Assegno sociale: rinvio pregiudiziale alla CGUE per l'interpretazione della Dir. 2011/98/UE per l'accesso per lavoratori di Paesi terzi con permesso di soggiorno

06 Marzo 2024

La Corte costituzionale (ord. n. 29/2024) ha sottoposto una questione pregiudiziale alla CGUE riguardo all'interpretazione dell'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE relativa al permesso unico di soggiorno e di lavoro per i lavoratori di Paesi terzi e l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, specificamente per quanto riguarda l'assegno sociale previsto ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995.

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 29/2024, ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale concernente il se l'art. 12, § 1, lett. e), della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall'art. 34, § 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. 8 agosto 1995, n. 335.