Adeguamento Cartabia, poche le novità: resta (confermato) l’impianto strutturale

25 Marzo 2024

Dopo oltre un anno dalla sua entrata in vigore (30 dicembre 2023), la riforma Cartabia è interessata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della l. n. 134 del 2021 dai primi provvedimenti integrativi e correttivi.

Premessa

In linea con le indicazioni che impongono al Governo di rispettare i criteri direttivi della legge delega, l'impianto della riforma subisce circoscritti interventi meramente correttivi ed integrativi ad opera del d.lgs. n. 31 del 2024.

Il testo si compone di undici articoli. I primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.

Sono, invece, lasciati alle iniziative parlamentari gli interventi che possono alterare l'impianto sistematico ovvero quelle lamentate discrasie che pregiudicano la funzionalità della normativa ovvero le modifiche che ne alterino la struttura.

A conferma di quanto detto si può fare riferimento, da un lato, alle modifiche dell'art. 587 comma 1-ter e 1-quater c.p.p., introdotte come emendamento al d.d.l. Nordio (ancora in fase di approvazione) e la ipotizzata modifica della prescrizione, con conseguente abrogazione dell'art. 344-bis c.p.p. introdotto dall'art. 2 della l. n. 134 del 2021 e conseguente superamento degli artt. 578 e ss. c.p.p. della riforma Cartabia.

Non sono poi mancate riforme della giustizia minorile (decreto Caivano) le modifiche al Codice Rosso (legge Roccella) ed altre sono in cantiere (sequestro degli smart phones).

Vanno altresì segnalate da un lato le decisioni della Corte di cassazione anche a sezioni unite, sia sulla riforma Cartabia (v. Cass. pen., sez. un., u.p. 25 maggio 2023, Pres. Cassano, rel. Andreazza quanto al regime transitorio dell'art. 573 c.p.p.), sia di previsioni non incise dalla l. n. 134 del 2021, come quella in tema di criptofonini (v. Cass. pen., sez. un., c.c. 29 febbraio 2024, Pres. Cassano, est. Corbo).

Interventi circoscritti e mirati  

Nel merito, quindi, il provvedimento – consolidando le scelte della riforma – apporta mirati e circoscritti interventi “ortopedici” nei stretti limiti nei quali lo consentiva e lo consente la delega. Del resto, il Ministro della Giustizia ha assegnato al direttore dell'Ufficio legislativo, con il supporto di 48 esperti, l'incarico di predisporre un testo di riforme complessivo del processo penale, ispirato alla filosofia del modello accusatorio fatto proprio dalla riforma Vassalli.

Sono molti i profili di mero aggiustamento formale o di integrazione per difetto di coordinamento.

Tentando, in estrema sintesi, di enucleare i profili dove l'intervento si profila maggiormente dettagliato, ovvero più significativo, questi hanno riguardato alcuni aspetti nodali della riforma.

Il d.lgs. n. 31/2024 interviene sul piano sostanziale  coordinando  le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150/2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e alla – sopravvenuta – modifica dell'art. 583-quater, comma 2 c.p. introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” per precisare con maggiore chiarezza la regola della procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi sia di lesioni gravi o gravissime.

La riformulazione dell'art. 583-quater comma 2 c.p. che annovera anche le lesioni lievi in danno di personale esercente professione sanitaria, rende inapplicabile l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale aggravante pacificamente assorbita in quella di cui al riformulato articolo appena menzionato. Il d.lgs. n. 31  interviene, poi, sopprimendo l'art. 582  comma 2 c.p. e  il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-octies c.p. (che ovviamente continuerà ad operare rispetto ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni, commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente professione sanitaria), e, dall'altro, inserendo un espresso richiamo all'art. 583-quater comma 2 primo periodo (concernente l'ipotesi di lesioni né gravi né gravissime): tale richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di circostanza – e non, dunque, di autonomo reato – dell'ipotesi contemplata all'art. 583-quater c.p.

Il provvedimento modifica, poi, l'ultimo comma dell'articolo 635 c.p.  per omologare il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale lo stesso legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150/2022, ha introdotto la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede; si estende, poi anche all'art. 635 c.p.  il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022, con la ovvia precisazione che i termini previsti dall'art. 85 appena citato decorrono dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.

Sul versante del codice di rito penale, quanto al processo telematico si estende la portata dell'art. 111-bis c.p.p. anche alla persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile: così, l'estensione si giustifica onde evitare una disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore. Irrisori appaio, poi, gli interventi che investono la materia delle notificazioni e quelli sulla disciplina dell'assenza.

Si interviene, anche alla luce delle riflessioni formulate dalla migliore dottrina, al riguardo, in tema di giustizia riparativa con una serie di interpolazioni attinenti alle questioni connesse alla sospensione del provvedimento in pendenza dell'attività svolta dai mediatori.

Un'attenzione particolare, non suscettibile di intervenire sui segnati limiti deflattivi dell'udienza predibattimentale, è dedicata alle modalità della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

Due “correzioni” riguardano anche i riti speciali: si agisce, in particolare, con riferimento al procedimento per decreto si regolano i rapporti tra applicazione di pene sostitutive ed opposizione; con riferimento al rito abbreviato l'economicità, fonte della premialità, è calibrata sull'oggetto del rito e non sul tempo del dibattimento.

Le due novità più significative sono quelle legate alle modifiche introdotte nella fase di chiusura delle indagini e quelle relative alle modalità di applicazione con la sentenza delle pene sostitutive, sorrette da una logica di semplificazione di alcuni passaggi procedimentali.

Con riferimento alla fase di chiusura delle indagini preliminari, relativamente al mancato rispetto dei termini di esercizio dell'azione penale si era, da subito, segnalata la notevole farraginosità dei meccanismi di controllo e di intervento della Procura Generale: si sono, conseguentemente, rideterminate le condizioni in presenza delle quali può operare l' avocazione e le previsioni che definivano i diritti e le facoltà dell'imputato e della persona offesa a fronte dei mancati adempimenti del P.M. (artt. 408 e 415-ter c.p.p.).

Una particolare attenzione è stata dedicata, poi, al procedimento applicativo delle pene sostitutive regolato dall'art. 545-bis c.p.p. si dispone che il giudice, in presenza delle condizioni previste dalla legge, le applichi de plano. Nel caso in cui ciò non è possibile, dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisisce il consenso dell'imputato, reso necessario e che, peraltro, l'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, superando le prime questioni operative, indica che debba essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Se il decidente deve procedere ad ulteriori accertamenti fissa, invece, una apposita udienza non oltre 60 giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso. Per quanto attiene al giudizio d'appello, attraverso la modifica degli artt. 598-bis e 599-bis c.p.p., l'applicazione del nuovo istituto è stata coordinata tanto con le modalità di svolgimento del relativo giudizio secondo la modalità cartolare giudizio, quanto con il cd. concordato tra le parti.

Mantenendo lo sguardo su tale giudizio, poi, si è prevista una dettagliata disciplina tesa alla presentazione dell'impugnazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'appello (art. 10 d.lgs. n. 31/2024).

In conclusione

Sicuramente, è troppo presto, pur essendo passato poco più di un anno, per trarre conclusioni sull'ampia e sistematica riforma della giustizia penale.

Tuttavia, alcune criticità sono emerse, com'era prevedibile, sui profili maggiormente innovativi del nuovo modello processuale.

Al di là del raggiungimento dei diversi profili legati al P.N.R.R., non pochi dubbi sono sorti sia sulla tenuta delle nuove regole di giudizio dell'archiviazione e della sentenza di non luogo, sia in relazione alle capacità deflattive o meno (le indicazioni allo stato sono del tutto negative) dell'udienza predibattimentale.

Infine, bisognerà verificare dove si stabilizzeranno le questioni attinenti all'applicazione delle pene sostitutive, tra adesioni difensive e inoperatività delle richieste, mentre si conferma il consolidamento delle opzioni legate alle scelte dei riti premiali, soprattutto la sospensione e messa alla prova, che tuttavia, sconta in molte volte difficoltà di smaltimento delle richieste.