Il Decreto correttivo Cartabia: le novità per il processo penale telematico

22 Marzo 2024

Di seguito le novità al processo penale telematico apportate dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, pubblicato in data 20 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale n. 67 e recante disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. L’entrata in vigore delle modifiche a partire dal 4 aprile.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024, il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Dopo l'ordinario termine di vacatio legis, il decreto correttivo entrerà in vigore il prossimo 4 aprile.

In adempimento dell'art. 1, comma 4, della legge delega n. 134/2021, il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del d.lgs. n. 150/2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi, ha adottato disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Il provvedimento si compone di 11 articoli, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.

Le novelle che possiamo per rientrare all'interno del processo penale telematico sono sostanzialmente tre.

1) Deroga al deposito telematico degli atti compiuti dalla persona offesa

La lettera a) dell'art. 2 del d.lgs. n. 31/2024 interviene sull'art. 111-bis, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.

Invero, alla regola dell'esclusività e dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del procedimento penale, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 nell'art. 111-bis c.p.p., si danno due eccezioni:

  • atti e di documenti che, «per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica» (art. 111-bis, comma 3, c.p.p.).
  • la seconda deroga consentita attiene agli atti compiuti personalmente dalle parti. Il d.lgs. n. 150/2022, tuttavia, riprodotto fedelmente il criterio direttivo oggetto di attuazione, inclusa la terminologia di “parte”, la quale, a livello tecnico, parrebbe escludere l'offeso dal reato. Si stagliavano, dunque, di riflesso tutti i problemi di non poco conto che da ciò possono derivare rispetto a quegli atti che l'offeso voglia compiere personalmente e non sia in grado di farlo per assenza di mezzi tecnologici o di alfabetizzazione informatica.

La nuova formulazione dell'art. 111, comma 4, c.p.p., è quindi la seguente: «Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».

Si superano così i dubbi interpretativi, e le eventuali eccezioni sollevate dalle parti, in ordine alla legittimazione della persona offesa, a presentare personalmente in Procura (quindi senza delegare il difensore) atti come la querela, l’opposizione alla richiesta di archiviazione, le memorie ecc.

2) Remote justice

La lettera c) dell'art. 2 d.lgs. n. 31/2024 modifica l'art. 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p. al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

Facendo un passo indietro e tornando alla riforma Cartabia, oltre che estendere la portata della partecipazione a distanza, il d.lgs. n. 150/2022 ha dettato una serie di garanzie nell'art. 133-ter c.p.p., le quali sono destinate ad avere portata generale: la norma di apertura del nuovo titolo prevede infatti che esse si estendano a tutte le ipotesi di processo a distanza, sia quelle innovative introdotte dalla manovra nel codice, sia quelle già previste dalle disposizioni di attuazione, salvo che sia diversamente stabilito. Chiara l'impostazione di fondo: tale modalità di partecipazione può trovare cittadinanza nell'ordinamento solo a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali delle parti e il canone del contraddittorio.

Il comma 1 dell'introdotto art. 133-ter c.p.p. prevede che l'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, la riforma Cartabia aveva stabilito che il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, «in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta».

Il d.lgs. n. 31/2024 (all'art. 2, lett. c), è intervenuto sul punto così sostituendo il comma 1 dell'art. 133-ter c.p.p.: «L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate».

3) La trascrizione audiovisiva delle fonti dichiarative

Il comma 3-bis dell'art. 510 c.p.p., aggiunto dal d.lgs. n. 150/2022, aveva statuito che «la trascrizione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo su richiesta dalle parti». Pertanto, veniva imitata la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti.

L'art. 2, lettera t), del d.lgs.n. 31/2024 abroga il comma 3-bis dell'art. 510 c.p.p., a seguito della quale si applicherà la disciplina generale di cui all'art. 139 c.p.p.: la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

Ma quando va disposta la trascrizione? subito dopo il compimento dell'atto o anche successivamente? Il rischio è che, in molti casi, nonostante la registrazione, non procedendosi alla trascrizione, finisca per aver rilievo il verbale perlopiù redatto in forma solo riassuntiva.

D'altra parte, la soluzione di ritenere direttamente utilizzabile in chiave probatoria la stessa registrazione non si presenta esente da critiche. In caso di mancata trascrizione, non dovrebbe essere preclusa alle parti la contestazione della registrazione, ai sensi dell'art. 500, commi 1 e 2, c.p.p. Si ritiene, infatti, più in generale, che le “letture” «non saranno più tali in senso stretto: considerata la valenza documentale di video e audio registrazione non si potrà escludere che siano utilizzabili insieme ai verbali, al di là del tenore dell'art. 500, comma 2, c.p.p., che parla di dichiarazioni “lette” per la contestazione o degli artt. 511 ss., nella cui rubrica ci si riferisce alle “letture”» (Gialuz). Per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco o dubbio forse avrebbe avuto senso adeguare la disciplina degli artt. 500 ss. e contemplare espressamente la possibilità di un ascolto dell'audioregistrazione o di una riproduzione del video.

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