Rito speciale del silenzio inadempimento: non è configurabile da parte della P.A. in relazione all’atto generale che produce effetti verso destinatari non specifici

Redazione Scientifica Processo amministrativo
19 Marzo 2024

In caso di mancata adozione degli atti amministrativi generali non è possibile attivare il rito speciale avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.

Il TAR per la Sicilia si pronuncia sul ricorso proposto dal titolare di una ditta individuale avverso il silenzio inadempimento del Comune sulla sua richiesta di concessione demaniale marittima per svolgere la propria attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a bordo di un chiosco, in quanto non aveva provveduto all'approvazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo (c.d. P.U.D.M.).

Il ricorrente diffidava il Comune alla preadozione del Piano e contestualmente invitava la Regione Sicilia ad attivare il potere sostitutivo di commissariamento in caso di perdurante inadempimento, ai sensi dell'art. 3-ter l.r. n. 15/2005. Nelle more della pre-adozione del suddetto Piano, la struttura regionale competente rilasciava un'autorizzazione di durata breve e autorizzava l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime. Quindi, il ricorrente chiedeva, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere alla pre-adozione del P.U.D.M., la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento del Comune, con conseguente condanna a provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia.

Al riguardo, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale il rito speciale sul silenzio inadempimento e la condanna dell'Amministrazione a provvedere, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non è attivabile in caso di mancata adozione degli atti amministrativi generali. Tale speciale rimedio processuale è riferibile solo all'attività amministrativa provvedimentale volta all'adozione di atti i cui effetti sono prodotti verso “specifici” destinatari, ossia i soggetti legittimati al ricorso.

Sul punto, il Collegio chiarisce che gli atti generali sono rivolti a una pluralità indifferenziata di destinatari e, in quanto tali, non producono effetti nella sfera giuridica di singoli soggetti, per cui è impossibile individuare “specifici” destinatari dell'atto generale. Di conseguenza, ad avviso del Collegio, non è configurabile un silenzio-inadempimento da parte dell'Amministrazione in relazione all'atto generale che produce effetti nei confronti di destinatari non specifici.

Nella specie, osserva il Collegio, il P.U.D.M. è un atto amministrativo “generale” recante la pianificazione delle aree e delle risorse del demanio marittimo, che involge plurimi interessi pubblici, a cui fanno seguito le concessioni demaniali marittime, che, invece, sono atti «particolari indirizzati a soggetti specifici, esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni» del Piano.

Inoltre, il Collegio evidenzia che la Regione aveva attivato il proprio intervento sostitutivo per superare l'inerzia dell'Ente comunale, atteso che l'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente direttamente indicato dalla disposizione regionale a intervenire in presenza di un inadempimento del Comune che deve approvare la proposta di P.U.D.M., aveva rilasciato una concessione e un'autorizzazione all'occupazione demaniale breve.

In definitiva, il Collegio afferma che a fronte del silenzio serbato da un ente comunale nella fase di pre-adozione del P.U.D.M. non è attivabile il rito speciale del silenzio e  che l'intervento sostitutivo regionale attivato ai sensi della normativa regionale di riferimento costituisce un idoneo strumento per fronteggiare l'inerzia dei comuni, in ragione dei plurimi interessi pubblici connessi alla pianificazione generale delle risorse demaniali, che giustificano il potere di commissariamento in capo alla Regione; diversamente l'intervento commissariale invocato dal ricorrente a seguito del ricorso avverso il silenzio è inidoneo, proprio per la complessità e la peculiarità dell'atto amministrativo generale pianificatorio che il commissario ad acta designato dal Giudice dovrebbe adottare.

Il TAR per la Sicilia ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile.

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