Incostituzionale la pena minima di 2 anni di reclusione per l’appropriazione indebita
28 Marzo 2024
Con questa motivazione, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646, comma 1, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u), l. n. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». La Corte ha così accolto la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, di fronte al quale pendeva un processo per appropriazione indebita del valore di 200 euro, commessa da un agente immobilitare che aveva restituito soltanto in parte al proprio cliente la somma ricevuta a titolo di cauzione per un contratto di locazione, poi non conclusosi. La Corte ha ricordato che «il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, discrezionalità non equivale ad arbitrio. Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità». *Fonte: DirittoeGiustizia |