Le Sezioni Unite sulla cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108 l.fall.

La Redazione
21 Marzo 2024

Le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate in tema di esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 l. fall., escludendolo nel caso in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, l. fall. in adempimento di un preliminare di vendita stipulato dal fallito.

In tema di potere purgativo del giudice delegato nell'ambito della liquidazione concorsuale, le Sezioni Unite Civili – pronunciando su contrasto e, comunque, su questione di massima di particolare importanza – hanno escluso che la cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108 l. fall. operi anche in relazione all'adempimento, da parte del curatore ex art. 72, ultimo comma, l. fall., di obblighi contrattuali assunti dal fallito con un preliminare di vendita.

 Le SS.UU. hanno affermato il seguente principio:

“Nel sistema della legge fallimentare l'art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.”.