PCT ed esecuzioni presso terzi: le modifiche del PNRR

La Redazione
06 Marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato il d.l. n. 19 del 2 marzo 2024, pubblicato in G.U. il giorno stesso, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Di seguito le modifiche che interessano il processo civile telematico.

Con il d.l. 2 marzo 2024 n.19, il Consiglio dei ministri introduce importanti novità per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comportando anche la modifica di alcuni articoli del Codice di procedura civile.

Tra le varie novità introdotte, il Capo VI art. 25 modifica la disciplina delle esecuzioni di pignoramento verso terzi.

In particolare, l'art. 546 c.p.c. nella nuova formulazione impone che, mentre in precedenza l'importo stabilito doveva essere pari alla somma pignorata maggiorata della metà, ad oggi «dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro».

Il nuovo art. 553 c.p.c. stabilisce, invece, che l'ordinanza di assegnazione debba essere comunicata dalla cancelleria ai terzi i cui indirizzi PEC risultino dai pubblici elenchi o che abbiano eletto domicilio digitale speciale e l'art. 630 comma 2 c.p.c., nella nuova formulazione, prevede che la cancelleria comunichi l'ordinanza di estinzione, oltre che alle parti, ai terzi pignorati di cui sia noto un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale.

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