Il ricorso notificato all’indirizzo PEC errato è inammissibile, nonostante il raggiungimento dello scopo

La Redazione
26 Marzo 2024

Precisando che il percorso telematico del ricorso risulta disciplinato analiticamente dal legislatore e che la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione e di accelerazione degli incombenti di cancelleria, la Corte conferma che le ipotesi di inammissibilità del ricorso presentato via PEC sono tassative.

Il ricorso per cassazione inviato dal difensore per mezzo PEC al Tribunale del riesame è ammissibile anche se l'indirizzo è relativo ad un ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo comunque raggiunto lo scopo dell'atto?

Secondo la Cassazione no.

Il Collegio rileva, in primo luogo, infatti che «in attesa del pieno funzionamento del portale, le comunicazioni tra parti private ed uffici giudiziari sono state regolate, in via transitoria, dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199».

Tale norma prevede che, fino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati in apposito provvedimento del DGSIA. Inoltre, specifica che l'atto di impugnazione (diverso dalle richieste di riesame e dall'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali) deve essere trasmesso secondo le modalità indicato dal medesimo provvedimento del DGSIA. Sono poi previste specifiche ipotesi di inammissibilità escludendo dunque la possibilità di valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in senso sostanziale, lo scopo cui l'atto è diretto.

L'impugnazione è infatti inammissibile «quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1» dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 e «quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello».

Riprendendo le parole della Corte, «ritenere che sia ammissibile il ricorso depositato presso un indirizzo di posta elettronica non abilitato a riceverle potrebbe derivare da una valorizzazione del favor impugnationis ovvero del diritto fondamentale dell'imputato ad impugnare», ma tale regola non può tradursi nell'attribuire al diritto vivente una potestà integrativa della volutas legis (Cass. pen. sez. un. 24 settembre 2020, n. 1626, dep. 2021).

La sentenza precisa anche che «il percorso telematico del ricorso risulta, ad oggi, disciplinato analiticamente dal legislatore» e che «la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore» (v. Cass. pen. sez. V n. 26465/2022).

Infine, «legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l'”effettività” dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili – in quanto non imposti dal legislatore – controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni».

Rilevando comunque l'inammissibilità del gravame anche per quanto attiene ai profili di merito, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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