PAT: quali conseguenze per un atto depositato telematicamente, ma privo di firma digitale?

La Redazione
22 Marzo 2024

Dal momento che, ai sensi dell’art. 24 CAD, qualsiasi atto del procedimento deve essere redatto in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme, in assenza di quest’ultima il giudice fissa un nuovo termine perentorio per la sua regolarizzazione.

A seguito della proposizione di un ricorso, il T.A.R. Lazio rilevava che tanto il file depositato telematicamente quanto la notifica (parimenti telematica) erano privi di sottoscrizione digitale e, come tali, inammissibili.

L'art. 9, comma 1, d.p.c.s. 28 luglio 2021 recante le “Regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico", stabilisce che: “Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD”.

Tuttavia, considerato che, come ribadito da consolidata giurisprudenza, la carenza di firma digitale costituisce una mera irregolarità sanabile, il giudice fissa un nuovo termine perentorio per la sua regolarizzazione, secondo quanto stabilito dall'art. 44, comma 2, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541) e rinvia la trattazione della causa.

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