Il bollettino di febbraio 2024 della Corte di Giustizia e del Tribunale europeo
26 Marzo 2024
Riportiamo di seguito l’elenco delle sentenze segnalate nel bollettino del mese di febbraio 2024 della Corte di Giustizia e del Tribunale europeo che, in considerazione delle questioni di diritto affrontate, meritano particolare attenzione. I. Citizenship of the Union 1. Rights of EU citizens
Pensione per incapacità totale al lavoro: il diritto di libera circolazione UE consente allo Stato erogatore d’integrare nel calcolo la cura dei figli in altro Stato UE Con sentenza del 22 febbraio 2024 (C-283/21), la CGUE ha chiarito che il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione può comportare che i periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli debbano essere presi in considerazione nel calcolo di una pensione per incapacità totale al lavoro. La libera circolazione nell'UE implica che si prenda in considerazione l'intera attività lavorativa e i diritti che ne conseguono ottenuti in uno Stato membro diverso da quello erogatore della pensione, fermo restando la maturazione da parte del lavoratore del diritto a tale riconoscimento secondo la disciplina nazionale dello Stato tenuto al versamento del trattamento previdenziale. 2. Restriction of the right of residence of a Union citizen and of members of his or her family
Libera circolazione: il diniego di un secondo documento di espatrio a un cittadino solo perché domiciliato in altro Stato membro è discriminatorio per il diritto UE La CGUE (24 febbraio 2024, C-491/21) ha affermato che il diniego di rilascio di una carta d'identità quale documento valido per l'espatrio, in aggiunta a un passaporto, per il solo motivo che il richiedente è domiciliato all'estero costituisce una restrizione al diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE nei confronti dei cittadini domiciliati in altro Stato membro. Nel caso di specie, la normativa rumena nel disporre tale diniego ha creato una disparità di trattamento tra i cittadini domiciliati all'estero e quelli domiciliati in Romania. La CGUE ha chiarito che, sebbene gli Stati membri non siano obbligati a rilasciare due documenti validi per l'espatrio, ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, questi non possono trattare in modo discriminatorio coloro che esercitano il diritto di libera circolazione senza una giustificazione fondata su considerazioni oggettive di interesse generale. II. Institutional Provisions: public procurement
III. Proceedings of the European Union: costs
IV. Agriculture and fisheries
V. Border controls, asylum and immigration: asylum policy
Protezione internazionale: una sentenza della CGUE può costituire un elemento nuovo che giustifica un esame nel merito della domanda reiterata, ai sensi della Direttiva 2013/32/UE La CGUE, con sentenza dell'8 febbraio 2024 (C‑216/22), ha precisato che una sentenza della Corte di giustizia che aumenta in modo significativo la probabilità che un richiedente asilo soddisfi le condizioni richieste per vedersi riconoscere lo status di rifugiato, o il beneficio della protezione sussidiaria, giustifica il fatto che la domanda reiterata di quest'ultimo venga esaminata nel merito e non possa essere respinta in quanto irricevibile, ai sensi della Direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Gli Stati membri possono conferire ai loro giudici, allorché questi annullano una decisione che ha rigettato la domanda reiterata in quanto irricevibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda e, eventualmente, di accoglierla.
Domanda d’asilo reiterata: non può presumersi abusiva e va valutata individualmente anche se fondata sulla conversione religiosa dopo l’abbandono del Paese d’origine Con sentenza del 29 febbraio 2024 (C-222/22), la CGUE ha affermato l'illegittimità del respingimento automatico da parte di uno Stato UE di una domanda d'asilo reiterata fondata sul rischio legato alla conversione religiosa del richiedente, intervenuta in seguito all'abbandono del proprio Paese di origine. Infatti, la direttiva «qualifiche» non consente di presumere che qualsiasi domanda reiterata basata su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza dal Paese d'origine derivi da un'intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Per tali ragioni, qualsiasi domanda reiterata deve essere valutata individualmente.
VI. Judicial cooperation in civil matters: Regulation No 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
VII. Competition: State aid
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