È valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello iscritto nei pubblici registri?

La Redazione
07 Marzo 2024

La Suprema Corte si pronuncia sulla validità della notifica di una cartella di pagamento avvenuta tramite un indirizzo PEC rinvenibile sul sito internet istituzionale, ma non risultante nei pubblici registri.

In sede di ricorso per Cassazione, la parte denunciava, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 360, comma 1 c.p.c., per non avere la CTR ritenuto illegittima l'impugnazione di una cartella di pagamento a fronte della notifica avvenuta da un indirizzo PEC corrispondente al mittente Agenzia della riscossione, ma non risultante nei Registri pubblici previsti per legge (REGINDE, INPEC e IPA) e, pertanto, ritenuta inesistente. 

La Corte, tuttavia rigetta il ricorso, alla luce degli stessi principi base della disciplina delle notifiche telematiche.

Innanzitutto, la regola più stringente di cui art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e non alla generalità dei soggetti mittenti, né può dimenticarsi come gli indirizzi PEC cui fare riferimento per le notifiche nei confronti delle P.A. possono essere rinvenuti anche dall'Indice di cui art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005 e non solo dai pubblici registri.

D'altronde, Il richiamato Regolamento 910/2014/UE, all'art. 25 stabilisce il divieto per il giudice dell'Unione di rifiutare effetti giuridici e valore probatorio delle firme elettroniche in procedimenti giudiziari a causa esclusivamente della loro natura o della sola mancanza dei requisiti, stabiliti dal Regolamento stesso, perché una firma elettronica possa considerarsi qualificata. Spetta, infatti, al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, non avendo tale regolamento stabilito «a quale tipo particolare di firma elettronica si debba ricorrere nell'ambito della redazione di un determinato atto giuridico, in particolare di una decisione amministrativa adottata sotto forma di documento elettronico» (CGUE, 20 ottobre 2022, Ekofrukt, C-362/21, punti 35 - 36).

Elemento cruciale è la circostanza per cui la supposta irritualità della notifica non ne determina la nullità nel momento in cui questa ha comunque raggiunto il suo scopo (Cass., sez. un., n. 7665/2016). Precisa la S.C. che «la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso; infine, e come anticipato, “la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese” (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla [Procura] notificante» (Cass. sez. un. 15979/2022).

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