La validità degli accordi in vista della separazione e del divorzio e l’autonomo interesse alla loro trascrizione

04 Marzo 2024

Il tema, sempre attuale, degli accordi e attribuzioni patrimoniali anteriori, coeve o successive al giudizio di separazione e divorzio trova, nell’agile pronuncia in commento, un ulteriore momento di sintesi.

La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, oltre ad aderire all’orientamento secondo cui, per la validità degli accordi a latere non è necessaria una declaratoria di efficacia da parte del giudice, si sofferma altresì sulla questione relativa all’interesse del titolare del diritto di abitazione (riconosciuto in forza di una scrittura privata non autenticata) ad agire in un giudizio autonomo rispetto a quello di divorzio per vedersi riconosciuta la possibilità di procedere alla trascrizione del titolo.

Massima

È valida ed efficace, anche in assenza di declaratoria di efficacia da parte del giudice, la pattuizione intervenuta tra i coniugi successivamente alla sentenza di divorzio, trovando essa fondamento nell'art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non costituendo detto accordo una lesione di diritti indisponibili; allo stesso modo, in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento. L'accertamento del diritto alla trascrizione di tali accordi, inoltre, può essere chiesto con un autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo.

Il caso

La vicenda trae origine dalla impugnazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Bari, confermando l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Bari, ha ritenuto valida la pattuizione dei coniugi (coeva al giudizio di separazione ed antecedente agli accordi raggiunti in sede di divorzio) in relazione al trasferimento del diritto di abitazione su una porzione della casa coniugale.

In particolare, poiché l'accertamento del predetto diritto e la possibilità di procedere alla trascrizione dello stesso, venivano richieste dal coniuge avente causa (cioè, quello che nel coevo procedimento di separazione sarebbe divenuto l'assegnatario della casa familiare) con un giudizio autonomo, l'altro coniuge, impugnando la decisione, si doleva del fatto che l'oggetto della causa (introdotta in pendenza del giudizio di divorzio) non poteva che concernere la casa coniugale con conseguente competenza del giudice del divorzio.

La questione

La pronuncia in commento si inserisce in quel consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi, specialmente di recente, intorno alle attribuzioni patrimoniali anteriori, contemporanee o successive al giudizio di separazione e divorzio, fornendo risposte ad una serie di interrogativi: quale è il giudice competente a decidere (qualora sia pendente un giudizio di divorzio) delle questioni insorte sui c.d. accordi a latere? Ricorre una ipotesi di litispendenza? E, soprattutto, in quale misura tali accordi possono ritenersi validi e meritevoli di tutela? Così impostato il discorso, poi, subito si affaccia una ulteriore e nuova problematica che chiede di essere affrontata: l’interesse alla trascrizione di un diritto riconosciuto in uno dei predetti accordi può manifestarsi mediante l’introduzione di un autonomo giudizio?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione (Cass., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35508), in via pregiudiziale, prende le mosse dal diritto previsto nell'accordo coevo alla separazione personale dei coniugi (come tale, antecedente a quelli in tema di divorzio) e di cui è stata chiesta la trascrizione.

In particolare, al fine di escludere che nella pendenza del giudizio di divorzio la causa relativa alla trascrizione del «diritto di abitazione» (così come qualificato nella sentenza impugnata) dovesse essere decisa dal Giudice del conflitto coniugale divorzile, evidenzia non solo come quel diritto sia logicamente e temporalmente anteriore ad ogni definizione della controversia separativa (e, a maggior ragione, di quella divorzile) ma soprattutto la diversità di petitum e causa petendi.

Ciò che emerge e di cui si discute, invero, è tanto l'accertamento di «un diritto qualificato dal giudice» quanto la possibilità di trascrivere «un diritto riconosciuto nell'accordo», cosicché la causa su un «accordo portato alla trascrizione» si presenta diverso (e, come subito si avrà modo di vedere, autonomo) rispetto a quello coinvolgente la crisi familiare.

Su di un piano più generale, quel diritto e quel «bene della vita», trovando il proprio fondamento in una scrittura privata redatta dai coniugi prima della separazione consensuale – attraverso la predisposizione di specifiche pattuizioni non trasfuse nel decreto di omologazione – subito impongono alla Corte di soffermarsi sulla validità ed efficacia delle intese extragiudiziali.

Ebbene, allo stato, appare pressoché pacifico (a seguito di una lunga e complessa evoluzione giurisprudenziale) che le parti possono validamente regolamentare gli interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione, in quanto – come dimostra non di rado la prassi e la casistica in materia – «gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi», potendosi ben ipotizzare accordi anteriori, contemporanei ovvero successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24621).

Superato, infatti, quel risalente orientamento interpretativo (Cass., sez. I, 5 gennaio 1984, n. 14; Cass., sez. I, 13 febbraio 1985, n. 1208; Cass., sez. I, 11 luglio 1985, n. 4124), autorevolmente avallato da parte della dottrina (A. Falzea, La separazione consensuale, Milano, 1943, pp. 209 ss.; C. Mandrioli, Il procedimento di separazione consensuale, Torino, 1962, pp. 242 ss.) secondo cui tutti i patti – anteriori, concomitanti o successivi alla separazione, ed indipendentemente dal loro contenuto – intercorsi tra i coniugi dovevano essere sottoposti al controllo del giudice, nel tempo si è quantomeno iniziato a distinguere (specialmente nei procedimenti di separazione consensuale), da un lato, il rapporto “tra coniugi” e, dall'altro, quello “tra i genitori e figli”.

E, ciò, in ragione del fatto che mentre per questi ultimi rapporti il controllo del giudice non poteva che apparire imprescindibile, negli altri si affermava il principio della discrezionale ed autonoma determinazione in ordine alla valutazione delle rispettive convenienze; viceversa, solo più di recente si è iniziata a riconoscere anche nei rapporti con la prole una maggiore e significativa apertura verso l'autonomia privata, sempreché le pattuizioni a latere del verbale di separazione fossero risultate tali da determinare un miglioramento degli assetti concordati innanzi al giudice (Cass., sez. I, 22 gennaio 1994, n. 657; Cass., sez. I, 8 novembre 2006, n. 23801).

In tale contesto, allora, se tradizionalmente gli accordi in materia familiare erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale (tanto che la dottrina aveva elaborato la «figura generale del negozio familiare»: F. Santoro-Passarelli, L'autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di diritto civile, vol. I, Napoli, 1961, pp. 381 ss.), allo stato, si afferma l'esistenza di un'ampia autonomia negoziale e (seppur con qualche cautela, non potendosi mai prescindere dalla primaria esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli) finanche contrattuale dei coniugi, capace di estendersi anche alla separazione giudiziale (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24621)

Eppure, se il limite degli agli accordi coevi alla separazione (tanto consensuale quanto giudiziale) è stato individuato nella compatibilità con quanto trasfuso nell'accordo omologato o nella sentenza (nel senso che giammai potrebbero interferire con essi) e quello degli accordi successivi (sempre in entrambi i tipi di separazione) nei diritti e doveri inderogabili ex art. 160 c.c., il dibattito appare particolarmente rilevante in ordine agli accordi patrimoniali preventivi di separazione e divorzio; rispetto ai quali si è a lungo ritenuto che, proprio in quanto conclusi in un momento cronologicamente antecedente all'insorgere della crisi coniugale, finirebbero per condizionare la libertà di difesa delle parti nei futuri giudizi sullo status (cfr. A. Carratta, La cassazione e gli accordi fra i coniugi in pendenza del giudizio di separazione, in Fam dir., 8-9/2016 pp. 749 ss.), stante l'indeterminatezza del loro oggetto.

Per tale via, le indicazioni contrarie alla ammissibilità degli accordi precedenti al divorzio – nonché degli accordi diretti a regolare gli effetti patrimoniali della separazione posti in essere al tempo del matrimonio o comunque prima che si sia manifestata la causa della separazione – si basano sostanzialmente sul fatto che gli effetti economici che i coniugi vorrebbero regolare non sarebbero valutabili prima che vengano in essere i presupposti di esistenza del diritto e prima che siano realizzate le condizioni che per legge devono concorrere alla determinazione dell'assegno (C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1. La famiglia, Milano, 2017, p. 217; in tal senso, nella giurisprudenza meno recente, cfr. Cass., sez. I, 11 giugno 1981, n. 3777, mentre più di recente cfr. Cass., sez. I, 14 giugno 2000, n. 8109 e Cass., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2224).

La concezione de qua, successivamente, è stata ben espressa nel rilievo per cui «gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.», onde degli stessi non potrebbe tenersi conto «non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio» (Cass., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2224).

Nel medesimo filone si inserisce l'dea – volta a restituire un sentimento di sicurezza e stabilità ad un rapporto ormai in declino – che il giudice «chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) ‘‘in occasione'' della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)» (Cass., sez. I, 26 aprile 2021, n. 11012; Cass., sez. VI, 28 giugno 2022, n. 20745; C. Irti, Sulla nullità degli accordi conclusi dai coniugi separati in vista del divorzio, in Giur.it., 3/2022, pp. 593 ss.).

Una lettura dei singoli istituti non disancorata dalla concreta realtà pratica, tuttavia, ha portato anche a differenti letture del fenomeno, capaci di esprimere – seppure con quella cautela che accompagna ogni cambiamento e con i necessari distinguo resi necessari dalla individualità delle varie fattispecie  che si presentano all'attenzione dell'interprete (Cass., sez. I, 21 dicembre 2012, n. 23713; Cass., sez. III, 21 agosto 2013, n. 19304; Cass., sez. II, 21 febbraio 2014, n. 4210) – maggiori aperture verso una possibile validità degli accordi preventivi (A. Bellorini, Accordi in previsione della futura ed eventuale separazione dei coniugi nella recente giurisprudenza di legittimità, in Contr., 2/2016, pp. 173 ss.; F. Angeloni, La Cassazione attenua il proprio orientamento negativo nei confronti degli accordi preventivi di divorzio: distinguishing o prospective overruling?, in Contr. Impr., 2000, pp. 1136 ss.).

L'occasione per una revisione critica della più restrittiva impostazione è stata da ultimo offerta – mediante il richiamo dei più significativi precedenti – proprio dalla pronuncia in commento (Cass., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35508), laddove si è precisato per un verso che è valida ed efficace (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24621), anche in assenza di declaratoria di efficacia da parte del giudice (contraCass., sez. I, 9 aprile 2008, n. 9174), la pattuizione intervenuta tra i coniugi successivamente alla sentenza di divorzio, trovando essa fondamento nell'art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito, non costituendo detto accordo una lesione di diritti indisponibili; e che, sotto altro profilo (quello degli accordi conclusi in vista del divorzio), deve essere considerato altresì valido (Cass., sez. I , 24/02/2021, n. 5065) il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento.

L'evoluzione del sistema (cfr. gli istituti introdotti dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162) del diritto delle famiglie (un tempo «regione» del diritto civile: A. Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. III. Scritti d'occasione, Milano 2010, pp. 27 ss.) si proietta quindi oltre i tradizionali confini, riconoscendo «sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale, ferma ovviamente la tutela dell'interesse dei figli minori» (Cass., sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066) e ponendo nuovi interrogativi.

Da quest'ultimo punti di vista, in particolare, ci si deve chiedere, seguendo lo svolgimento argomentativo della Corte di Legittimità, se possa riconoscersi in capo al titolare del diritto (di abitazione) su un bene immobile, in forza di un accordo a latere (per scrittura privata non autenticata), l'interesse ad agire in giudizio – e, segnatamente, in un giudizio autonomo rispetto a quello di divorzio – per vedersi riconosciuta la possibilità di procedere alla trascrizione del titolo.

Ebbene, la pronuncia in analisi, riprendendo quanto statuito in una simmetrica vicenda evidenzia come «la cancellazione di una trascrizione immobiliare ritenuta illegittima perché effettuata al di fuori delle ipotesi consentite e dei casi previsti dalla legge, può essere chiesta con un autonomo giudizio» in quanto «l'illegittimità della trascrizione, perché eseguita in ipotesi per la quale la legge non contempli tale formalità, non osta a che la trascrizione medesima, ancorché improduttiva di effetti giuridici, determini uno stato di incertezza o di dubbio, di per sé pregiudizievole alla commercialità dell'immobile, con la conseguenza che deve riconoscersi, al soggetto titolare del diritto di proprietà di tale immobile, l'interesse ad agire in giudizio per far valere la conseguente nullità» (Cass., sez. II, 28 maggio 2010, n.13127).

Pertanto, poiché nelle «ipotesi di illegittimità di trascrizione di una domanda giudiziale» si è ritenuto che «la cancellazione della trascrizione» possa «essere richiesta e disposta in un giudizio autonomo» (Cass., sez. II, 28 maggio 2010, n.13127), nel medesimo senso, nella vicenda in esame, se ne inferisce che la tesi valga pure nella ipotesi speculare in cui si discuta della trascrizione del diritto previsto in un accordo in vista della separazione (o del divorzio) ed in pendenza del relativo giudizio: ecco che, così, si comprende il motivo per cui la pronuncia, anche nel nuovo ambito di indagine considerato, ribadisce che si tratta di «un giudizio pienamente autonomo che non deve affatto rifluire in ambito divorzile» (Cass., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35508).

Osservazioni

La pronuncia in commento, che si caratterizza per lo stile particolarmente chiaro e non eccessivamente sintetico, consente (e consentirà) agli operatori pratici e ai teorici del diritto di soffermarsi su alcuni grandi temi del diritto civile e, in particolare, del diritto delle famiglie.

Rischio assai grave sarebbe, però, specie in sede di primo commento, credere che la decisone (che deve essere sicuramente letta con favore, inserendosi nel più ampio tema dei rapporti tra famiglia, autonomia privata e contratto: cfr. A. Lestini, Persona, famiglia e autonomia privata, in Ratio Iuris, 2021) possa definitivamente inaugurare – specialmente nella parte in cui sancisce che i precedenti giurisprudenziali richiamati per sostenere la validità dei patti antecedenti e successivi al divorzio «sono chiaramente nel senso che non sia necessaria una declaratoria di efficacia da parte del giudice» (Cass., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35508) – un nuovo inizio o segnare immutabilmente il tramonto di passate tesi giurisprudenziali e dottrinali.

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