Consorzi stabili: natura e ricorso al meccanismo del cumulo alla rinfusa

06 Marzo 2024

I consorzi stabili sono operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate e che possono giovarsi, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”. Il solo interlocutore della stazione appaltante è dunque il consorzio, in capo al quale deve essere verificato il possesso dei requisiti speciali (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6777).

TAR Toscana, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 229 pdf

Il caso. Un consorzio, collocatosi al secondo posto nella graduatoria riferita ad un lotto facente parte di una procedura di gara per la stipula di accordi quadro aventi ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate, ha impugnato la determina con cui l'amministrazione ha disposto l'aggiudicazione in favore di altro operatore economico. In particolare, il ricorrente ha lamentato la presunta assenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti necessari a qualificare il consorzio come stabile e, conseguentemente, lo stesso non avrebbe potuto partecipare alla gara per la sola consorziata esecutrice, ma avrebbe dovuto partecipare per tutte le consorziate, indicando le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione.

La decisione. Il T.A.R. Toscana ha rigettato il ricorso dichiarandone l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ma ha comunque delibato, seppur sommariamente, il merito della pretesa azionata da parte ricorrente.

Più precisamente, il Collegio ha rilevato l'improcedibilità del ricorso sulla base del rilievo per cui – stante l'espresso divieto per i concorrenti di aggiudicarsi cumulativamente più lotti – il ricorrente, essendosi aggiudicato, senza riserva alcuna e dando altresì avvio all'esecuzione, altro lotto della medesima procedura di gara, non avrebbe potuto ottenere alcun effetto utile dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione de quo.

In tale contesto, i giudici hanno comunque ricordato che “i consorzi stabili sono operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate” e ribadito l'applicabilità del criterio del “cumulo alla rinfusa” agli stessi. In virtù di ciò, a tale tipologia di consorzi è consentito integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come imprese esecutrici. In altre parole, «il solo interlocutore della stazione appaltante è il consorzio, in capo al quale deve essere verificato il possesso dei requisiti speciali».

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha rinvenuto in capo al consorzio aggiudicatario le caratteristiche sostanziali di stabilità richieste dall'art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, per l'effetto, ha affermato la legittimità della partecipazione in proprio di tale soggetto alla gara che – in virtù di tale organizzazione – si è correttamente avvalso del requisito di una sua consorziata.

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