Riduzione delle spese se manca la corretta denominazione degli allegati

La Redazione
19 Marzo 2024

Il d.m. n. 110/2023 stabilisce che i ricorsi devono essere redatti mediante un “puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale”. Al contempo l’art. 46 disp. att. c.p.c. attribuisce rilievo ai criteri di redazione degli atti ai fini della statuizione delle spese processuali.

Il Tribunale di Verona, in sede di liquidazione delle spese processuali, ha rilevato che il ricorso proposto non rispetta i requisiti previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110 (applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023) e, in particolare, non è conforme al disposto dell'art. 2 lett. f) secondo cui anche i ricorsi devono essere redatti, nella parte in fatto, mediante un “puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale”. Nel caso di specie gli allegati non recavano tale descrizione, ma erano indicati solo mediante numero progressivo e indicazione del formato.

In mancanza di collegamenti ipertestuali è, quindi, necessario che alla denominazione dei documenti segua una corrispondenza precisa nella denominazione degli allegati, così da rendere agevole la loro consultazione e garantire, tramite una loro più semplice lettura da parte del giudice e degli avvocati di controparte, un pieno esercizio del diritto di difesa. Ciò avviene in particolare nel corso del procedimento monitorio, tenuto conto del termine breve per proporre opposizione e della non operatività per esso dell'art. 640 c.p.c. che consente la sola integrazione della documentazione.

Inoltre, l'art. 46 disp. att. c.p.c. attribuisce rilievo ai criteri di redazione degli atti ai fini della statuizione delle spese processuali consentendo, data la ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare al numero e alla gravità delle violazioni il quantum della condanna.

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