Negata l’indennità di incentivo all’esodo al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile
13 Marzo 2024
Il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e stabiliva l'assegno divorzile mensile nella misura di €9.000 da corrispondere all'ex moglie. Seguiva l'appello della moglie la quale sosteneva che il marito avesse ricevuto un'ingente somma a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) e un ulteriore importo come "incentivo all'esodo" nel 2008. La donna chiedeva che le somme percepite fossero considerate nel calcolo dell'assegno divorzile in base all'art. 12-bis l. n. 898/1970. Il marito veniva condannato in appello a versare il 40% solo del TFR, escludendo l'incentivo all'esodo come base di calcolo. Il caso arriva in Cassazione. La Corte di Cassazione stabilisce che le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni anticipate dei dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione separata come "altre indennità e somme" ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di divorzio, tali somme devono essere considerate nell'ambito dell'art. 12-bis della legge sul divorzio, poiché sono considerate reddito di lavoro dipendente e non liberale. Pertanto, l'ex coniuge può ricevere una quota dell'incentivo all'esodo insieme al trattamento di fine rapporto. La Corte di Cassazione in passato già si era pronunciata sulla questione chiarendo che l'indennità di fine rapporto, a cui fa riferimento l'art. 12-bis, deve essere considerata come parte della retribuzione differita destinata a sostenere il nucleo familiare durante il matrimonio. Tuttavia, le erogazioni effettuate dal datore di lavoro per l'anticipato collocamento a riposo o per la cessazione del servizio ai notai non rientrano in questa categoria e non sono soggette alla stessa disciplina. Le Sezioni Unite hanno analizzato le differenze normative tra il trattamento di fine rapporto e l'incentivo all'esodo, sottolineando che quest'ultimo non è considerato per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale, ma contribuisce al reddito imponibile ai fini fiscali. Rappresenta un premio per favorire la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Questo premio non è legato a un diritto di recesso unilaterale del datore di lavoro, ma mira a compensare il lavoratore per il disagio derivante dalla ricerca di un nuovo impiego. In conclusione, l'ex coniuge non ha diritto a una quota dell'incentivo all'esodo, poiché questo premio non rientra nell'ambito dell'art. 12-bis della legge sul divorzio. L'art. 12-bis si applica solo alle indennità determinate alla cessazione del rapporto di lavoro, proporzionali alla durata del rapporto e all'entità della retribuzione, considerate come parte differita della retribuzione. (Fonte: Diritto e Giustizia) |