Mezzi di prova: differenti finalità della verificazione e della consulenza tecnica di ufficio nel processo amministrativo
13 Marzo 2024
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito la differenza tra verificazione e consulenza tecnica nel processo amministrativo. La verificazione di cui all'art. 66 c.p.a. è uno strumento istruttorio che mira ad un mero accertamento tecnico di natura non valutativa che ha ad oggetto fatti complessi, rispetto ai quali è richiesto uno specifico sapere scientifico, al quale il giudice fa ricorso in funzione consultiva; è volta a far emergere la realtà oggettiva delle cose e si risolve in un accertamento per conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali. Invece, la consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 67 c.p.a., consente al giudice di acquisire un giudizio tecnico ed il consulente non si limita ad un'attività meramente ricognitiva e circoscritta ad un elemento o fatto specifico, ma elabora un proprio giudizio di valore. In entrambi i casi, come nei giudizi innanzi al G.O., è consentito disattendere le conclusioni del verificatore o del consulente, purché il giudice dia conto delle ragioni del dissenso. |