Direttiva gestione collettiva del diritto d'autore: viola il diritto UE la normativa nazionale che esclude in toto società indipendenti stabilite in altro Stato membro

La Redazione
25 Marzo 2024

La CGUE (21 marzo 2024, C-10/22), chiamata dal Tribunale di Roma a valutare se la direttiva europea sulla gestione dei diritti d'autore impedisse a un tribunale nazionale di escludere entità di gestione indipendenti stabilite in altri Stati membri dall'operare in Italia nel settore dei diritti d'autore, ha affermato che – nel caso di specie – la normativa italiana costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi che non è né giustificata né proporzionata, poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato UE di operare nel mercato in questione. La Corte sottolinea che sarebbero possibili soluzioni meno impattanti per raggiungere gli stessi obiettivi. Di conseguenza, la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell'UE.

L. è un organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all'intermediazione di diritti d'autore in Italia. J., società di diritto lussemburghese, è un'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore che svolge la sua attività in Italia dal 2004.

L. ha chiesto al Tribunale di Roma che sia ordinato a J. di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d'autore in Italia. Secondo la normativa italiana, tale attività è infatti riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori nonché agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, come L., mentre le entità di gestione indipendenti sono escluse da tale settore.  

Il Tribunale di Roma chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore (Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) osti a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri. 

Con la sua sentenza, la Corte risponde che la normativa nazionale di cui trattasi, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d'autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall'imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. La Corte sottolinea che misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l'obiettivo perseguito. 

Di conseguenza, la Corte rileva che la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell'Unione.