Sospensione condizionale della pena concessa in violazione di legge: può revocarla in executivis il giudice di appello?

31 Maggio 2024

Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 30 maggio 2024, hanno dato al quesito loro sottoposto risposta «affermativa».

Questione controversa

La questione controversa riguarda il potere del giudice di appello di revocare, quale giudice dell'esecuzione, il beneficio della sospensione condizionale della pena che il giudice di primo grado abbia illegittimamente riconosciuto in presenza di una causa ostativa: in particolare, il giudice di appello che, pur emergendo dagli atti in carteggio l'esistenza della causa ostativa, nulla abbia disposto in merito, può procedere alla revoca del beneficio in executivis, o i suoi poteri devono ritenersi definitivamente consumati con l'esaurimento della fase di cognizione?

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo un primo orientamento «È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. (In motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva)» (così, ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2021, n. 39190).

Secondo questo orientamento, il giudice di appello, revocando su impulso del pubblico ministero o di ufficio il beneficio erroneamente concesso dalla sentenza impugnata, esercita un potere facoltativo e surrogatorio rispetto a quello del giudice dell'esecuzione, la cui competenza a disporre la revoca, in alternativa e in autonomia rispetto al giudice della cognizione anche di appello, è espressamente prevista dall'art. 674 comma 1-bis, c.p.p.

Dunque, l'omissione di una tale - pur possibile - statuizione da parte del giudice della cognizione non farebbe venire meno la competenza autonoma ordinariamente riconosciuta al giudice dell'esecuzione, non essendo valutabile quale implicita acquiescenza idonea a precludere la possibilità di revoca in sede esecutiva: ed invero, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero o di sollecitazione ad esercitare d'ufficio il potere di revoca, non può sostenersi che la relativa questione sia stata oggetto di una valutazione implicita, quando il giudice di appello nella sua sentenza non abbia fatto alcun cenno alla sospensione condizionale o ai suoi presupposti applicativi, né a precedenti ostativi alla sua concessione (1).

Secondo l'opposto e minoritario orientamento, «È illegittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio» (così, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2023, dep. 2024, n. 2144).

Sarebbe, dunque, decisiva la circostanza che le cause ostative al riconoscimento del beneficio fossero documentalmente note al giudice della cognizione: ed invero, se il certificato penale presente negli atti del giudizio di appello illustrava i precedenti ostativi alla concessione del beneficio, il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio ed in termini doverosi, «realizza senz'altro il presupposto dell'inclusione della questione della revocabilità del beneficio nel perimetro valutativo del giudice», dovendosi, altresì, intendere la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero sul punto quale elemento dimostrativo dell'acquiescenza dell'ordinamento alla concessione del beneficio e quale dato rafforzativo dell'effetto preclusivo per un successivo intervento di revoca del giudice dell'esecuzione (2).

(1) Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2023, n. 29876; Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2023, n. 26061; Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2023, n. 18245; Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2022, dep. 2023, n. 6270; Cass. pen., sez. I, 14 settembre 2022, n. 46910; Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2022, n. 36362; Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2022, n. 25199; Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2022, n. 25198; Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 2022, n. 13192; Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2022, n. 9500; Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2022, n. 9498; Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2021, n. 39190; Cass. pen., sez. I, 15 settembre 2021, n. 36518; Cass. pen., sez. I, 8 aprile 2021, n. 24103; Cass. pen., sez. V, 1 dicembre 2020, dep. 2021, n. 84; Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2020, n. 31998; Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2019, dep. 2020, n. 917; Cass. pen., sez. 1, 12 luglio 2019, n. 30709; Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2019, n. 30710; Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 56279.

    

(2Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2023, dep. 2024, n. 2144; Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2022, n. 22134; Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2020, dep. 2021, n. 23133; Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2018, n. 19457.

Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. I, 22 febbraio2024, n. 10390

I giudici rimettenti erano chiamati a scrutinare il ricorso per cassazione del condannato al quale la corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione di legge, vantando il ricorrente cinque precedenti condanne a pena detentiva, due delle quali a pena condizionalmente sospesa.

Il ricorrente si doleva del fatto che il giudice dell'esecuzione si fosse pronunciato nonostante il giudice della cognizione avesse avuto a disposizione, negli atti in carteggio, il certificato penale riportante le pregresse condanne: non essendosi pronunciato sul punto, era venuto a consumarsi - con l'implicito avallo alla erronea decisione del giudice di prime cure - il potere di revocare quel beneficio in executivis.

La Prima Sezione ha dato atto del contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, rilevando che il primo orientamento ha valorizzato il dictum e le motivazioni sviluppate da Cass. pen., sez. un., 23 aprile 2015, n. 37345, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio», e che, per converso, i sostenitori del secondo orientamento hanno, tra l'altro, rilevato che la Corte EDU ha ripetutamente statuito che la riapertura di una determinata procedura, a fini di emenda di errori riconducibili al pubblico ministero, postuli che si vadano a correggere esclusivamente errori commessi in favore del destinatario della pretesa punitiva, e che la Corte costituzionale (sentenza n. 363/2007) ha lasciato intendere che la revoca in executivis del beneficio sarebbe possibile solo nel caso in cui le ragioni della caducazione non fossero note al giudice della cognizione, ravvisandosi, in caso contrario, problemi di giudicato, divenendo il ricorso in questione un nuovo straordinario mezzo di impugnazione contra reum, svincolato da limiti temporali.

Il ricorso è stato, pertanto, rimesso alle Sezioni Unite, alle quali è stato rivolto il seguente quesito: «Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero, né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio».

Informazione provvisoria

Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 30 maggio 2024, hanno dato al quesito loro sottoposto risposta «affermativa».

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