Il Consiglio dei Ministri ha approvato il correttivo Cartabia

12 Marzo 2024

Il Governo – dopo i necessari passaggi parlamentari presso le Commissioni Giustizia di Camera e Senato – ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Premessa

Si tratta dell'adempimento conseguente all'art. 1, comma 4, della legge delega, che il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del d.lgs. n. 150/2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto e nel rispetto dei medesimi principi e criteri dovranno adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il provvedimento si struttura in 11 articoli; il primo introduce modifiche al codice penale; l'art. 2 modifiche al codice di procedura penale; l'art. 3 alle misure di attuazione del c.p.p.; gli artt. 4 – 8 modificano alcune norme delle leggi speciali, sia di diritto penale, sia di diritto processuale; gli artt. 9 e 10 regolano alcune disposizioni di regime transitorio; l'art. 11 prevede la ormai classica norma di minoranza giudiziaria.

Si tratta con molta probabilità del primo provvedimento, non potendosi escludere, entro la fine dell'anno un ulteriore intervento, se dovessero determinarsi le medesime condizioni. Al riguardo, il Ministero sta già considerando le relative possibilità.

Va subito detto, come anticipato, che si tratta di un intervento “integrativo correttivo”, che deve svilupparsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, con esclusioni di modifiche che ne alterino non solo l'impianto, ma anche le singole disposizioni.

A conferma di questo dato, va evidenziato che – ad esempio – la riforma del controverso art. 581, comma 1-ter e 1-quater, c.p.p., è stata allo stato parcheggiata come emendamento al d.d.l. Nordio, non essendo possibile, al di là dell'ulteriore (presunto) limite connesso al PNRR, una sua modifica.

Naturalmente, non si potranno escludere le modifiche, anche contrastanti con la delega, ma queste dovranno seguire la ordinaria via Parlamentare.

Restano naturalmente fermi i poteri della giurisdizione di interpretare le nuove norme e di prospettare questioni di legittimità costituzionale delle norme introdotte.

Integrazione ed adeguamento

Nel merito si segnalano due piani di lettura: quello della semplice integrazione ed adeguamento e quello di una più incisiva modifica dei meccanismi processuali.

Sotto il primo profilo, fra i tanti elementi, si possono segnalare

  • la precisazione che nei procedimenti davanti al giudice di pace ed in quello a carico delle persone giuridiche opera il nuovo criterio della ragionevole previsione di condanna;
  • la specificazione che nei riti speciali (direttissimo e immediato) la mancata comparizione determina la dichiarazione di assenza;
  • la modifica della data dell'udienza dell'assente rintracciato e del relativo termine massimo per le ricerche, coincidente con la prescrizione, conseguente a interruzione del  suo decorso;
  • le integrazioni delle situazioni processuali nelle quali si evidenzia la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 408 e 450 c.p.p.).

Una disciplina integrativa è prevista per i riti speciali e in particolare:

a) con riferimento alle condizioni di accesso al giudizio abbreviato, dove, superando il riferimento al tempo del dibattimento, si fa riferimento all'economia rispetto all'istruzione dibattimentale;

b) in relazione al procedimento su decreto si dispone con il normale art. 459 comma 1-ter c.p.p.  che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo; qualora l'imputato formuli richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'art. 464 c.p.p.

Una significativa novità è disciplinata dal novellato art. 676, comma 1, c.p.p., ove si prevede che il giudice dell'esecuzione applichi d'ufficio la riduzione della pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., nel rito abbreviato conseguente alla mancata impugnazione.

Una particolare attenzione è dedicata alla disciplina della giustizia riparativa, dove le modifiche riguardano la riformulazione del meccanismo della sospensione del processo per lo svolgimento della attività della mediazione, anche in relazione ai tempi di durata massima della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.).

Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e a quelle dell'applicazione delle pene sostitutive

Sotto il secondo profilo, gli aspetti più significativi sono costituiti dalle modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e a quelle dell'applicazione delle pene sostitutive.

A) Per quanto attiene alla disciplina delle indagini preliminari, il legislatore interviene attraverso modifiche agli artt. 412,415-bis e 415-ter c.p.p. e all'art. 127 disp. att. c.p.p.

Con la prima previsione, viene riscritta la disciplina dell'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale, raccordandola con quanto ribadito che nel caso in cui il p.m. non abbia esercitato l'azione penale e richiesto l'archiviazione nei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, c.p.p., il procuratore penale presso la Corte d'appello può disporre l'avocazione delle indagini preliminari. Con i commi 2 e 2-bis della previsione (eliminati i riferimenti a norme abrogate) si afferma che se il p.m. ha richiesto il differimento del deposito ai sensi del nuovo art. 415-ter comma 2 c.p.p. (v. infra) l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è rigettata, ovvero nel termine indicato dal giudice o dal procuratore generale ai sensi del nuovo art. 415-ter, comma 4 e comma 5.

Viene integralmente riscritto l'art. 415-ter c.p.p. che, in relazione ai termini delle determinazioni del p.m. inerenti all'esercizio dell'azione penale, disciplina i diritti e le facoltà dell'indagato e della persona offesa, in caso di mancato esercizio dell'azione penale o di archiviazione o di deposito o di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del p.m.

In particolare, viene disciplinato il provvedimento conseguente alla richiesta da parte del p.m. al gip della proroga del deposito delle indagini preliminari, fissando le condizioni che la giustificano, e vengono regolati i successivi sviluppi procedimentali che in relazione alle determinazioni da parte del gip, possono essere assunti dall'indagato e dall'offeso.

B) Per quanto attiene all'applicazione delle pene sostitutive, innanzitutto, con una significativa interpolazione nell'art. 58 della l. n. 689 del 1981 si prevede che «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale».

Quanto al procedimento applicativo, il d. lgs. riscrive l'art. 545-bis c.p.p. prevedendo che il giudice ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione delle pene detentive brevi, effettui de plano la sostituzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisisce il consenso dell'imputato, integra il dispositivo e indica la pena sostitutiva con gli obblighi e le previsioni. Se sono necessari accertamenti, è fissata entro 60 giorni una nuova udienza per la decisione.

La disposizione attraverso la modifica degli artt. 598-bis c.p.p. e 599-bis c.p.p. è coordinata con le modalità dell'applicazione nelle pene sostitutive nel giudizio d'appello e nel concordato tra le parti.

Modifiche al codice penale

Quanto alle modifiche al codice penale, oltre alla modifica alla disciplina delle contravvenzioni in materia degli alimenti, è precisata la disciplina del delitto di lesioni commesso in danno del personale esercente la professione sanitaria e modifica dell'ultimo comma dell'art. 635 c.p. per uniformare il regime di procedibilità del danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona o con minaccia a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625, n. 7, c.p. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede) estendendo, conseguentemente, anche a questa ipotesi il regime transitorio previsto in materia di modifica del regime di procedibilità (art. 85 d. lgs. n. 150/2022).

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