Rito cartolare e omessa valutazione delle memorie depositate a mezzo PEC: quali conseguenze?

06 Marzo 2024

In sede di rito cartolare l’omessa considerazione delle memorie o delle conclusioni in appello dell’imputato che siano state depositate telematicamente determina la nullità o la mera irregolarità della sentenza?

Si tratta di un interrogativo che non ha trovato una composizione interpretativa definitiva durante il periodo covid-19 e che continua a porsi in quanto l'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 si applica ultrattivamente a tutte le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 (come da ultimo stabilito dall'art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023, cosiddetto decreto “milleproroghe 2024”, convertito, con modificazioni, in l. n. 18/2024). Anche perché, pur a seguito del nuovo regolamento sulla individuazione delle modalità tecniche e degli uffici sul deposito telematico degli atti del procedimento penale, contenute nel neo d.m. Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, si continua (pericolosamente) a ritenere ammissibile il deposito via PEC degli atti per i quali non si è prevista l'esclusività tramite il portale (e per le memorie e le conclusioni scritte, quale atti indirizzati all'ufficio della Corte di appello tale obbligo entrerà in vigore l'1 gennaio 2025).

Il quesito si ripropone, in ogni caso, nelle ipotesi in cui il deposito delle conclusioni scritte del difensore dell'imputato avvenga tramite il portale del deposito atti penali e delle richieste conclusive del difensore non vi è traccia nell'ordito motivazione della sentenza di secondo grado. In questi casi è prospettabile una nullità da far valere in sede di motivi di ricorso per cassazione o una mera irregolarità priva di conseguenze sanzionatorie?

Il diritto vivente formatosi in argomento durante il periodo pandemico può riassumersi nei seguenti termini: l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. Invece, l'omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dà luogo ad una irregolarità non invalidante laddove si tratti di conclusioni meramente apparenti (Cass. pen., sez. II, n. 37136/2023; sez. IV, n. 44424/2022).

Nel caso in esame, nelle conclusioni scritte inviate dalla difesa erano contenute la richiesta di disapplicazione della recidiva e la conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenute prescrizione che, nella tesi difensiva, sarebbe maturata tra il deposito dell'atto di appello e la sentenza della Corte territoriale, per cui le suddette richieste potevano essere dedotte soltanto in sede di conclusioni; pertanto, sussiste quel' “autonomo contenuto argomentativo" e, non essendo contenuta alcuna statuizione nella sentenza impugnata sul punto, la stessa deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Negli stessi termini altro arresto di legittimità secondo il quale non integra nessuna nullità per violazione del diritto di difesa il mancato esame di una memoria difensiva con cui il difensore si sia limitato ad insistere nell'accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione (Cass. pen., sez. VI, n. 19433/2023).

Uguale principio – sia pur giungendo a diverse conclusioni nel caso pratico – è stato espresso da altra pronuncia di legittimità, per la quale se è vero che la memoria trasmessa dalla difesa in vista dell'udienza del giudizio di appello era effettivamente ripetitiva (anche dal punto di vista grafico) del contenuto dell'atto di appello, è pur vero che vi era stata allegata la sentenza che aveva giudicato, in sede civile, circa il sinistro che, secondo l'imputazione, non sarebbe mai avvenuto: «Non è evidentemente consentito, in questa sede, operare una valutazione di assoluta irrilevanza della documentazione allegata dalla difesa cui dovrà provvedere la Corte di appello, in sede di rinvio essendo sufficiente dar conto del fatto che tale la decisione del G.d.P. non poteva non essere considerata» (Cass. pen., sez. II, n. 14513/2023).

In verità, altro orientamento, sviluppatosi nel periodo di contrasto al covid-19, sembrava fare scaturire “automaticamente” la nullità in caso di omessa valutazione delle conclusioni, chiosando che laddove la Corte territoriale abbia ignorato le conclusioni scritte tempestivamente depositate via PEC dall'imputato, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni della difesa a mezzo PEC, con conseguente omessa valutazione delle stesse, si integra una nullità a regime intermedio (come tale censurabile fino al termine del giudizio di cassazione) in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis cit., deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente del processo (Cass. pen., Sez. III, n. 31770/2022).

Quest'ultimo orientamento, sia pure meno recente, sembra quello maggiormente condivisibile. Qualora la sentenza impugnata, resa all'esito del contraddittorio cartolare, erroneamente prenda atto che la difesa non ha fatto pervenire conclusioni scritte, si è già realizzata la violazione del diritto di intervento dell'imputato. L'ulteriore esame dell'apparato argomentativo delle conclusioni, realizzato nella successiva fase di giudizio, è un passaggio, per l'appunto, “successivo” all'intervenuta violazione del diritto di intervento con la quale si salva (aderendo al primo orientamento) la pronuncia di appello di una nullità che si è già verificata.

Si dirà che la lettura del secondo orientamento è eccessivamente formalistica e contraria all'ottica efficientistica del processo che trova sempre maggiore terreno fertile nella logica normativa e delle relative applicazioni giurisprudenziali. Tuttavia, sappiamo che la motivazione del giudice è lo strumento principe per consentire se i diritti dell'imputato sia stati effettivamente rispettati nel corso del processo. A fronte di una ravvisata e palese violazione del diritto di partecipazione e intervento dell'imputato, un recupero postumo della carenza di motivazione (a fortiori legata alla mancata considerazione di memorie e conclusioni presenti in atti o comunque non pervenute perché non scaricate dalla cancelleria), magari sbandierando esigenze di ragionevole durata del processo, comporta un sacrificio eccessivo per l'imputato. Si ricordi, all'uopo, che l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis cit., deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. VI, n. 3913/2022; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Cass. pen., sez. IV, n. 32255/2022; sez. III, n. 31770/2022 e sez. VI, n. 23410/2022).

La costituzione di «un ambiente digitale per il processo penale» (per usare le parole della relazione illustrativa alla riforma Cartabia) non può comportare un arretramento dei diritti dell'imputato, il quale ha già abbia rinunciato alla trattazione orale del giudizio di appello.

In ogni caso, “a monte”, per non vedersi spalancate le porte di pericolose inammissibilità, si reitera il consiglio di non utilizzare il canale PEC per il deposito degli atti – anche quelli legati al deposito di memorie difensive e di conclusioni scritte - ma solo quello del portale dei depositi dei servizi telematici (oltre che quello cartaceo, attivabile fino al 31 dicembre 2024).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.