G.A. è necessario sottoporre questioni che siano concrete e rilevanti ai fini dell’interpretazione del giudicato
29 Febbraio 2024
Il caso. La vicenda trae origine dall'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 5, c.p.a., con la quale la ricorrente ha domandato chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio passata in giudicato, con la quale, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, erano stati annullati gli atti impugnati e disposta l'aggiudicazione a favore di altro operatore, consentendo nei confronti di quest'ultimo il subentro per la durata residua del contratto già stipulato dal precedente aggiudicatario. Con l'azione di ottemperanza di chiarimento, la ricorrente manifestava i propri dubbi sull'esatta portata dell'effetto conformativo del precedente giudicato, richiedendo se il nuovo aggiudicatario dovesse subentrare per la sola parte residua di esecuzione del contratto, ovvero se fosse più opportuno che il nuovo aggiudicatario subentrasse per l'intera durata originaria del contratto fissata dalla lex specialis. L'azione di ottemperanza c.d. “di chiarimenti”: presupposti e finalità. Nella pronuncia in questione, l'adito TAR si sofferma sui presupposti e sulla ratio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 5, c.p.a., rilevando innanzitutto che tale azione costituisce uno strumento di supporto e chiarificazione per l'Amministrazione qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga la difficoltà di intendere il decisum cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale. Ricordato come lo scopo della suddetta richiesta di chiarimenti non possa mai celare l'intento delle parti di resistere alle altrui pretese, il Giudice amministrativo evidenzia come tale richiesta serva unicamente ad ottenere l'esatta interpretazione della sentenza da ottemperare. Condizioni di proponibilità dell'azione. Al fine di parametrare i margini entro i quali può essere proposta l'azione di ottemperanza c.d. “di chiarimenti”, il TAR Lazio osserva altresì che i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell'ottemperanza devono attenere alle modalità dell'ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice dell'ottemperanza questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione. Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice amministrativo, ritenendo che nel caso di specie le parti avessero introdotto ragioni di doglianza volte a modificare o integrare l'oggetto delle statuizioni rese, investendo il giudice di questioni che avrebbero dovuto trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione della sentenza nell'ambito del rapporto tra le parti e l'Amministrazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto. |