È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 marzo 2024 il Reg. UE 886/2024, volto a rendere pienamente disponibili i bonifici istantanei in euro per i consumatori e le imprese nell'Unione Europea.
Il regolamento modifica principalmente il Reg. UE 260/2012 (c.d. Regolamento SEPA, che contiene disposizioni generali per tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro), aggiungendovi disposizioni specifiche per i pagamenti istantanei in euro.
Il provvedimento entra in vigore l'8 aprile 2024 ("ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale": art. 6 Reg. UE 886/2024), ma è previsto un periodo transitorio di adeguamento alle nuove disposizioni.
Di seguito esaminiamo le principali novità.
Definizione di bonifico istantaneo e sua esecuzione |
Per bonifico istantaneo si intende un bonifico eseguito immediatamente, ventiquattro ore al giorno e in ogni giorno dell'anno (art. 2 lett. 1-bis Reg. UE 260/2012 introd. dall'art. 1 n. 1 Reg. UE 886/2024).
Tutti i prestatori di servizi di pagamento (d'ora in poi “PSP”) che offrono l'esecuzione di bonifici ai propri utenti (c.d. payment services user , d'ora in poi "PSU") dovranno offrire anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei.
Tali bonifici dovranno essere elaborati senza ritardi e garantendo che i fondi raggiungano il conto di pagamento del beneficiario nella valuta di denominazione del conto stesso entro dieci secondi; entro lo stesso intervallo di tempo il pagatore dovrà ricevere conferma dell'esecuzione (art. 5 Reg. UE 260/2012 introd. dall'art. 1 n. 2 Reg. UE 886/2024).
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Commissioni sui bonifici |
Il Regolamento fissa costi uniformi, stabilendo che le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei non devono essere superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l'invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2025. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2027 (art. 5 ter Reg. UE 260/2012 introd. dall'art. 1 n. 2 Reg. UE 886/2024). |
Garanzie di sicurezza: verifica del beneficiario |
Al fine di garantire la sicurezza dell'invio e ricezione di bonifici istantanei in euro, il Regolamento introduce misure di verifica dei beneficiari e di prevenzione delle frodi.
Nello specifico, i PSP devono offrire al pagatore un servizio di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico. Tale servizio deve essere offerto subito dopo che il pagatore fornisca le informazioni rilevanti sul beneficiario (IBAN e nome) e prima che autorizzi l'esecuzione del bonifico stesso (art. 5 quater Reg. UE 260/2012 introd. dall'art. 1 n. 2 Reg. UE 886/2024).
Per la prestazione del servizio di verifica sono previste regole differenti a seconda che il beneficiario sia una persona fisica o giuridica e nel caso di conti di pagamento intestati a più beneficiari.
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Periodo transitorio |
I PSP devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro un periodo che varia dai 9 ai 18 mesi e dai 33 ai 39 mesi, a seconda che essi siano situati nell’Eurozona o meno. |