Addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà: onere della prova e prove atipiche

15 Marzo 2024

Quali principi governano la ripartizione dell’onere probatorio tra i coniugi ai fini della prova dell’addebito della separazione? Quale rilievo probatorio spiega, in particolare, la relazione investigativa rispetto alla violazione del dovere di fedeltà da parte di un coniuge?"

Massima

Ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, la relazione scritta redatta da un investigatore privato può essere utilizzata dal giudice come prova atipica, avente valore indiziario e valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.

Il caso

Caia ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, confermando sul punto la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trani, ha addebitato la separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà e rigettato l’eccezione sollevata dalla moglie circa l’anteriorità della crisi coniugale all’instaurazione da parte sua di una relazione extra coniugale, ritenendo pienamente valutabile il contenuto della relazione investigativa prodotta dal marito.

La questione

Quali principi governano la ripartizione dell’onere probatorio tra i coniugi ai fini della prova dell’addebito della separazione? Quale rilievo probatorio spiega, in particolare, la relazione investigativa rispetto alla violazione del dovere di fedeltà da parte di un coniuge?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva addebitato la separazione a Caia a motivo della violazione da parte sua del dovere di fedeltà. La Corte, in particolare, ha ritenuto provata l'esclusiva riconducibilità a tale violazione dei doveri matrimoniali della sopravvenuta intollerabilità della convivenza nell'anno 2016, tenuto conto del contenuto della relazione investigativa prodotta dal marito e delle altre prove assunte nel giudizio di primo grado. Il giudice di secondo grado, al contempo, ha ritenuto infondata l'eccezione di anteriorità della crisi coniugale al predetto tradimento sollevata dalla moglie in quanto, pur risultando provato che a decorrere dal 2004 il marito aveva tenuto condotte disarmoniche e che il rapporto coniugale non era stato continuo, solo in seguito alla presentazione del ricorso per separazione presentato dal marito con richiesta di addebito alla moglie, quest'ultima aveva formulato analoga richiesta. Caia ha presentato ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge per avere la Corte di merito dato rilievo alla relazione investigativa senza che sia stato escusso l'investigatore privato come testimone e per avere valutato fatti successivi alla cessazione della convivenza; la Corte territoriale, inoltre, non avrebbe accertato con rigore l'esistenza di un nesso causale tra i comportamenti addebitati e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale, senza valutare globalmente i reciproci comportamenti dei coniugi.

La Corte di cassazione nella pronuncia in commento ha ribadito la piena utilizzabilità nel giudizio civile delle prove c.d. atipiche, cui ha ricondotto la relazione investigativa, come tale liberamente valutabile dal giudice del merito ex art. 116 c.p.c. unitamente ad altri elementi di prova. La Corte ha anche osservato che, ove alla relazione siano allegate fotografie, tale materiale, anche se disconosciuto dalla parte cui si riferisce, ben può essere valutato dal giudice ove ne verifichi la conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni. La Corte di legittimità ha quindi enunciato i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova tra le parti ai fini della pronuncia di addebito della separazione: grava sulla parte che chiede l'addebito provare sia la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio che la riconducibilità causale della sopravvenuta intollerabilità della convivenza a tale violazione. La violazione del dovere di fedeltà, tuttavia, costituisce una violazione particolarmente grave dei doveri derivanti dal matrimonio sicché di regola è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito, a meno che non si accerti con particolare rigore la mancanza di un nesso causale con la crisi matrimoniale, tenuto conto della condotta complessiva dei coniugi che dimostri l'esistenza di una convivenza meramente formale al tempo della violazione del dovere di fedeltà. È pertanto onere di chi intende eccepire l'anteriorità della crisi coniugale all'instaurazione di una relazione extra coniugale provarlo; resta inteso che l'anteriorità della crisi di coppia, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio dal giudice a condizione che sia allegata dalla parte interessata e risulti dal materiale probatorio in atti.

La Corte di legittimità ha quindi ritenuto che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione di tali principi nel momento in cui ha ritenuto provato che prima dell'intenzione manifestata dal marito di separarsi nel 2016, poco dopo confermata dalla moglie, non era dato desumere l'irreversibilità della crisi coniugale, pur preesistendo alcune criticità del rapporto. La Corte di merito ha a tal fine valorizzato alcuni fatti occorsi successivamente alla richiesta di separazione ma solo per inquadrare quelli precedenti, senza quindi che tale accertamento abbia spiegato efficacia determinante rispetto alla prova dell'addebito.

Osservazioni

La pronuncia in commento si inserisce nel solco dell'orientamento da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità circa la ripartizione dell'onere probatorio tra i coniugi in tema di addebito della separazione, tuttavia compie due importanti precisazioni per l'ipotesi in cui il dovere coniugale violato sia quello di fedeltà.

Principiando dalla ripartizione dell'onere della prova, la Corte di legittimità, senza prendere le distanze dalla giurisprudenza precedente (ex plurimis  Cass. 14840/2006 e 16691/2020), precisa come l'addebito della separazione a un coniuge presuppone l'accertamento che l'irreversibilità della crisi coniugale sia riconducibile in via esclusiva  al comportamento volontariamente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi; graverà sulla parte che intende addebitare all'altra la separazione provare non solo la violazione dei doveri matrimoniali ma anche l'efficacia causale di tale violazione rispetto alla sopravvenuta crisi matrimoniale.

Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione chiarisce come tale ripartizione dell'onere probatorio si inverta ove la violazione in contestazione riguardi il dovere di fedeltà: la violazione di tale dovere, secondo la Corte, è particolarmente grave sicché si presume, fino a prova contraria, che l'instaurazione di una relazione extra coniugale da parte di un coniuge determini di per sé la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. L'onere della parte che chiede l'addebito di provare il nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale, in conclusione, si alleggerisce fino a scemare: tale nesso si presume e spetterà all'altra parte dimostrare la preesistenza della crisi coniugale all'instaurazione della relazione extra coniugale. Proprio perché la violazione del dovere di fedeltà è particolarmente grave, all'alleggerimento dell'onere probatorio in capo all'istante corrisponde un aggravamento dell'onere probatorio in capo a controparte. Non sarà, in particolare, sufficiente provare una generica criticità del rapporto coniugale, dovendosi dimostrare in modo rigoroso l'effettiva frattura del rapporto e l'irreversibilità della crisi coniugale antecedente.  

Quanto alla prova della violazione del dovere di fedeltà, la Corte di legittimità si inserisce nel solco di quella giurisprudenza che ritiene pienamente ammissibili le prove atipiche nel processo civile in generale (ex plurimis  Cass. 1315/2017) e di famiglia, in particolare (Cass. 3626/2004). Tali prove sono soggette alle medesime regole probatorie che governano le prove tipiche e, quanto alle concrete modalità di acquisizione della prova, seguiranno le regole proprie delle prove documentali. Una volta entrate nel processo l'efficacia probatoria delle prove atipiche è equiparabile a quella delle presunzioni semplici disciplinate dagli artt. 2729 ss. c.c. o degli argomenti di prova, come tali liberamente valutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (App. Roma 7821/2021; Cass. 10825/16; Trib. Firenze 03 luglio 2017; Trib. Roma, 16 giugno 2016). Nei procedimenti in materia di famiglia una delle prove atipiche più frequentemente utilizzata è proprio la relazione redatta dall'investigatore privato che, da un punto di vista processuale, ha il medesimo valore di una dichiarazione proveniente da un terzo che, per costante orientamento giurisprudenziale, ha valore indiziario ed è liberamente valutabile dal giudice (Cass. 38805/2021). Ora, dal momento che nel processo civile la testimonianza scritta può trovare ingresso solo in ipotesi peculiari e solo mediante le forme determinate dall'art. 257-bis c.p.c., la giurisprudenza prevalente ha sempre affermato che, non potendo le prove atipiche aggirare divieti processuali, la relazione investigativa è inutilizzabile in chiave testimoniale, mentre può essere liberamente apprezzata dal giudice ove la parte interessata a utilizzare la relazione chiami a testimoniare l'investigatore privato sui fatti dallo stesso direttamente appresi in fase di osservazione (Cass. 16735/2020; Cass. 24976/2017; Trib. Milano 01 luglio 2015; Trib. Milano 08 aprile 2013). La Corte di Appello di Bari e, prima ancora, il Tribunale di Trani, hanno valutato la relazione investigativa unitamente ad altri elementi di prova senza tuttavia escutere l'investigatore privato come testimone sul contenuto della relazione; proprio tale “omissione” ha costituito un preciso motivo di ricorso per Cassazione da parte di Caia.

La Corte di Cassazione nella pronuncia in commento ha superato sul punto l'orientamento sopra citato: nel confermare la valutazione dei giudici di prime cure, la Corte ha infatti espressamente ribadito il valore indiziario della relazione investigativa, pienamente utilizzabile in concorso con altri elementi di prova, senza in alcun modo censurare la mancata escussione dell'investigatore privato come testimone. Ove, poi, all'interno della relazione siano contenute fotografie, queste ultime assurgono al rango di prove tipiche: le fotografie a livello probatorio vanno infatti qualificate quali riproduzioni meccaniche disciplinate all'art. 2712 c.c., a norma del quale le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime. Solo ove la parte contro la quale la fotografia è prodotta ne disconosca in modo specifico e circostanziato il contenuto, il documento perderà l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. Questo non vuol dire che la fotografia diventerà inutilizzabile. La contestazione, pur privando il documento dell'efficacia di prova, non priva di per sé il giudice della possibilità di utilizzarlo ai fini della decisione: come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, le fotografie, pur entrando in giudizio sotto forma di scritture, non sono equiparabili alla scrittura privata che, ove disconosciuta, non può essere utilizzata in mancanza di istanza di verificazione e di esito positivo della stessa; anche in caso di disconoscimento, il giudice può accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 5141/2019). Il disconoscimento qualificato, in conclusione, fa perdere alla riproduzione meccanica la qualità di prova e la fa degradare a presunzione semplice (Cass. 12794/2021 proprio in tema di addebito della separazione; Trib. Terni 26 maggio 2021 n. 220).

Quanto al valore indiziario della relazione investigativa, capita spesso che le relazioni riguardino fatti anche successivi alla crisi coniugale poiché nel momento in cui un coniuge decide di ricorrervi vi sono già motivi di crisi. I fatti occorsi dopo l'irreversibilità della crisi coniugale, come ricordato dalla Corte di legittimità che sul punto ha confermato il ragionamento seguito dalla Corte di merito, non possono di per sé fondare la richiesta di addebito, tuttavia possono essere impiegati per meglio inquadrare gli episodi antecedenti.

La pronuncia in commento, in conclusione, si inserisce, rafforzandola, nel solco di quella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che da tempo riconosce ampio spazio alle prove atipiche nei procedimenti di famiglia al fine di agevolare la prova in giudizio di fatti che, per loro natura, accadono di frequente all'interno delle mura domestiche e sono difficilmente dimostrabili mediante l'escussione di testimoni.

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