Interpretazione del contratto: il criterio della conservazione degli effetti
28 Marzo 2024
La Cassazione torna sul tema dei criteri di interpretazione del contratto o di una una clausola in esso contenuta. L'occasione è offerta da un contratto di agenzia nel quale è inserita una clausola secondo cui "la maturazione di un premio è sospensivamente condizionata ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell'agente". Secondo la Suprema Corte, in caso di cessazione del rapporto di agenzia a seguito di recesso dell'agente per giusta causa, il giudice non viola i principi di interpretazione contrattuale quando, per interpretare tale clausola, si avvale del criterio interpretativo della conservazione degli effetti di cui all'art. 1367 c.c. Tale criterio - sussidiario rispetto a quello principale di cui all'art. 1362 c. 1 c.c. - è da intendersi non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma nel senso che, in situazioni dubbie, tra possibili interpretazioni di una clausola contrattuale deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse, evitando perciò, senza sostituirsi alla volontà delle parti, di adottare una soluzione che renda improduttiva di effetti la clausola stessa. Nel caso concreto la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che, accertata la giusta causa del recesso dell'agente, aveva interpretato l'espressione adoperata nella clausola contrattuale "cessazione del contratto per sua iniziativa - per qualsiasi ragione o causa" come tale da presupporre una decisione o un atto libero e volontario e non coartato, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima del preponente, facendo leva su uno dei possibili significati del termine "iniziativa", compatibile con il suo significato letterale, respingendo così altra interpretazione che avrebbe condotto a ritenere la nullità della clausola per contrasto con l'art. 1355 c.c. |