Impugnazione: ammissibile l’appello solo per dedurre vizi ulteriori degli atti già censurati in primo grado e non per atti nuovi sopravvenuti

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Marzo 2024

Ė inammissibile l'impugnazione mediante motivi aggiunti di atti nuovi sopravvenuti; per il contratto concluso tra l'impresa concorrente e l'ausiliaria di avvalimento tecnico od operativo, sussiste l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche per l'esecuzione dell'appalto.

Sono ammessi i motivi aggiunti in grado d'appello solo per dedurre vizi ulteriori degli atti già censurati in primo grado e non anche nel caso in cui con essi s'intenda impugnare atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado. I motivi aggiunti nel grado di appello sono inammissibili se gli atti sopravvenuti non integrano un vizio del provvedimento oggetto di impugnativa in primo grado, sub specie di illegittimità sopravvenuta, non essendovi ragione per derogare al principio del doppio grado di giudizio con riguardo all'impugnativa proposta in primo grado.

In presenza di vizi dell'atto presupposto si deve distinguere tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante: nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto consequenziale anche se non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata ed è efficace se non è impugnato nel termine di rito. L'effetto caducante ricorre solo se l'atto successivo si ponga, nella sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore e tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione o, meglio, l'atto presupposto e l'atto successivo siano vincolati da una consequenzialità immediata, diretta e necessaria, per cui l'atto successivo sia una conseguenza inevitabile dell'atto precedente.

Solo in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo è necessaria la concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche da parte dell'ausiliaria, indicate nel contratto, inevitabili per l'esecuzione dell'appalto, di cui l'ausiliata si avvale: non è un mero prestito di personale, macchinari, beni strumentali sganciato dalla organizzazione aziendale e il suo effetto è l'imputazione giuridica ed economica delle prestazioni che ne sono oggetto all'ausiliata.

Sebbene il contratto di avvalimento non debba quantificare rigidamente i mezzi d'opera o indicare esattamente le qualifiche e il numero del personale a disposizione, l'assetto negoziale deve consentire almeno l'individuazione delle funzioni che l'ausiliaria svolgerà direttamente o in ausilio all'ausiliata e i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti. Per il c.d. avvalimento tecnico-operativo è possibile l'impiego non di un singolo elemento della produzione ma dell'azienda quale complesso produttivo unitariamente considerato, o di un ramo di essa, della quale l'ausiliaria non perde la detenzione, pur se messa a disposizione, in tutto o in parte, all'ausiliata, come previsto nel contratto di avvalimento approvato dalla stazione appaltante.

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