Euribor manipolato: la sfida tra Tribunali e Cassazione continua

La Redazione
25 Marzo 2024

Altre due pronunce di merito si pongono in contrasto con il principio stabilito dalla Suprema Corte in tema di Euribor manipolato (Cass. 13 dicembre 2023 n. 34889) e si allineano a quanto recentemente sostenuto dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 21 febbraio 2024) e dal Tribunale di Torino (Trib. Torino 29 gennaio 2024). La parola alle Sezione Unite?

La questione affrontata dalle due pronunce in oggetto è sempre la stessa: chi ha pagato le rate di un mutuo o di un finanziamento a tasso variabile, indicizzato all'Euribor manipolato nel periodo 2005-2008, può ottenere la restituzione degli interessi pagati in ragione della nullità della clausola di determinazione dei tassi?

Il Tribunale di Livorno e la Corte d'Appello dell'Aquila hanno risposto negativamente, escludendo la nullità della clausola di determinazione dei tassi indicizzati e, di conseguenza, il rimborso degli interessi pagati.

In tal modo si sono posti così in contrasto con il principio stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 13 dicembre 2023 n. 34889, pronuncia commentata su questo portale a firma della Presidente Amendola) e si sono allineati, invece, a quanto già sostenuto dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 21 febbraio 2024) e di Torino (Trib. Torino 29 gennaio 2024) (a tal proposito rinviamo all'analisi esauriente e approfondita a firma del Professor Dolmetta, pubblicata qui).

     

La pronuncia del Tribunale di Livorno (Trib. Livorno 29 gennaio 2024 n. 160)

Il Tribunale di Livorno, esaminata la doglianza della parte ricorrente relativa alla nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, perché pattuita per relationem al tasso Euribor frutto di un'intesa manipolativa dal 2005 al 2008, ha affermato che «appare preferibile continuare a seguire la giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui la nullità della clausola può essere dichiarata solo ove vi sia la prova che la banca erogatrice del credito e che ha deciso di determinare il tasso corrispettivo per relationem al tasso EURIBOR, abbia partecipato alla intesa manipolativa del mercato avvenuta tra il [...] e il [...] e accertata in sede di Commissione UE il […]. Solo in tale caso, infatti, può dirsi che, sia sul piano oggettivo che soggettivo, il contratto a valle sia l'attuazione dell'intesa illecita a monte, presupposto necessario per applicare l'art. 2 L. 287/1990».

Secondo il tribunale, non si comprende come sia possibile individuare un collegamento negoziale che renda illecito il contratto di mutuo nella parte relativa agli interessi in ragione della illiceità dell'accordo manipolativo, se tra i due negozi giuridici sul piano soggettivo non possa ravvisarsi alcun collegamento e se la banca ha legittimamente confidato in un tasso come l'Euribor, comunemente utilizzato nella pratica bancaria per stabilire i tassi variabili. E su questo punto specifico, la Corte di Cassazione non fornisce alcuna motivazione, limitandosi a sostenere che è irrilevante la partecipazione della banca creditrice all'accordo manipolativo.

    

La pronuncia della Corte d'Appello dell'Aquila (App. L'Aquila 13 febbraio 2024)

Anche la Corte d'Appello dell'Aquila si discosta dal principio della Suprema Corte, dando continuità a quanto già espresso in sue precedenti sue pronunce (App. L'Aquila 648/2021, 109/2021 e 1048/2020).

Nello specifico afferma che «la decisione della Commissione Europea del 2013 non comporta in maniera automatica la nullità della clausola Euribor per le seguenti ragioni:

  1. il tasso finito applicato al mutuatario non è costituito soltanto da Euribor, ma anche da un indice spread, sicché non è possibile sostenere che l'Euribor sia frutto di un accordo di cartello per “fissare direttamente o indirettamente i prezzi”, vietato dall'art. 2 L. 287/1990;
  2. ai fini dell'accoglimento della doglianza occorre in ogni caso fornire la prova (da parte del mutuatario) dell'esistenza dell'intesa restrittiva, dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa ed il contratto a valle, della partecipazione della banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale.». Nella fattispecie esaminata, invece, i mutuatari non avevano provato la partecipazione della Banca all'accordo di cartello in questione, né l'esistenza di un legame tra la asserita manipolazione ed il contratto di mutuo “a valle”.

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