Provvedimenti prefettizi e circolazione stradale: la Regione non può impugnare l’archiviazione perché materia di competenza dello Stato

Redazione Scientifica Processo amministrativo
13 Marzo 2024

Non è ammissibile l'impugnazione dell'Ente regionale dei provvedimenti prefettizi di archiviazione emanati in sede di controllo delle sanzioni in materia di circolazione stradale.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello in ragione dell'inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto della legittimazione attiva della società ricorrente che, su delega della Regione, esercitava le funzioni amministrative di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada). In particolare, l'Ente appellante impugnava avanti al TAR per il Lazio l'ordinanza prefettizia che, su ricorso al Prefetto presentato dall'ingiunto appellato, ai sensi dell'art. 203, comma 1, Codice della strada, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione e irrogazione della sanzione, disponeva l'archiviazione, ai sensi del successivo art. 204, della predetta disciplina legislativa.

Il Collegio ha ritenuto che il tema della legittimazione attiva dell'appellante dell'Ente regionale,  che era stato affrontato dal TAR solo in via incidentale, mediante l'affermazione della  propria giurisdizione e,  poi, con il rigetto nel merito del ricorso, è conoscibile anche d'ufficio dal giudice d'appello, perché  attiene alla sussistenza delle condizioni dell'azione; peraltro, la  statuizione del primo giudice non era stata contestata da nessuna delle parti con apposito motivo di appello, per cui, ai sensi dell'art. 9 c.p.a., sul punto della giurisdizione si è formato il giudicato interno.

Quindi, nel merito, il Collegio ha richiamato la recente sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3038, che in materia di impugnazione dell'ordinanza prefettizia di archiviazione, da un lato afferma la giurisdizione del G.O., dall'altro chiarisce che la normativa di riferimento contenuta nel citato d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, attribuisce solo al presunto trasgressore la facoltà di ricorrere avverso le decisioni giustiziali del Prefetto, che annullano le sanzioni amministrative irrogate per pretesa violazione delle norme del Codice della strada, ma nulla prevede per la contraria ipotesi in cui il ricorso sia accolto e il verbale archiviato. Ciò in quanto la circolazione stradale è una materia strumentale rispetto alla tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e della salute delle persone che, in quanto tale, supera l'ambito locale e impone una regolamentazione unitaria; quindi, la relativa competenza deve ritenersi attribuita allo Stato, così come la disciplina delle sanzioni, salvo i compiti di polizia amministrativa locale. Invece la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica l'attribuzione al Prefetto, quale organo statale, di un ruolo di coordinamento e di controllo sull'esercizio, in sede locale, della funzione strumentale di polizia locale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Perciò, il Collegio, considerato il quadro normativo citato e i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza, non ha ritenuto ammissibile che un organo di amministrazione attiva, nel caso di specie la società ricorrente, delegata dalla Regione per le funzioni di polizia locale, possa contestare in giudizio le statuizioni degli organi di controllo o di revisione del proprio operato, ovvero nella specie le funzioni prefettizie di controllo, ponendosi in opposizione allo stesso Prefetto.

Di conseguenza, ad avviso del Collegio non è identificabile una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo, né di interesse legittimo, in capo all'amministrazione locale, tutelabile innanzi al G.A., sino a quando il potere di controllo del Prefetto, in ordine alle sanzioni in materia di circolazione stradale, sebbene attivato su ricorso della parte ingiunta appellata, non sia esaurito.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello.