Casi e soluzioni per l’ottenimento del sismabonus acquisti

La Redazione
05 Marzo 2024

Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo box  auto  non  pertinenziale  –  data  di  inizio  dell'intervento  edilizio  – presentazione  dell'asseverazione  –  remissione in  bonis  –  cumulabilità con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza.

Il caso di specie

Nella vicenda in esame, gli istanti hanno chiesto al Fisco se l'intervento di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito della ”demolizione e ricostruzione” per fruire del ”sismabonus acquisti”, sebbene le opere di demolizione e quelle di ricostruzione siano state formalmente assentite da due diversi titoli edilizi, ossia rispettivamente una SCIA e un PdC; se nel caso di acquisto della sola autorimessa, il promissario acquirente possa comunque beneficiare del ”sismabonus acquisti”; se il privato e promissario acquirente, che beneficerà del ”sismabonus acquisti”, possa fruire anche della detrazione (c.d. ”bonus mobili”), nonostante l'intervento edilizio in esame sia definito come una ”nuova costruzione” e, conseguentemente se, ai soli fini della fruizione di quest'ultima agevolazione fiscale, occorra tenere ben distinti gli interventi di ”ristrutturazione edilizia” da quelli di ”nuova costruzione”. Infine, se sia possibile fruire del “sismabonus acquisti” a condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza necessità di ricorrere alla remissione in bonis.

Aspetti fiscali

la qualificazione di un'opera edilizia e ogni considerazione di natura extrafiscale relativa alla individualità o all'unitarietà degli interventi indicati in istanza spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche poiché presuppone valutazioni di natura tecnica. Dunque, l'art. 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013, prevede che gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006,mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

La Soluzione del Fisco

Ritiene il Fisco, in relazione al primo quesito, che la presenza di due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'art. 16, comma 1-septies, del dl n. 63 del 2013. Quanto al secondo quesito, considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d'uso (”abitazione” e “attività produttiva”), in applicazione dei predetti principi, l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-septies, del dl n. 63 del 2013. Quanto al terzo quesito, la risposta del fisco è negativa: sì al bonus mobili con sismabonus acquisti ma solo nel caso di ristrutturazione edilizia. Quindi il promissario acquirente che beneficerà del ”sismabonus acquisti” potrà fruire anche della detrazione di cui al citato art. 16, comma 2, del dl n. 63 del 2013 (”bonus mobili”) qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali come intervento di ”ristrutturazione edilizia”. In relazione al quarto e ultimo quesito, il Fisco precisa che  restando la necessità che l'asseverazione venga presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata alla promissaria acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione, non è necessario ricorrere all'istituto della ”remissione in bonis”.