Detenuti affetti da gravi infermità psichiche: la Corte EDU ribadisce l’obbligo degli Stati parte di garantire il diritto alla salute

12 Marzo 2024

Con la sentenza in commento (Corte EDU, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 30138), pronunciata nel caso M.M. c. Portogallo, la Corte EDU affermava che si concretizza una violazione degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU laddove il detenuto affetto da gravi infermità psichiche non è allocato in strutture, intramurarie o extramurarie, idonee a tutelare il suo diritto all'integrità fisio-psichica.

La Corte EDU, innanzitutto, affermava che occorre assicurare un'adeguata assistenza terapeutica al detenuto affetto da grave infermità psichica durante l'esecuzione della pena, impedendo che il trattamento penitenziario possa comportare per il detenuto-paziente conseguenze nocive per la sua salute e possa determinare, per l'inadeguatezza della struttura dove è allocato, un peggioramento delle sue condizioni fisio-psichiche.

Si affermava, al contempo, che la detenzione in una struttura ospedaliera penitenziaria inadeguata rispetto alla gravità della patologia psichica da cui è affetto il detenuto comportava una violazione dei suoi diritti, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU, che non poteva ritenersi consentita per il solo fatto che l'allocazione carceraria del soggetto era temporanea e funzionale all'individuazione di una struttura clinica extramuraria idonea a curare il condannato, laddove tale temporaneità era incompatibile con il suo recupero terapeutico.

Si affermava, infine, che, per valutare le condizioni detentive di un condannato affetto da una grave patologia psichica occorreva verificare preliminarmente quale fosse il programma trattamentale individuale predisposto nei suoi confronti, non essendo sufficiente l'astratta possibilità che il percorso terapeutico avviato potesse essere utile, alla luce di parametri clinici generali, a curare la patologia che affliggeva il condannato.

Il caso in esame

La vicenda processuale in esame riguarda il ricorso proposto alla Corte EDU da M.M., che era un cittadino portoghese, nato nel 1975 e residente a Évora, in Portogallo, al quale, nel corso del 2002, era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide.

Nel settembre 2019, all'esito di un procedimento penale celebrato in Portogallo, il ricorrente veniva dichiarato colpevole dei reati di minacce e atti sessuali, per i quali il Tribunale di Évora disponeva la sua detenzione preventiva in una struttura psichiatrica per un periodo non superiore a tre anni. L'esecuzione di tale provvedimento giurisdizionale veniva sospesa dal Tribunale di Évora a condizione che M.M. si sottoponesse a un trattamento psichiatrico presso l'Ospedale “Espírito Santo” di Évora, ritenuto adeguato in relazione alla patologia psichica, pur particolarmente grave, che lo affliggeva.

Tuttavia, il condannato non rispettava le prescrizioni connesse al trattamento psichiatrico al quale era sottoposto, omettendo di presentarsi a diversi appuntamenti fissati presso la struttura ospedaliera dove, periodicamente, doveva recarsi per consentire il monitoraggio delle sue condizioni di salute. A queste, ripetute, violazioni delle prescrizioni impostegli, faceva seguito il provvedimento adottato dal Tribunale di Évora nel febbraio del 2021, con cui veniva sospeso il trattamento terapeutico in questione.

Successivamente, nell'aprile del 2021, M.M. veniva ricoverato presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, in attesa che venisse individuata una struttura clinica esterna al circuito penitenziario idonea a somministrare una terapia adeguata alla gravità della patologia psichica conclamata che affliggeva il ricorrente.

Deve precisarsi ulteriormente che, durante la detenzione patita dal ricorrente presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, il fratello del ricorrente presentava un ricorso alla Corte Suprema del Portogallo, lamentando che il congiunto era ristretto illegalmente, tenuto conto della gravità della sua patologia. Tale ricorso veniva respinto dal Supremo Collegio portoghese, che giustificava il respingimento sull'assunto della temporaneità dell'allocazione del ricorrente presso la struttura penitenziaria ospedaliera controversa, che era funzionale al suo trasferimento in un centro clinico esterno al circuito carcerario, che sarebbe dovuto avvenire con la massima urgenza.

Infine, il 18 ottobre 2021, M.M. veniva trasferito in un centro di salute mentale di Coimbra, esterno al circuito penitenziario.

Il ricorso alla Corte EDU

Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, deve evidenziarsi che M.M., a fondamento del suo atto di impugnazione, sosteneva che, durante la sua detenzione presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, non gli era stata somministrata una terapia adeguata a curare la schizofrenia paranoide che lo affliggeva, precisando che le cure che gli erano fornite avevano avuto effetti negativi sul suo decorso patologico, non essendo i farmaci assunti efficaci.

Si evidenziava, al contempo, che l'inadeguatezza della struttura penitenziaria ospedaliera presso la quale M.M. era stato allocato, sia pure temporaneamente, conseguiva alla sua inidoneità a curare una patologia psichica della gravità di quella da cui era affetto. La gravità dell'infermità psichica del ricorrente, del resto, che doveva ritenersi incontroversa, oltre a essere riconosciuta dagli stessi rappresentanti del Governo portoghese presenti nel giudizio instaurato davanti la Corte EDU.

Secondo il ricorrente, questa inidoneità strutturale aveva comportato un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute mentale, che era una conseguenza diretta del protrarsi del suo stato detentivo, pur essendo originariamente prevista come provvisoria l'allocazione di M.M. presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias.

Le deduzioni difensive venivano contrastate dai rappresentanti del Governo portoghese, che ponevano in evidenza il supporto terapeutico multidisciplinare al quale il ricorrente era stato sottoposto durante la sua allocazione presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, che aveva consentito la somministrazione di una terapia adeguata alla patologia schizofrenica che lo affliggeva.

La decisione della Corte EDU: la violazione dell'art. 3 CEDU

La Corte EDU, nell'accogliere il ricorso presentato da M.M., muoveva dalle considerazioni espresse nelle relazioni redatte dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), che, già in passato, avevano segnalato la gestione dei detenuti affetti da gravi patologie psichiche come una delle maggiori criticità del sistema carcerario portoghese, rappresentando, in tale contesto, che, frequentemente, tali soggetti non beneficiavano di condizioni ambientali e trattamentali adeguate.

In questo contesto, passando a considerare le condizioni detentive patite dal ricorrente presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, la Corte strasburghese evidenziava che tale struttura era abitualmente utilizzata per la detenzione temporanea di detenuti affetti da problemi di salute mentale, ma era inidonea – e il dato processuale poteva ritenersi incontroverso – alla gestione permanente di dei casi di particolari gravità e complessità, che necessitavano di un monitoraggio clinico costante, in linea con quanto affermato in precedenti interventi chiarificatori (Corte EDU, Rooman c. Belgium, 14 gennaio 2019, n. 18052/11, §§ 141-149; Corte EDU, Radomilja e altri c. Croazia, 20 marzo 2018, nn. 37685/10 e 22768/12, § 114).

A fronte di tali dati processuali, sostanzialmente incontroversi, si evidenziava che i rappresentanti del Governo portoghese, presenti in giudizio, non avevano fornito alcuna dimostrazione in ordine alla predisposizione di un programma trattamentale individuale per M.M., nonostante tale progetto fosse ritenuto indispensabile per la gravità della schizofrenia paranoide che affliggeva il ricorrente, non riuscendo a confutare le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione sull'inadeguatezza del percorso terapeutico psichiatrico attivato dal ricorrente all'interno del circuito penitenziario portoghese (Corte EDU, Rooman c. Belgium, 14 gennaio 2019, n. 18052/11, cit.).

L'assenza di un programma trattamentale individuale appariva ancora più problematica alla luce dell'estrema gravità della schizofrenia paranoide da cui era affetto M.M., che, non essendo stata curata con una terapia clinica adeguata, aveva determinato il peggioramento delle sue condizioni di salute, accentuando la situazione di disagio psichico che era fisiologicamente collegata all'infermità da cui il ricorrente era, da tempo, affetto, benché tale evoluzione peggiorativa della sua patologia era incompatibile con i principi, da tempo, affermati dalla  Corte EDU (Corte EDU, Sławomir Musiał c. Poland, 20 gennaio 2009, n. 28300/06, § 96; Corte EDU, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, 14 marzo 2002, n. 46477/99, § 55).    

Sulla scorta di tale ricostruzione delle condizioni detentive patite, la Corte EDU riteneva che M.M. fosse stato sottoposto, all'interno del circuito penitenziario portoghese – nel periodo che precedeva la sua allocazione presso una clinica psichiatrica di Coimbra, che era un centro di salute mentale esterno al circuito penitenziario –, a un trattamento inumano e degradante, rilevante in violazione della previsione dell'art. 3 CEDU, incompatibile con la patologia psichica da cui era affetto, che non consentiva l'allocazione del ricorrente in una struttura penitenziaria.

La violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU

La Corte EDU era chiamata a verificare ulteriormente se la detenzione di M.M. presso l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias rientrasse in uno dei casi che autorizzavano la privazione della libertà, tassativamente indicati nell'art. 5, par. 1, CEDU.

A tale quesito la Corte strasburghese rispondeva evidenziando che il giudizio negativo sulle condizioni patite da M.M. all'interno del circuito penitenziario portoghese comportava, oltre che la violazione dell'art. 3 CEDU, anche la lesione dell'art. 5, par. 1, CEDU. Infatti, sebbene la carcerazione del ricorrente fosse resa necessitata dalla sua pericolosità sociale e non potesse ritenersi, in quanto tale, illegittima, questa non poteva comunque avere luogo in termini incompatibili con la schizofrenia paranoide da cui, da tempo, era affetto, in linea con quanto affermato dalla Corte strasburghese in un risalente e tuttora insuperato intervento chiarificatore (Corte EDU, Ilnseher c. Germania, 4 dicembre 2018, nn. 10211/12 e 27505/14, § 127).

In questo contesto, la Corte EDU ribadiva che l'unità psichiatrica dell'Ospedale penitenziario di Caxias, dove M.M. era stato detenuto per circa sei mesi, non era idonea a curare la patologia schizofrenica del ricorrente, non facendo parte tale struttura nel sistema sanitario pubblico portoghese ed essendosi protratta tale detenzione per un tempo irragionevole.

Non era, al contempo, possibile, per effetto della previsione dell'art. 5, par. 1, CEDU, ritenere legittima la prassi, invalsa nel sistema penitenziario portoghese, di trattenere i detenuti affetti da patologie psichiche nei reparti ospedalieri delle strutture penitenziarie ordinarie – anche per periodi consistenti, come nel caso di M.M. – in attesa di poterli collocare in strutture cliniche del sistema sanitario nazionale.

Tali forme di allocazione carceraria, infatti, per quanto provvisorie, non consentivano di fornire ai detenuti-pazienti un contesto ambientale e un supporto terapeutico adeguati alle loro patologie psichiche, ledendo le prerogative umanitarie garantite dalla Convenzione EDU e determinando la possibilità di un peggioramento delle condizioni di salute del condannato, analogamente a quanto si verificava per M.M. (Corte EDU, Ilnseher c. Germania, 4 dicembre 2018, nn. 10211/12 e 27505/14, cit.).

Ne discendeva che, nel caso di specie, le condizioni detentive patite dal ricorrente all'interno del circuito penitenziario portoghese, determinavano, oltre alla violazione dell'art. 3 CEDU, la lesione dell'art. 5, par. 1, CEDU.

L'applicazione dell'art. 46 CEDU

Deve, infine, evidenziarsi che le modalità strutturali con cui si era concretizzata la violazione degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU, inducevano la Corte EDU a evidenziare che i pregiudizi umanitari riscontrati con riferimento alla condizione detentiva del ricorrente si connotavano per la loro endemicità e imponevano di segnalare negativamente tale situazione, ai sensi dell'art. 46 CEDU.

Per queste ragioni, si invitava lo Stato portoghese ad adottare, senza ritardo, misure idonee a garantire condizioni di vita e percorsi terapeutici individualizzati nei confronti dei detenuti affetti da gravi infermità psichiche, indispensabili per garantire il loro recupero clinico e la loro reintegrazione nel tessuto sociale.

Conclusioni

Con la decisione che si commenta la Corte EDU, in linea con alcuni precedenti interventi chiarificatori adottati nei confronti dello Stato portoghese (Corte EDU, Badulescu c. Portogallo, 20 ottobre 2020, n. 23190/2017, § 66), censurava l'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario portoghese, in relazione alle ipotesi in cui il detenuto è affetto da gravi infermità psichiche.

Queste censure giurisdizionali, innanzitutto, riguardavano l'attuale regolamentazione dello stato detentivo del condannato affetto da grave infermità psichica, con specifico riferimento alle disposizioni degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU, che comportavano una più ampia riflessione sul funzionamento delle strutture penitenziarie portoghesi e sulle criticità riscontrate nel sistema lusitano dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), nel corso degli anni, a proposito della gestione dei detenuti affetti da tali patologie.

La Corte EDU, al contempo, censurava le modalità con cui, nel caso di specie, era stato effettuato il bilanciamento tra la pericolosità sociale di un detenuto affetto da una grave infermità di natura schizofrenica e l'esigenza di garantire il suo diritto alla salute psichica, il cui pregiudizio doveva essere garantito, ai sensi degli artt. 3 e 5, par. 1, CEDU, con modalità idonee a consentire una tutela effettiva delle sue condizioni fisio-psichiche (Corte EDU, Ciechońska c. Polonia, 14 giugno 2021, n. 19776/04, §§ 63-64; Corte EDU, Fabris e Parziale c. Italia, 19 marzo 2020, n. 41603/13, § 77).

Lo Stato portoghese, infatti, era tenuto, nonostante i problemi logistici, endemici, che caratterizzavano il suo sistema penitenziario, come detto segnalati dal Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), a organizzare la detenzione di tutti i condannati affetti da gravi infermità psichiche in modo da assicurare il rispetto della loro dignità umana, che costituisce un diritto soggettivo irrinunciabile, come più volte, affermato dalla Corte strasburghese (Corte EDU, Muršić c. Croazia, 20 ottobre 2016, n. 7334/13, §§ 71-72; Corte EDU, Torreggiani c. Italia, 8 gennaio 2013, n. 43517/2009, § 75-76).

Deve, infine, osservarsi che la pronuncia in esame assume un peculiare rilievo sistematico anche per il nostro ordinamento penitenziario, muovendosi sullo stesso solco ermeneutico di un precedente intervento chiarificatore della Corte EDU, riguardante le condizioni detentive dei soggetti affetti da infermità psichica e il funzionamento delle REMS (Corte EDU, Sy c. Italia, 24 gennaio 2022, n. 11791/2021, § 77).

Con quest'ultima pronuncia, la Corte EDU aveva censurato il ritardo con cui il ricorrente, G.S.S., era stato scarcerato dal Carcere di Roma Rebibbia dopo la sentenza di condanna definitiva intervenuta nei suoi confronti, che si riteneva ingiustificato e rilevante sia ai sensi dell'art. 3 CEDU sia ai sensi dell'art. 5, par. 1, CEDU.

Tale pronuncia assumeva un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che, in concomitanza con la sua emissione, veniva depositata la sentenza della Corte cost. 27 gennaio 2022, n. 22, che segnalava la necessità di rivedere la disciplina e il funzionamento delle REMS, così come regolamentati dall'art. 3-ter del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 (v. G. Nicolò, Rems, oltre le buone intenzioni, non al ritorno al passato e problema di legittimità costituzionale, in Quest. giust., 4 febbraio 2021).

Guida all'approfondimento

Riferimenti giurisprudenziali

Corte EDU, Sy c. Italia, 24 gennaio 2022, n. 11791/2021, §§ 77-78; Corte EDU, Ciechońska c. Polonia, 14 giugno 2021, n. 19776/04, §§ 63-64; Corte EDU, Fabris e Parziale c. Italia, 19 marzo 2020, n. 41603/13, § 77; Corte EDU, Badulescu c. Portogallo, 20 ottobre 2020, n. 23190/2017, § 66; Corte EDU, Rooman c. Belgium, 14 gennaio 2019, n. 18052/11, §§ 141-149; Corte EDU, Ilnseher c. Germania, 4 dicembre 2018, nn. 10211/12 e 27505/14, § 127; Corte EDU, Radomilja e altri c. Croazia, 20 marzo 2018, nn. 37685/10 e 22768/12, § 114; Corte EDU, Muršić c. Croazia, 20 ottobre 2016, n. 7334/13, §§ 71-72; Bulatovic c. Montenegro, 22 luglio 2014, n. 67320/2010, § 73; Corte EDU, Maktouf e Damjanović c. Bosnia Herzegovina, 18 luglio 2013, nn. 2312/08 e 34179/08, § 94; Corte EDU, Torreggiani c. Italia, 8 gennaio 2013, n. 43517/2009, § 75-76; Corte EDU, Sławomir Musiał c. Poland, 20 gennaio 2009, n. 28300/06, § 96; Corte EDU, Van der Ven c. Paesi Bassi, 4 febbraio 2003, n. 50901/99, §§ 61-62; Corte EDU, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, 14 marzo 2002, n. 46477/99, § 55.

Riferimenti dottrinari

S. Aleo, D iritto penale e neuroscienze, in Resp. med., 2020, n. 2, 171 ss.; T. Bandini e U. Gatti, Nuove tendenze in tema di valutazione clinica della imputabilità, in Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, diretto da F. Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, XIII, 152 ss.; M. Bertolino, Diritto penale, infermità mentale e neuroscienze, in discrimen.it, 27 novembre 2018, 14 ss.; A. Cardinali, R ems: una riforma in divenire, in Riv. med. leg., 2019, n. 1, 405 ss.; A. Centonze, L'inquadramento dei disturbi mentali atipici, la capacità giuridica penale e l'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2011, n. 3, 53-75; A. Centonze, L'imputabilità, la funzione sociale della pena e l'accertamento multifattoriale delle infermità psichiche, in Psicologia, psichiatria e diritto, 2010, n. 3, 1-9; A. Massaro, T utela della salute mentale e sistema penale: dalla possibile riforma nel doppio binario alla necessaria diversificazione della risposta esecutiva, in Quest. giust., 13 maggio 2021; I. Merzagora Betsos, I nomi e le cose, in Riv. it. med. leg., 2005, n. 2, 372 ss.; G. Nicolò, Rems, oltre le buone intenzioni, non al ritorno al passato e problema di legittimità costituzionale, in Quest. giust., 4 febbraio 2021.  

Riferimenti normativi

Artt. 3, 5, par. 1 e 5, 6, par. 1, e 46 CEDU.

Artt. 3, 27 e 32 Cost.

Artt. 88, 89 e 90 c.p.

Artt. 1, 6, 35, 35- bis e 35-terl. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

Art. 3-ter d.l. 22 dicembre 2011, n. 211

Sul tema, si rimanda a Salute mentale e detenzione: la custodia cautelare di persona con disturbo mentale in assenza di cure adeguate configura un trattamento inumano e degradante