Risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale: la domanda è attribuita alla giurisdizione del G.O.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
27 Marzo 2024

Sussiste la giurisdizione del GO sulla domanda risarcitoria avanzata dalla p.a. appaltante nei confronti del concorrente aggiudicatario per la mancata stipula del contratto.

Il caso. La Corte di cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sul regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente avanti il T.a.r. la Liguria avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipula del contratto e dalla assegnazione del servizio, con scorrimento della graduatoria, all'impresa seconda classificata, a condizioni peggiorative. La domanda risarcitoria veniva azionata dalla stazione appaltante nei confronti del raggruppamento di imprese aggiudicatario a causa del comportamento precontrattuale illecito per non aver adempiuto all'obbligo di mantenere per la durata della procedura di gara il possesso dei requisiti dichiarati, oltre che di informare l'Amministrazione della perdita di tali requisiti. L'aggiudicazione veniva revocata e l'appalto veniva definitivamente aggiudicato al raggruppamento concorrente secondo classificato a un corrispettivo superiore.

La ricorrente assume che l'azione della controparte avrebbe dovuto essere proposta avanti al giudice ordinario, deducendo che la controversia non inerisce alla fase pubblicistica della gara ma a una fase precontrattuale, in cui le parti si trovavano su di un piano di assoluta parità.

La pronuncia della Corte. Innanzi tutto, la Corte chiarisce che ai fini del riparto tra GO e GA, rileva il petitum sostanziale non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si domanda al giudice, ma soprattutto della causa petendi, ossia della natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice.

In tal senso, ad avviso della Corte, col ricorso al T.a.r. la stazione appaltante fondava le proprie pretese risarcitorie sulla responsabilità precontrattuale dell'aggiudicataria controparte, consequenziale alla condotta precontrattuale illecita delle imprese del raggruppamento aggiudicatario dell'appalto. Perciò, non è significativo il collegamento della domanda risarcitoria con una procedura di evidenza pubblica o, meglio, non è rilevante l'aggiudicazione e nemmeno la sua revoca, perché il giudizio non ha ad oggetto l'accertamento della legittimità o illegittimità di tali atti.

In particolare, la Corte ricorda che ai fini del riparto della giurisdizione tra GO e GA, le norme che attribuiscono al GA la giurisdizione in determinate materie – nella specie l'art. 133, lett. e 1), c.p.a., in materia di procedure di evidenza pubblica – devono essere interpretate nel senso che non vi rientra ogni controversia collegata a una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva. Pertanto, non è sufficiente solo la mera attinenza della controversia con la materia, perché al GA spettano le controversie che vertono, in concreto, circa la legittimità dell'esercizio di potestà pubblicistiche.

La Corte evidenzia che nel caso di specie non è implicato alcun giudizio sulla valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi, espressione di pubblici poteri. Una volta accertato che la domanda si fonda sulla responsabilità precontrattuale dell'aggiudicataria, che aveva omesso di comunicare la perdita di alcune condizioni richieste per la conclusione del contratto, deve essere applicato il principio per cui la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una stazione appaltante nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici è attribuita alla giurisdizione del GO. Ciò in quanto si tratta di richiesta afferente alla fase prodromíca della gara, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e non alla fase pubblicistica della gara. In tale ipotesi, infatti, il GO decide su una controversia che verte su un diritto soggettivo la cui lesione è stata non conseguente, bensì soltanto occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi. 

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.