Progetto di Direttiva UE per la tutela dei lavoratori tramite piattaforma digitale: la Francia si oppone alla riqualificazione automatica in lavoro subordinato

04 Marzo 2024

Per quanto i negoziati tra Consiglio e Parlamento UE per tutelare i lavoratori delle piattaforme digitali abbiano avuto un esito positivo, la Francia e altri Stati membri si sono opposti alla riqualificazione automatica in lavoro subordinato, facendo valere il proprio modello nazionale. La Commissione europea, che propone una direttiva per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori su piattaforma digitale - data la crescita rapida di questa forma di impiego -, sottolinea che tali lavoratori sarebbero erroneamente classificati come autonomi, determinando l'esclusione dell'applicazione della protezione giuridica propria del rapporto di lavoro subordinato.  

Cenni sulla Proposta di Direttiva «sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali»

Dopo due anni di negoziati diretti a garantire una tutela adeguata ai lavoratori su piattaforma, un'opposizione si è creata in seno all'Unione Europea da parte di alcuni Stati membri, tra i quali la Francia che si oppone alla riqualificazione automatica in lavoro subordinato facendo valere il proprio modello nazionale, basato sul riconoscimento della natura autonoma del lavoro prestato per le piattaforme digitali e sull'attribuzione di specifiche forme di tutela a tale tipologia di lavoro. Tale dissenso è sfociato nel voto del 16 febbraio 2024 con il quale la Francia ed altri Stati membri si sono opposti all'accordo recentemente raggiunto dalle istituzioni europee.

Si ricorda che, in data 9 dicembre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la Proposta di Direttiva «sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali» (1) che intende ridefinire l'organizzazione del lavoro prestato tramite piattaforme digitali.

La platform economy sta, infatti, crescendo a una velocità esponenziale a livello globale così come nei diversi Stati membri dell'Unione europea. La Commissione europea (2) evidenzia che sono attive più di 500 piattaforme di lavoro digitale e più di 28 milioni di persone nell'Unione europea lavorano attraverso queste ultime; si stima che, per il 2025, il numero di platform workers aumenterà fino ad arrivare a 43 milioni. Tuttavia, si rileva che per 5,5 milioni di lavoratori su un totale di 28 milioni esiste un rischio di qualificazione errata del loro rapporto di lavoro, arbitrariamente inquadrato cioè   nel lavoro autonomo laddove le concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso ne impongono la qualificazione come lavoro subordinato. L'erroneo inquadramento determina l'esclusione dell'applicazione della protezione giuridica propria del rapporto di lavoro subordinato.

In tal senso deve, dunque, essere letto il progetto di direttiva che intende migliorare le condizioni di lavoro e i diritti sociali dei lavoratori su piattaforma, anche in vista di migliori condizioni per una crescita sostenibile delle piattaforme in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite (3).

La finalità protettiva dell'intervento europeo

L'intervento dell'Unione europea si rivela fondamentale per conseguire il “progresso sociale” menzionato all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e per regolamentare il nuovo modello di business rappresentato dalle piattaforme digitali, che offrono indubbiamente nuove opportunità lavorative ai prestatori di lavoro e un servizio più accessibile agli utenti. Tuttavia, un tale sviluppo deve necessariamente confrontarsi con la questione di una protezione sociale, spesso inadeguata, dei prestatori di servizio (4). Si noti, in tal senso, che la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire, con la sentenza  n. 1663/2020 relativa alla interpretazione dell'articolo 2 d.lgs. n. 81/2015 come “norma di disciplina”, la ratio perseguita dal legislatore, ossia la previsione dell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti eterorganizzati ad uno scopo di protezione e di prevenzione. Infatti, secondo autorevole dottrina (5), detto articolo prevede l'applicazione del regime del lavoro subordinato all'eterorganizzazione con finalità protettive e preventive (considerato il numero domande di riqualificazione avanzate dai lavoratori su piattaforma).

Fatta salva l'individuazione, a opera della dottrina, di un tertium genus facente perno sull'eterorganizzazione (6), emerge la necessità di una soluzione stabile che permetta, da un lato, di garantire una certa flessibilità alle piattaforme digitali – caratteristica peculiare dell'organizzazione di queste ultime – e, dall'altro, l'implementazione delle protezioni sociali ai lavoratori su piattaforma.

Il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori su piattaforma è una tematica chiave del piano di azione dell'Unione europea in materia di diritti sociali e la Proposta di direttiva summenzionata è il frutto di due fasi di consultazioni delle parti sociali europee, tra le quali l'European Trade Union Confederation (ETUC) (7). La Confederazione si è rivolta alla Commissione europea per sollecitare una direttiva basata sull'articolo 153(2) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che istituisse una presunzione relativa di lavoro subordinato con l'onere della prova contraria a carico della piattaforma, e che rispettasse le pratiche nazionali e l'autonomia degli attori sociali. La Confederazione ha sottolineato, infatti, il ruolo essenziale dei sindacati e delle negoziazioni collettive per l'organizzazione del lavoro tramite piattaforme digitali e per la difesa dei diritti e interessi dei lavoratori. In particolar modo, con riguardo alla gestione del rapporto tramite algoritmo, l'attività dei sindacati risulta determinante per il controllo democratico, la trasparenza dell'algoritmo e la protezione dei dati personali dei lavoratori. Più precisamente, la Confederazione ha richiesto che siano garantiti ai lavoratori, indipendentemente dalla qualifica giuridica assegnata, diritti di informazione sui meccanismi di direzione e di controllo utilizzati dalle piattaforme digitali, con particolare riferimento ai dati racconti (risultati ottenuti, modalità di svolgimento della prestazione di lavoro) e ai mezzi di controllo utilizzati.

L'impatto della consultazione dell'ETUC ha avuto un effetto tangibile sulla successiva Proposta della Commissione europea. Infatti, il campo di applicazione della normativa è destinato ai platform workers, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (8).

L'obiettivo generale della Proposta consiste nel miglioramento delle condizioni di lavoro e della protezione sociale dei lavoratori su piattaforma. A tal fine, si ricorda che l'articolo 1 della Proposta individua tre obiettivi da perseguire: garantire la corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro; migliorare l'equità, la trasparenza e la responsabilità dell'algorithmic management (9); aumentare la trasparenza e la tracciabilità delle piattaforme digitali, comprese quelle che rendono prestazioni transfrontaliere.

In particolar modo, è necessario soffermarsi (10) sull'introduzione di una presunzione della natura subordinata dell'attività lavorativa. La Commissione europea propone una serie di criteri (11) che permettono di determinare se la piattaforma agisce in veste di datore di lavoro; nel caso in cui almeno due di questi cinque criteri siano presenti, si presume l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e la piattaforma in questione. I lavoratori potranno così beneficiare della protezione sociale che consegue alla qualifica di lavoratori subordinati (12).

Il suddetto meccanismo è finalizzato a rendere più semplice la corretta qualificazione del rapporto e a ridurre i costi di contestazione giurisdizionale. Infatti, se non ricorrono almeno due dei suddetti criteri, il lavoratore può essere classificato come autonomo.

In tal caso saranno applicate le nuove misure previste nella Proposta di direttiva destinate alla tutela di tutti i prestatori di lavoro su piattaforma e, quindi, anche su quelli che non rientrano nel paradigma della subordinazione.

La Commissione ha adottato un atteggiamento audace e in linea con il programma europeo concernente il pilastro europeo dei diritti sociali rispondendo alle sollecitazioni fatte in materia, soprattutto da parte dei sindacati. La Risoluzione approvata dal Parlamento europeo (13) ha rappresentato una prognosi favorevole di una imminente approvazione, seguita, poi, dall'accordo provvisorio dell'8 febbraio 2024: entrambe sono state smentite dal voto che ha avuto luogo in data 16 febbraio 2024.

Un freno all'approvazione della Proposta di direttiva

Se l'introduzione di una presunzione di lavoro subordinato rappresenta una novità d'avanguardia, essa ne costituisce ugualmente un elemento di contestazione da parte di alcuni Stati membri, in previsione, presumibilmente, della compatibilità della Proposta con le discipline nazionali già esistenti.

In tal senso, un accordo provvisoriostorico” (14) era stato raggiunto in data 13 dicembre 2023 (15) tra la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione con la presidenza spagnola, e gli eurodeputati. Tuttavia, quest'ultimo non è stato accolto dalla maggioranza in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) in ragione di una robusta opposizione di diversi Stati membri, tra cui la Francia (16), che hanno richiesto un approccio più liberale e flessibile; non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata, l'accordo non è stato oggetto di alcuna votazione (17).

Grazie alle sollecitazioni della presidenza belga in vista delle elezioni del Parlamento di giugno, si è giunti, in data 8 febbraio 2024 (18), ad un accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione. Tuttavia, tale accordo non ha, nuovamente, raccolto la maggioranza tra gli ambasciatori degli Stati membri (19) nonostante esso rappresentasse l'ultima possibilità per un'approvazione della Proposta durante l'attuale legislatura.  

Si noti che tra i paesi che si sono opposti all'accordo raggiunto tra le istituzioni europee, vi è la Francia, sostenuta da Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania e Svezia; la Germania, la Grecia e l'Estonia si sono astenute dal voto (20).

Al fine di comprendere l'opposizione francese, risulta necessario analizzare le possibili conseguenze di un tale Proposta di direttiva sul suo sistema giuridico. Infatti, la qualificazione giuridica dei lavoratori su piattaforma in Francia si inserisce nell'ambito della chiara distinzione tra lavoro autonomo e subordinato che sembra essere messa in crisi da forme ibride di lavoro e da nuovi modelli di organizzazione lavorativa.

La presunzione di lavoro autonomo nell'ordinamento francese

In termini generali, i tre elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato, individuati dalla dottrina, sono stati confermati dalla giurisprudenza all'occasione della definizione della nozione di contratto di lavoro: «convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération» (21). Il lavoratore autonomo è definito, dunque, in negativo rispetto alla definizione di lavoratore subordinato.

La successiva giurisprudenza ha offerto una definizione tripartita del vincolo di subordinazione (22) che è individuato dal giudice utilizzando il metodo del faisceau d'indices, ossia un'analisi complessiva degli indizi e circostanze concrete del rapporto di lavoro (23).

Il legislatore francese ha sentito l'esigenza di regolamentare il nuovo fenomeno emergente del lavoro organizzato tramite piattaforme digitali attraverso la configurazione di un'ipotesi di presunzione semplice di lavoro autonomo per le persone fisiche iscritte al registro del commercio e delle società, registro delle imprese di trasporto di persone, repertorio dei mestieri, registro degli agenti commerciali, unioni per la riscossione dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e i dirigenti (articolo L. 8221-6 Code du travail) (24). Questa presunzione semplice può essere confutata attraverso la prova dell'esistenza di un legame di subordinazione. Infatti, secondo l'articolo 1353 del Codice civile francese, l'onere della prova grava su colui che invoca l'esistenza di un contratto di lavoro e che deve allegare gli elementi utili per una tale qualificazione.

Successivamente alla censura del Conseil Constitutionnel della legge relativa all'introduzione di una possibile sottoscrizione, da parte delle piattaforme, di una charte contenente una presunzione di non subordinazione (25), si è ritenuto necessario trovare una soluzione stabile che permettesse di garantire la flessibilità delle piattaforme digitali. A tal fine sono state individuate (26) tre possibili opzioni rispetto alla questione della qualificazione giuridica dei lavoratori su piattaforma: la creazione di un terzo status tra lavoro subordinato ed autonomo, l'estensione del riconoscimento del lavoro subordinato ai lavoratori su piattaforma, il ricorso a una parte terza - come una Coopératives d'activités et d'emploi (CAE) o una Société de portage - per rientrare nella qualifica di lavoro subordinato. Tuttavia, codeste soluzioni sono state oggetto di molteplici critiche soprattutto indirizzate alla proposizione innovativa dello status di salarié de tiers (27) e alla creazione di un terzo status (28)..

Nonostante, le celebri sentenze Take Eat Easy (29) e Uber (30), con le quali la Corte di cassazione francese si è pronunciata sulla riqualificazione come rapporto di lavoro subordinato di alcuni lavoratori su piattaforma, si è delineata una tendenza a rafforzare le protezioni sociali dei lavoratori su piattaforma indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (31). In tal senso, già a seguito della presentazione della Proposta di direttiva, un rapporto informativo del Senato aveva permesso di notare la distinzione della Francia rispetto agli Stati membri in quanto essa avanzava una prospettiva basata “sui diritti” (piuttosto che sulla qualificazione in lavoro subordinato) (32). Se infatti la Francia condivide gli obiettivi della Commissione, l'approccio basato “sullo status” sembra scontrarsi con quello francese, e in particolar modo vengono sottolineate, in una prima analisi della Proposta, tre difficoltà principali.

Innanzitutto, la distinzione tra persone che lavorano su piattaforma e lavoratori subordinati su piattaforme introdurrebbe una contraddizione con l'ordinamento nazionale che prevede una identificazione dei lavoratori su piattaforma in modo indiscriminato.

Inoltre, la Proposta, applicandosi anche alle piattaforme aventi una gestione esclusivamente dematerializzata, avrebbe una portata più ampia di quella prevista dal Code du travail con riferimento alla “responsabilità sociale” di una piattaforma, che allo stato attuale del mercato francese si applica solamente alle piatteforme aventi un'attività di trasporto. In tale senso, gli articoli L. 7342-1  ss. del Code du travail prevedono che tali piattaforme debbano offrire una serie di garanzie al lavoratore quali il pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il diritto all'accesso a una formazione professionale con conseguente contribuzione ad essa, la tutela del diritto di sciopero, il diritto di formare un sindacato etc.

Infine, il meccanismo di criteri previsti per l'applicazione della presunzione sarebbe incompatibile con quello del faisceau d'indices applicato dalla giurisprudenza nazionale e con la presunzione di lavoro autonomo sopracitata.

Le reazioni alla impostazione francese

Sulla questione inerente alla compatibilità della Proposta con i sistemi nazionali, il Parlamento europeo si era già pronunciato, all'occasione della sopra menzionata Risoluzione, sul rispetto del principio di sussidiarietà e sul rispetto dei diversi approcci ritenuti dagli Stati membri. A tale riguardo, la Proposta di Direttiva, con l'enumerazione dei criteri, fa riferimento alla realtà fattuale dell'esecuzione del rapporto lavorativo tra il prestatore di lavoro e la piattaforma digitale. In particolar modo, la presunzione prevista è soltanto relativa, permettendo alle società proprietarie delle piattaforme digitali di dimostrare la sussistenza dell'autonomia della prestazione eseguita.

Un impatto della Proposta di direttiva sul sistema giuridico francese comporterebbe un aumento dei guadagni dei lavoratori su piattaforma, una riduzione del livello di occupazione, un aumento dei costi per le piattaforme che dovrebbero ripensare il loro modello organizzativo, e un conseguente aumento dei prezzi delle prestazioni fatturate ai clienti. 

Il mondo delle piattaforme digitali risulta frammentato dalla Proposta di Direttiva, soprattutto nella previsione della presunzione di subordinazione, dal momento che il modello di business di queste società è stato fondato sull'autonomia del lavoratore e sul lavoro on demand di persone terze. In particolar modo, la Proposta inciderà sull'efficienza tecnologica delle piattaforme digitali, in quanto l'obbligo di informazione nei confronti dei lavoratori, rappresentanti sociali e autorità pubbliche comporterà un appesantimento delle tempistiche concernenti le pratiche di organizzazione del lavoro.

Con riferimento all'impatto della Proposta sui suddetti modelli organizzativi delle piattaforme, si noti che l'ETUC (33) denuncia l'influenza delle lobby delle imprese sulle decisioni del Parlamento. In particolare, la Confederazione sottolinea come la continua opposizione del governo francese deve essere contestualizzata dai legami delle aziende aventi un modello di business su piattaforma con l'attuale presidente francese.

In conclusione, sembrerebbe che i legami con le lobby delle piattaforme abbiano ostacolato l'iter legislativo della Proposta di direttiva. Codesta vicenda rivela il nucleo centrale della questione e delle critiche avanzate alla rappresentatività europea odierna il cui paradigma è stato gradualmente spostato dalla rappresentanza democratica classica a una consultazione proceduralizzata degli stakeholders (34). La democrazia partecipativa, sviluppatasi a seguito del fallimento del referendum di ratifica del Trattato costituzionale del 2005, ha permesso una cooperazione con le istituzioni piuttosto che una loro contestazione, a cui consegue un'influenza dell'esito delle regolamentazioni, come in materia di lavoratori di piattaforma.

Note

  1. European Commission, Proposal for a Directive on the European Parliament and of the Council on improving the working conditions in platform work, 9 December 2021. 
  2. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, 9 dicembre 2021.
  3. In tal senso, si rammenda che l'Obiettivo 8 dell'Agenda 20230 è incentrato sul “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti”. United Nations, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015.
  4. Cfr. Orrù T., Brevi osservazioni sulla proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in Giustizia Insieme, 8 febbraio 2022.
  5. Maresca A., La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate, in Dir. rel. ind., 2020, n. 1, I, p. 146-152.
  6. Cfr. Perulli A., La Cassazione sul caso Foodora, in Giur. lav., 2020, numero straordinario, p. 161-173.
  7. La prima fase di consultazione si è svolta dal 24 febbraio al 7 aprile 2021; la seconda fase della consultazione è iniziata in data 15 giugno 2021 e terminata il 15 settembre 2021.  Cfr. ETUC Executive Committee, ETUC reply to the Second phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related to working conditions in platform work, 9 September 2021. 
  8. Cfr. Aloisi A., De Stefano V., European Commission takes the lead in regulating platform work, Social Europe, 9 December 2021; Capponi F., Dalla Commissione Europea una proposta di direttiva sul lavoro tramite piattaforma digitale: il punto sulle previsioni in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, in Bollettino ADAPT, n. 44, 13 dicembre 2021.  A seguito dell'accordo raggiunto in data 13 dicembre 2024, si ricorda che la confutazione della presunzione può basarsi sulle definizioni nazionali di lavoratore e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, onde evitare di creare una definizione europea di lavoratore. 
  9. Per approfondire la nozione di algorithmic management, cfr. Cendret I., Algorithmic Management in the gig-economy: the lack of transparency and the risks of discrimination, in IUS UE e Internazionale (ius.giuffrefl.it), 12 décembre 2022. Sul ruolo dei sindacati nell'implementazione dell'algorithmic management, cfr. De Stefano V., “Negotiating the algorithm”: Automation, artificial intelligence and labourprotection, ILO Employment Policy Department, 2018, Working paper n. 246.
  10. Per un'analisi più dettagliata della Proposta di direttiva, cfr. Cendret I., Les travailleurs de plateformes, entre salariat et travail autonome : le cas de l'Italie et le projet de directive européenne, in Revue de droit du travail, Paris, Dalloz, juin 2023, n. 6.
  11. In tal senso, i cinque criteri della Commissioni facenti presumere la natura subordinata del lavoro prestato tramite piattaforma sono passati, a seguito delle negoziazioni di giugno 2023, a sette e, conseguentemente, tale presunzione avrebbe richiesto il soddisfacimento di tre criteri. Tuttavia, nell'accordo del 13 dicembre 2023, la denominazione dei criteri cambia in “indicatori” e la presunzione è implementata al soddisfacimento di cinque criteri, in linea, dunque, con la proposta iniziale della Commissione. 
  12. Cfr. Arbaoul S., L'UE veut protéger les travailleurs des plateformes numériques, CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement- CGC), 21 février 2022. 
  13. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (2019/2186(INI)). 
  14. Così è stato definito dall'Eurodeputata Elisabetta Gualmini, Socialisti e Democratici, relatrice della Proposta di direttiva. 
  15. Cfr. Council, Rights for platform workers: Council and Parliament strike deal, Press release, 13 December 2023; European Parliament, Platform work: deal on new rules on employment status, Press release, 13 December 2023.
  16. In tale senso, si fa riferimento alla “French derogation”. Cfr. Bourgery-Gonse T., Belgian presidency moves toward France in platform work rulebook rewrite, Euractiv, 23 January 2024; Le Monde, France leads objection to EU directive on app workers, European Union, 22 December 2023.
  17. European Parliament, Initiative to improve the working conditions of people working in the platform economy, Legislative Train Schedule, 20 January 2024.
  18. European Parliament, Provisional deal on first EU-wide rules for platform workers, Press release, 8 February 2024.
  19. European Parliament, MEPs stress need to overcome deadlock to improve platform workers' conditions, Briefing, 22 February 2024.
  20. Liboreiro J., EU deal on platform workers falls apart, pushing law into limbo, Euronews, 16 February 2024.
  21. Cass. Soc., 22 juillet 1954, Bull. 1954, V, n° 576. Traduzione libera dal francese: «convenzione con la quale una persona si impegna a mettere a disposizione la propria attività ad un'altra, sotto la cui subordinazione si pone in cambio di una retribuzione».
  22. Cass. Soc., 13 nov. 1996, 94-13.187.
  23. Cfr. Art.12 Codice di procedura francese sull'obbligo del giudice inerente alla restituzione ai fatti e agli atti controversi la loro esatta qualificazione, e la giurisprudenza Labbane secondo cui le parti non possono disporre della qualificazione giuridica del contratto di lavoro in virtù del principio di realtà del rapporto di lavoro (Cass. Ass. Plén., 4 mars 1983, 81-11.647).
  24. Cfr. Lokiec P., J. Porta, Droit du travail - Relations individuelles, in Recueil Dalloz, Paris, Dalloz, 2019.
  25. La presunzione di non subordinazione tramite la sottoscrizione di una charte a carattere facoltativo è stata introdotta dalla Loi n. 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, cosiddetta Loi LOM. Cfr. Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.  Tra i motivi della decisione del Conseil Constitutionnel, è possibile rilevare la violazione dell'art. 34 della Costituzione, concernente le riserve di legge.
  26. L'ex Primo ministro francese, Edouard Philippe, ha commissionato un rapporto intitolato “Réguler les plateformes numériques de travail” svolto sotto la direzione di Jean-Yves Frouin, emerito Presidente della sezione lavoro (chambre sociale) della Corte di cassazione francese. Cfr. Frouin J.Y., Réguler les plateformes numériques de travail : Retour sur une mission compliquée, in Revue de Droit social, n. 3/2021, p. 201. 
  27. Tale statuto prevedeva una certa autonomia, l'assenza di un vincolo di subordinazione e l'accesso alle tutele connesse al lavoro subordinato. Tuttavia, secondo alcuni autori, la qualificazione in lavoro subordinato, proposta come una soluzione, sarebbe, poi, smentita dal venir meno del vincolo di subordinazione. Cfr. Krief B., La Cour d'appel de Paris refuse, à juste titre, de requalifier un coursier partenaire de la plateforme Deliveroo en salarié, in Bulletin Joly Travail, 1er mai 2021, n. 5, p. 8.
  28. La creazione di un terzo status comporterebbe un affievolimento della frontiera tra lavoro subordinato e autonomo, che complicherebbe l'operazione di delimitazione delle due nozioni così come comporterebbe dei dubbi sul riparto di competenza tra le sezioni della Cassazione, chambre sociale o chambre commerciale. Inoltre, l'istituzione di un terzo genere destabilizzerebbe lo statuto speciale dei travailleurs de mobilité introdotto dal Ministero del lavoro e, in termini più generali, il settore del lavoro subordinato. Cfr. Ray J-E., Lettre d'ouverture n. 8, L3 RCT, 22 mars 2021. 
  29. Cass. Soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079. 
  30. Cass. Soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316.   
  31. Cfr, da ultimo : Benedetto-Meyer M., Briard K., Outin J., Le travail de plateforme : diversité des modèles, inégalités des situations de travail et usages de la protection sociale, in Les notes de la MAR, Dares,18 juillet 2023.
  32. Cfr. Gruny P., Harribey L., Travailleurs de plateformes : pour un cadre européen protecteur et adapté, Rapport d'information n° 27 (2022-2023), Sénat, 5 octobre 2022, p. 44-48.
  33. ETUC, Travailleurs des plates-formes numériques : l'action est encore plus importante après le blocage des minorités, Communiqué de presse, Platform Economy, 16 février 2024.
  34. Aldrin P., Hubé N., European Union, A Stakeholders' Democracy, in Gouvernement & action publique, 2016, 2 (2), (online).

Bibliografia

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