Spese straordinarie per i figli, quando sono considerate tali?

La Redazione
20 Marzo 2024

Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle non prevedibili al momento della determinazione dell'assegno ordinario, che potrebbero violare il principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale se sostenute da uno solo dei genitori per la loro rilevante entità.

Dopo la separazione consensuale di due coniugi e il divorzio, con il figlio ancora minorenne, il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2018, ha condannato il padre a versare alla madre euro 16.898,66 per spese straordinarie sostenute per il figlio.

La Corte d'appello accoglieva l’appello del padre, sostenendo che le spese straordinarie sono quelle imprevedibili e non rientranti nel normale tenore di vita del figlio. Pertanto, spese come libri scolastici, viaggi di istruzione, tasse universitarie e spese universitarie non sono considerate straordinarie se prevedibili. L’ex moglie presentava ricorso per cassazione contro questa decisione.

La ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello che ha escluso le spese richieste come straordinarie, sostenendo che esse erano prevedibili per il figlio di due professionisti. Le spese in questione includevano trasporti, viaggi di istruzione, corsi di lingua e informatica, attività sportive, spese mediche straordinarie e l'iscrizione all'Università Bocconi con relativi costi abitativi. La ricorrente sostiene che tali spese non erano prevedibili al momento della crisi familiare, in quanto dipendevano dalle attitudini e interessi del figlio.

Il motivo di ricorso è accolto, la S.C. sottolinea come la corte territoriale abbia erroneamente considerato spese straordinarie abituali quelle scolastiche e mediche, che se presenti in modo costante e prevedibile e non incluse nell'assegno periodico, possono essere richieste in rimborso senza ulteriori azioni giudiziarie.

La Corte evidenzia come siano da considerarsi invece straordinarie, le spese per studi universitari lontano da casa, le quali richiedono un accertamento specifico in quanto non prevedibili ed esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

La non inclusione di queste spese nell'assegno periodico violerebbe il principio di proporzionalità e adeguata assistenza al figlio.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, annullando la decisione della Corte d'appello e rinviando il caso per una nuova decisione