La CGUE torna sull’illecito trattamento dei dati personali: EUROPOL e Stato membro sono responsabili in solido

La Redazione
07 Marzo 2024

Con la causa C-755/21, la CGUE ha affermato che «l’interessato che intenda ottenere il risarcimento integrale del danno da Europol o dallo Stato membro chiamato in causa deve soltanto dimostrare che, in occasione della cooperazione tra queste due entità, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha arrecato un pregiudizio. Non è necessario che egli dimostri altresì a quale di dette entità tale trattamento illecito è imputabile».

In seguito all'omicidio di un giornalista slovacco e della sua fidanzata, EUROPOL, su richiesta delle autorità slovacche, ha estratto dati da due telefoni cellulari di un certo sign. K.. Ha poi trasmesso relazioni scientifiche e ha consegnato un disco rigido contenente dati crittografati alle stesse.

Nel maggio 2019, la stampa slovacca ha divulgato molteplici informazioni ricavate dai telefoni in questione, inclusa la trascrizione di conversazioni intime. Il sign. K. ha chiesto, quindi, un risarcimento di 100mila euro a EUROPOL per il presunto trattamento illecito dei suoi dati. Il Tribunale, con sentenza del 29 settembre 2021, ha respinto il suo reclamo, poiché non ha dimostrato il nesso tra il presunto danno e l'azione di EUROPOL.

La questione è arrivata davanti alla CGUE, che ha sottolineato come «il diritto dell'Unione istituisce un regime di responsabilità in solido di EUROPOL e dello Stato membro nel quale si è prodotto il danno a seguito di un trattamento illecito di dati verificatosi nell'ambito di una cooperazione tra essi». In una prima fase, «la responsabilità in solido di Europol o dello Stato membro interessato può essere chiamata in causa, rispettivamente, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea o dinanzi al giudice nazionale competente». Eventualmente, una seconda fase può svolgersi davanti al Consiglio di amministrazione di EUROPOL al fine di stabilire la «responsabilità finale» di Europol e/o dello Stato membro interessato per il risarcimento corrisposto alla persona fisica lesa.

Ha anche evidenziato che «la persona fisica interessata deve soltanto dimostrare che, in occasione di una cooperazione tra EUROPOL e lo Stato membro interessato, è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha causato un danno». Non risulta, quindi, necessario che tale persona dimostri in aggiunta a quale di queste due entità detto trattamento illecito è imputabile. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza del Tribunale su tale punto.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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